AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.93
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00093
Lugano
28 luglio
1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
è gerente dei negozi di abbigliamento femminile della __________ __________ a __________ __________
e a __________. Per questa sua attività
la datrice di lavoro gli rimborsa annualmente un importo di fr. 24'000.- per
tutte le spese di viaggio, l’uso della propria automobile, la doppia economia
domestica e la locazione di un appartamento a __________
__________.
Nella
tassazione IC/IFD 1995-96 il contribuente ha chiesto tra l’altro che dal
reddito del lavoro gli venisse dedotto un importo di fr. 18'000.- di media
annua per spese di trasporto, un importo di fr. 2'400.- per doppia economia
domestica e un importo di fr. 22'200.- per l’affitto in ragione di due terzi
dell’appartamento di __________ __________ e per l’acquisto di abiti
professionali.
L’UT
negava invece al contribuente in blocco le deduzioni richieste, valutando che
le spese di trasporto, doppia economia domestica e professionali fossero
complessivamente inferiori al rimborso spese di fr. 24'000.- ricevuto dalla __________ __________.
- Con
il presente, tempestivo ricorso ripropone in questa sede la richiesta di poter
dedurre fr. 18'000.- per spese di trasporto e fr. 12'200.- per abiti di lavoro.
Avverte
in particolare di effettuare due volte la settimana la tratta __________ - __________
__________ e ritorno e non una sola come
ritenuto erroneamente dall’UT. Rileva inoltre di dover disporre per motivi
professionali di un abbigliamento adeguato. Afferma poi di dover sopportare
ulteriori spese professionali per assistere alla presentazione delle collezioni
a __________, __________ e __________.
Degli
ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L’UT,
dal canto suo, propone di respingere il ricorso. Rileva in particolare che se
davvero il ricorrente sostenesse personalmente spese effettive di fr. 24'000.-
all'anno, occorrerebbe esaminare nel dettaglio il calcolo del dispendio, che di
primo acchito darebbe una disponibilità annua ridotta a soli fr. 9'524.-.
All’udienza
del 24 giugno 1998 il ricorrente, assistito dal signor __________ __________, si
è confermato nel ricorso, precisando di doversi assumere un onere annuo per
l’acquisto di un abbigliamento consono alle sue mansioni di fr. 12'000.- come
pure di sopportare mediamente spese per 10'000.- all’anno per recarsi ad
assistere alle sfilate.
- Spese
di trasferta
3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli
altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2
Per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994
sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di
Stato.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell' 8
novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o
di un’automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400
all’anno(art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno
a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori
casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
Non
possono invece essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il
contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro,
dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di
spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (CDT
n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re C. C.).
Il
codice delle obbligazioni prevede infatti espressamente che il datore di lavoro
debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione
del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro,
poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore,
bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del
datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner
Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce
necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle
spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro
(p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo
stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza
che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid.
3.4; CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re C. C.).
Il
codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,
d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di
manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo
a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i
premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per
l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il
lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405; inoltre Känzig, Wehrsteuer, vol. I, Basilea, 1982, p. 691).
3.4.
Il
ricorrente lavora alle dipendenze della __________
__________ ed è gerente responsabile dei
due negozi della società, che si trovano rispettivamente a __________ e a __________
__________. Per questa sua attività egli
è retribuito a provvigione. La datrice di lavoro gli versa inoltre annualmente
un importo forfetario di fr. 24'000.- a copertura delle spese. Egli deve
infatti spostarsi, da quanto risulta dalla dichiarazione ad uso fiscale rilasciata
dalla __________ __________, almeno una volta alla settimana da __________ a __________
__________ o viceversa e inoltre deve
recarsi almeno venti volte all’anno a __________
o a __________ per acquisti di merce,
assistere alle presentazioni dei modelli e per contatti con i fornitori.
Inoltre è tenuto a prendere in affitto per tutto l’anno un appartamentino a __________ __________.
Da
questa dichiarazione del datore di lavoro emerge innanzi tutto che le trasferte
per le quali il ricorrente chiede la deduzione sono tutte trasferte inerenti lo
svolgimento dell’attività di gerente dipendente della __________ __________ e
che pertanto esse devono essergli rimborsate dalla datrice di lavoro. Non
possono in nessun modo essere considerate spese di trasporto necessarie al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora le
spese per recarsi e tornare da __________
__________ a __________ o viceversa, come pure quelle per recarsi a __________ o a __________
e per andare ad assistere all’estero, addirittura a __________ o __________,
alla presentazione delle collezioni. Non si tratta quindi in alcun modo di spese
deducibili quali spese di trasporto a’ sensi della legislazione fiscale.
Non
importa quindi disquisire sul numero delle trasferte settimanali da e per __________ __________,
come pure del numero di settimane durante le quali queste trasferte sono necessarie
in considerazione dell’attività fortemente caratterizzata da fattori
stagionali.
- Spese
per abiti di lavoro
4.1.
Sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti
di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese
effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle
spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre
1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a
tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche
per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr.
1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato
se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte
dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
Le
spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono
in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate
tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione
subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un
ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o
un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla
dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367).
Anche
quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il
datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato,
le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione
professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire
il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese
attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore
di vita (cfr. Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 367).
Sono
di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti,
impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate,
ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
4.3.
Nel
caso di specie le spese vantate dal ricorrente per l’acquisto di abiti fanno
parte, in considerazione della sua attività e della classe sociale della
clientela dei negozi da lui gestiti, del tenore di vita, anche se, come rileva __________, hanno certamente anche una
relazione quanto meno indiretta con l’esercizio dell’attività.
L’autorità
fiscale ha quindi correttamente ammesso la deduzione forfetaria massima prevista
dalla legislazione cantonale e da quella federale, che viene normalmente
concessa in assenza di prove. Il suo operato sfugge quindi, dal profilo
giuridico, a qualsiasi critica.
- In
conclusione, per quanto precede, non v’è spazio nel caso in esame a deduzioni
maggiori di quelle concretamente concesse dall’ Ufficio di tassazione. D’altro
canto si può fare astrazione dal riprendere parte del rimborso spese forfetario
concesso dalla __________ __________ al ricorrente come un’integrazione
di salario imponibile come reddito.
L’importo
di fr. 24'000.- è senz’altro sufficiente, lasciando ancora un certo margine,
anche se non ampio e quindi tale da giustificare una ripresa, per coprire le
spese del ricorrente, vale a dire una trasferta settimanale (ca. fr. 7'500.-),
come certificato dalla datrice di lavoro, tra __________
e __________ __________, una ventina di trasferte all’anno a __________ e __________
(ca. fr. 2'000.-), la camera a __________
__________ (fr. Fr. 8'000.-), come pure
eventuali spese di trasporto eccedenti quelle documentate attraverso la
dichiarazione della datrice di lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese
gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster