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Numero d'incarto:
80.1998.85
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00085
Lugano
15 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 aprile 1998
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 14 maggio 1996 __________ __________
presentava all’UT l’elenco titoli 1995-96, con cui chiedeva tra l’altro il
rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sull’eccedenza di liquidazione
ricevuta dalla __________ __________ __________
in liquidazione.
Con decisione del 3
ottobre 1996 l’UT di __________ negava
alla contribuente il rimborso sull’importo ricevuto dalla __________ __________
__________, argomentando che il termine
di tre anni dalla fine dell’anno civile del versamento era ormai trascorso.
- La contribuente,
assistita dalla __________ __________, presentava reclamo rilevando che
l’eccedenza di liquidazione è stata distribuita soltanto nel corso del 1993.
Con decisione del 2 aprile
1998 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo che la liquidazione era scaduta già
il 7 ottobre 1992 e che l’imposta preventiva era stata versata il 16 novembre
1992. L’importo ricevuto andava quindi dichiarato prima della notifica della
tassazione 1993-94.
- Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________,
ripropone in questa sede la richiesta di rimborso della preventiva. Fa presente,
in particolare che nel novembre del 1992 l’Amministrazione federale delle
contribuzioni è intervenuta presso il liquidatore, sollevando diversi problemi
e procrastinando la decisione definitiva relativa al versamento della liquidazione
fino al 25 maggio 1993.
Fa inoltre presente di
essere sempre stata tassata sull’incassato, con la conseguenza che i redditi
valevano come conseguiti nell’anno in cui venivano effettivamente versati.
__________ propone invece di respingere il ricorso, respingendo
in quanto irrilevanti gli argomenti ricorsuali. Degli stessi verrà detto in
seguito, per quanto necessario.
All’udienza del 16
settembre 1998, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- I Cantoni rimborsano
di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e
comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il
diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA
24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer,
II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti/Fontana, Le tasse di
bollo e l'imposta preventiva, 2a ediz., Basilea 1995, p. 50).
Chiunque chiede il
rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità
competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).
L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo
ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di
fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza
le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
- Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha negato alla ricorrente il rimborso dell’imposta
preventiva, argomentando che la relativa domanda è stata inoltrata solo il 14
maggio 1996, mentre l’eccedenza di liquidazione della __________ __________ era
scaduta già il 7 ottobre 1992 e la relativa imposta era poi stata versata il 16
novembre 1992.
5.1.
La nozione di scadenza
della prestazione imponibile corrisponde, di principio, a quella civile. In
altre parole, una prestazione è scaduta allorquando il debitore è tenuto a
prestarla e il creditore è autorizzato a domandarla. Nell'ambito della legge,
la scadenza della prestazione può essere liberamente convenuta tra le parti.
Per contro, quest'ultime non possono creare un loro concetto di scadenza,
diverso da quello civile: segnatamente, esse non possono convenire che la
prestazione scade unicamente allorquando essa è effettivamente richiesta (ASA
14 p. 265 consid. 1; Pfund, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, vol.
I, Basilea 1971, n. 2.2 all'art. 12 cpv. 1, p. 347; STF 28 aprile 1997
in re M. e C. M.).
Quanto all’eccedenza di
liquidazione, per l’art. 745 cpv. 2 CO la ripartizione non può farsi prima che
sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata
per la terza volta; tuttavia, si può procedere alla ripartizione già dopo tre
mesi qualora un revisore particolarmente qualificato confermi che i debiti sono
estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo
alcun interesse di terzi (art. 745 cpv. 3 CO). Il mero sorgere di un motivo di
liquidazione non è dunque sufficiente per far sorgere un credito d’imposta; al
contrario, un tale credito sorgerà solo il giorno in cui la ripartizione
diviene pagabile (Pfund, op. cit., n. 2.10 all’art. 12 cpv. 1, p. 352).
Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per rispondere alla
domanda se l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva pagata sull’eccedenza
di liquidazione di una società sciolta sia stata inoltrata tempestivamente, si
può presumere che l’eccedenza di liquidazione sia divenuta esigibile al più
tardi il giorno in cui i liquidatori hanno notificato all’ufficio del registro
di commercio l’estinzione della ditta, conformemente all’art. 746 CO (Stockar/Hochreutener,
Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, n. 21 all’art. 32 LIP).
5.2.
Conformemente ai principi
enunciati, l’autorità fiscale ha negato il rimborso dell’imposta preventiva
alla ricorrente.
L’estinzione della ditta è
infatti stata notificata all’Ufficio dei registri già il 12 ottobre 1992. Prima
ancora, il 7 ottobre 1992, la __________
__________ in liquidazione aveva
inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni il modulo 102, con
cui dichiarava un’imposta preventiva di fr. 30’597.35, dovuta sull’eccedenza di
liquidazione di fr. 87’421.–; la società ha poi provveduto al versamento il
successivo 16 novembre.
È quindi evidente che la
ricorrente avrebbe dovuto dichiarare il reddito in questione nella
dichiarazione 1993/94 e che con tale dichiarazione avrebbe dovuto chiedere il
rimborso dell’imposta preventiva. La tassazione IC/IFD 1993/94 le è stata
notificata con decisione del 21 agosto 1995 e, non impugnata, è passata in
giudicato il successivo 21 settembre 1995. A tale momento, la ricorrente ha
perso il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. La Circolare n. __________ dell’8 dicembre 1978
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la
«modificazione parziale della prassi inerente la perdita del diritto al
rimborso dell’imposta preventiva», prevede infatti, che il diritto al rimborso
non decade quando il contribuente, prima della tassazione definitiva, completa
o rettifica le indicazioni fatte nella dichiarazione d’imposta oppure quando
rettifiche o complementi del genere sono eseguiti dalle autorità fiscali in
seguito a richieste d’informazione fatte ai contribuenti (cfr. Circolare
citata, par. A.II.2.).
5.3.
Di nessun rilievo sono
pertanto le considerazioni proposte dalla ricorrente, in merito alla decisione,
che il liquidatore avrebbe adottato dopo la dichiarazione del 7 ottobre 1992,
di bloccare l’eccedenza di liquidazione perché proprio l’AFC avrebbe ritenuto
non corretto il calcolo dell’eccedenza.
Per lo stesso diritto
civile, infatti, l’eccedenza era già esigibile da parte degli azionisti, a
partire dal 7 ottobre 1992. Semplicemente, il liquidatore aveva dei dubbi quanto
all’assoggettamento all’imposta preventiva della rinuncia di un creditore ad un
credito di fr. 55’000.–. Ciò non ha impedito comunque alla società, come detto,
di pagare l’imposta preventiva sull’eccedenza di liquidazione già il 16
novembre 1992.
5.4.
Neppure può essere accolta
l’ulteriore argomentazione ricorsuale, secondo cui la società avrebbe potuto
versare agli azionisti gli importi loro spettanti a titolo di eccedenza di
liquidazione solo dopo avere a sua volta ricuperato l’importo di fr. 19’250.–
dal beneficiario della prestazione valutabile in denaro di fr. 55’000.– imposta
dall’AFC.
Si tratta infatti di due
aspetti completamente distinti, tanto più che il versamento di fr. 19’250.–,
corrispondente all’imposta preventiva sulla prestazione valutabile in denaro di
fr. 55’000.–, è avvenuto parecchio tempo dopo la scadenza dell’eccedenza di
liquidazione che qui si esamina.
5.5.
Del tutto infondata è infine
la pretesa della ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale, che doveva
conoscere l’esistenza dell’eccedenza di liquidazione, avrebbe dovuto includerla
di propria iniziativa fra i redditi imponibili della ricorrente, per evitare la
vertenza successiva.
Tale modo di ragionare
trascura completamente la natura e lo scopo dell’imposta preventiva.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale
d'applicazione
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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