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Numero d'incarto:
80.1998.92
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00092
Lugano
29 settembre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 maggio 1998
in materia di: IC 94 - IFD 93/94 e 95
presentato da:
__________ __________., __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________. __________ e __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
primavera del 1992 nasceva il progetto di fusione delle testate de "__________
di __________ " e "__________ __________ ". A seguito delle difficoltà
finanziarie nate dal lancio del nuovo quotidiano "L__________ __________
" la collaborazione tra __________ , editore dell' "
__________ __________ " e la __________ & __________ __________ (),
editrice del "Do__________ere" veniva interrotta. Il 23 dicembre 1993
veniva costituita la __________ __________ __________ alla quale __________ __________
cedeva i diritti editoriali dell' " __________ __________
". Il capitale azionario di fr. 2'450'000.- veniva liberato in ragione di
fr. 450'000.- dalla __________, che diveniva così azionista della __________ __________
con 450 azioni assieme alla __________, che ne deteneva 1999 e __________. __________
che ne deteneva una. Il "nuovo" azionista concedeva inoltre alla
neocostituita società un prestito di due milioni di franchi e riconosceva alla
famiglia __________, azionista della , un canone annuo d'affitto per
la testata del "" di fr. 240'000.-.
La
__________ __________ addebitava quindi a carico dell'esercizio contabile 1994
(per il periodo 1° luglio 1993 - 31 dicembre 1994) un canone di affitto di fr.
360'000.-. L' Ufficio di tassazione persone giuridiche (Ufficio tassazione
delle persone giuridiche) riteneva eccessivo il canone d'affitto della testata
del "__________" e nelle notifiche di tassazione IC 1994 e IFD
1993-94 e 1995, tutte del 23 gennaio 1997, riprendeva un importo di fr.
225'000.-, riconoscendo in pratica alla __________ __________ un canone su base
annua di soli fr. 90'000.-.
Il
reclamo presentato dalla __________ __________ veniva poi respinto con decisioni
dell' 8 aprile 1998. Gli incontri avvenuti nel frattempo tra la reclamante e
l'autorità fiscale non avevano infatti permesso di chiarire in ogni loro
risvolto i dettagli legati al riconoscimento integrale del canone d'affitto
alla __________ __________ e alla sua imposizione in capo ai titolari dei
diritti.
- Con
il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ chiede nuovamente la
deduzione integrale del canone d'affitto versato alla famiglia , annullando
quindi la ripresa di fr. 225'000.- e, in via subordinata, di subordinare il riconoscimento
dell'intero canone all'esplicita dichiarazione dei beneficiari di non opporsi
all'imposizione del ricavo dell'eventuale canone della testata "
__________ ".
__________,
dal canto suo,,si confermava nelle decisioni su reclamo dell' 8 aprile 1998.
Delle
rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- In
occasione dell'udienza del 15 settembre 1998, i ricorrenti hanno prodotto un estratto
del "__________ -__________ " tra la __________ e la famiglia __________
da un lato e la __________ __________ __________.
Da
tale documento risulta in modo inequivocabile che la titolarità della testata
del "" è stata riconosciuta inequivocabilmente dalla
controparte alla __________ __________ e che la __________ __________ __________
si è impegnata a riconoscere un canone d'affitto annuo di fr. 240'000.- (v.
artt. 5, 6 e 17 del " -__________ __________ag").
All'udienza
poi il signor __________ della __________ __________ __________ , che
sin da principio ha mediato la conclusione del " -__________
", ha precisato le ragioni di tale accordo, illustrando le diverse clausole
del contratto di affitto della testata (durata trentennale del canone, riscatto
dello stesso, ecc.) nell'interesse reciproco delle parti.
Dopo
ulteriore discussione, si è giunti, alla luce della documentazione prodotta
all'udienza e delle spiegazioni fornite, al seguente accordo:
Deduzione del canone di affitto di fr. 240'000.-- versato dalla Regiopress __________
__________ __________. __________, con conseguente imposizione dello stesso ai
beneficiari in ragione della loro partecipazione alla __________.
Imposizione con l'aliquota normale ai beneficiari del prezzo di acquisto.
qualora la Regiopress decidesse di acquistare i diritti di edizione
conformemente alle clausole contrattuali. Il prezzo di acquisto equivarrà al
cumulo degli affitti non ancora pagati a concorrenza della durata contrattuale
pattuita. Farà stato l'importo effettivamente pagato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza,
gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione persone
giuridiche in Bellinzona per l'emissione di nuove decisioni su reclamo,
sostitutive di quelle dell' 8 aprile 1998, conformemente a quanto pattuito
(consid. 3).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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