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Numero d'incarto:
80.1998.8
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00008
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 gennaio 1998
in
materia di: imposte di successione e donazione
presentato
da:
.
__________ __________ -,
__________ __________,
rappresentato
dallo studio legale __________, __________ __________ __________ __________,
__________ __________ __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il __________
__________ __________, deceduto ad __________ il __________ 1996, era
proprietario di un immobile situato in via __________ __________ a __________.
Per volontà testamentaria del defunto tutta la sua sostanza patrimoniale è
stata devoluta alla fondazione che porta il suo nome, la quale è così diventata
proprietaria anche dell’immobile di __________.
La Fondazione svolge
un’attività di pubblica utilità a favore delle persone domiciliate nel Canton
__________, che sono cadute senza colpa nel bisogno, elargendo aiuti alla
formazione e all’attrezzatura, come pure erogando aiuti in denaro a giovani, adulti
e anziani.
Nel Canton __________ la
Fondazione beneficia dell’esenzione fiscale.
Con istanza del 25 marzo
1997 la __________. __________ __________ __________ ha chiesto di essere posta
al beneficio dell’esenzione fiscale.
Raccolta ed esaminata la documentazione
del caso, la Divisione cantonale delle contribuzioni con una prima decisione
del 15 dicembre 1997 accoglieva la domanda in relazione all’imposta sull’utile
e il capitale fino alla fine del 1998, subordinando la prosecuzione del
beneficio alla presentazione di una nuova istanza. Con una seconda decisione di
pari data respingeva invece la richiesta d’esenzione in materia di imposte di
successione e donazione, poiché, da un lato, l’attività della Fondazione
rivestirebbe carattere unicamente cantonale e, dall’altro, tra il Canton
__________ e il Canton Ticino non esiste accordo di reciprocità.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________. __________ __________, assistita dall’avv.
__________ __________, chiede l’annullamento della decisione della Divisione
cantonale delle contribuzioni in materia di imposta di successione e donazione
e conseguentemente il riconoscimento del beneficio dell’esenzione fiscale.
Rileva che l’immobile di
__________ consiste in un appartamento in condominio composto di due locali,
cucina e servizi e che viene usato conformemente allo scopo della Fondazione.
Esso viene messo gratuitamente a disposizione di persone bisognose per periodi
limitati di tempo.
La ricorrente non contesta
di svolgere un’attività di carattere esclusivamente cantonale. Ritiene tuttavia
che l’esenzione non le possa essere negata invocando l’inesistenza di un
accordo di reciprocità, poiché nel Canton __________ non esiste imposta di successione
e di donazione.
La Divisione cantonale delle
contribuzioni con osservazioni del 5 febbraio 1998 propone invece la reiezione
del ricorso, rilevando in particolare che l’argomento, svolto a titolo per
altro abbondanziale, relativo all’assenza di imposizione delle successioni e donazioni
nel Canton __________ non elimina la sovranità fiscale ticinese in ambito
successorio.
- 3.1.
In virtù dell’art. 154
cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta
di successione e donazione:
a) la
Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il
Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i
Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali
di diritto pubblico del Cantone;
d) le
persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della
comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le
istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o
stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione
che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute
alla previdenza professionale;
f) il
coniuge.
Il
cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1
lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le
devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non
vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine,
l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le
istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività
riveste carattere internazionale;
b) le
istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività
riveste carattere nazionale o internazionale.
3.2.
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone
giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare
richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art.
9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
- La ricorrente chiede
di essere esentata dall’imposta di successione e di donazione ticinese in
considerazione del fatto che nel Canton __________, ove essa ha sede, non è
prevista un’analoga imposta, sicché una fondazione ticinese che ricevesse una
liberalità soggetta alla sovranità fiscale di quel Cantone sarebbe automaticamente
esentata dall’imposta di donazione.
4.1.
Giusta l’articolo 156 LT
«il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare con gli altri cantoni accordi
di reciprocità estendenti l’esenzione a tali cantoni, ai loro comuni e alle
opere ed istituzioni di pubblica utilità ivi site».
Contrariamente al
legislatore del canton Zurigo, che concede l’esenzione alle persone giuridiche
con sede in altri cantoni alla sola condizione che sia dato il requisito della
reciprocità, anche solo fattuale (cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, n. 38 ad § 10, p. 255, con
riferimento proprio al Canton __________), il nostro legislatore impone
inoltre l’esistenza di un concordato. Ciò si evince, oltre che dal testo stesso
della legge, anche dal messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato (p.
91), dove si legge che «gli accordi attuali sono solo quattro e il Consiglio di
Stato intende, anche in futuro, mantenere l’attuale prassi molto restrittiva
nello stabilire simili accordi poiché l’esperienza dimostra che, nella quasi
generalità dei casi, sono le altre comunità cantonali che traggono dall’accordo
un concreto beneficio anche finanziario».
È necessario perciò
concludere che la sola condizione di reciprocità non è sufficiente per l’esenzione
dall’imposta ai sensi dell’articolo 156 LT.
Il fatto che il Canton
__________ non conosca l’imposta di successione e donazione non impedisce del
resto la conclusione di un concordato con altri cantoni che, come il Ticino,
non si limitano a concedere l’esenzione sulla base della sola reciprocità di fatto.
4.2.
Nella fattispecie,
l’inesistenza di un concordato con il Canton Svitto, ai sensi dell’art. 156 LT,
fa sì che non possa essere concessa alla ricorrente l’esenzione in base a tale
disposizione legislativa.
- 5.1.
La domanda d’esenzione
deve pertanto essere giudicata in base all’articolo 154 cpv. 3 lett. b
LT secondo cui l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni
di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste un
carattere nazionale o internazionale (cfr. CDT n.
..__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.).
Tale condizione è
adempiuta se l’istituzione richiedente opera su tutto il territorio della
Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni
oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera
o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto
1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, op. cit.,
n. 47 ad § 10, p. 258).
Il carattere nazionale è
stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone
provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a
una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981)
ed anche a un’associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera
d’aiuto ai rifugiati e aperta a persone d’ogni credo e fede, senza pregiudizi
di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è
invece stato negato a un’istituzione che opera in una regione ben delimitata,
pur non escludendo in linea di principio l’assunzione di ospiti provenienti da
altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per
anziani, gestita da un’associazione religiosa, che a causa del ridotto numero
di posti disponibili, non poteva che assumere che un’irradiazione regionale
(cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
5.2.
In casu tale
domanda deve essere respinta poiché risulta chiaramente dagli statuti della
fondazione, e la ricorrente non lo contesta ma anzi lo afferma, che «la fondazione
svolge un’attività qualificabile di pubblica utilità circoscritta tuttavia a
persone bisognose residenti nel Canton __________», e quindi un’attività né
nazionale, né internazionale.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr.
180 .–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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