AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.7
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00007
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 13 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1910, è degente dal 1995 presso la Casa per anziani
__________ __________ di __________ __________ ed è al beneficio di un assegno
per grandi invalidi dell’AVS.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1997/98, la contribuente chiedeva la deduzione dai redditi dichiarati
delle spese di malattia sopportate negli anni di computo 1995-96, che venivano
quantificate in fr. 25’069.– di media annua sia per l’IC che per l’IFD.
Nella notifica di
tassazione del 13 ottobre 1997, l’Ufficio di tassazione di __________ negava la
deduzione rivendicata per l’IC, ritenendo che non ne fossero adempiuti i
requisiti, mentre ammetteva una detrazione di fr. 1’500.– per l’IFD.
- La contribuente
reclamava all’Ufficio di tassazione per il mancato riconoscimento delle spese
di malattia, argomentando, in particolare, di non avere più alcuna disponibilità
finanziaria, dopo il pagamento della retta mensile della casa per anziani.
L’Ufficio di tassazione,
con decisione su reclamo del 15 dicembre 1997, respingeva il reclamo, facendo
riferimento ad una recente sentenza della Camera di diritto tributario, secondo
cui «gli ospiti delle case per anziani il cui stato di salute richiede un
trattamento ed una cura di tipo ospedaliero (grandi invalidi) possono dedurre
la quota di retta giornaliera pagata all’istituto per la parte che supera le
spese di vitto ed alloggio, valutate in fr. 100.– al giorno». Ammontando nel
caso in esame la retta giornaliera a soli fr. 70.– per il 1995 e a fr. 75.– per
il 1996, l’autorità fiscale concludeva che non si giustificava alcuna
detrazione. Essa negava inoltre la deduzione delle ulteriori spese mediche
fatte valere, essendo la loro media inferiore alla franchigia del 5% del
reddito imponibile.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede
nuovamente la deduzione delle spese di malattia, lamentando in particolar modo
una disparità di trattamento rispetto alle persone che vivono con la sola rendita
AVS più la prestazione complementare, alle quali viene lasciato un “argent de poche”
intorno ai 200 franchi mensili. Lei sarebbe per contro discriminata, non avendo
a disposizione neppure tale importo minimo, dopo il pagamento della retta.
-
Imposta cantonale
4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a
ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
4.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p.
94 e giurisprudenza citata).
4.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro, in linea di principio, nel Rapporto della stessa
Commissione, in cui si precisa espressamente che «le spese che entrano in
linea di conto sono quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite
a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa
legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per
se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede». La
Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte dalla
legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono quindi
beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente
il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
4.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, p. 38; inoltre, CDT n. ..__________ del
10 maggio 1996, in RDAT II-1996 n. 6t p. 359 ss.).
4.5.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell’ art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea/Francoforte 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
4.6.
Vigente la LAMI, le
case di cura non erano assimilate agli ospedali, anche se offrivano un minimo
di cure mediche (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea/Francoforte
1993, p. 284). Un degente che fosse stato ricoverato in un ospedale acuto per
malattia non aveva più diritto alle prestazioni della Cassa malati nel momento
in cui non necessitava più di trattamenti medici ma abbisognava tuttavia di un
ricovero in casa di riposo (DTF 115 V 48 ss.).
Con l'entrata in vigore
della LAMal, dal 1996, le case di cura sono invece state inserite fra i luoghi
in cui possono essere offerte le prestazioni sanitarie assicurate: si tratta di
istituti che si occupano della cura, dell’assistenza medica e della riabilitazione
di pazienti lungodegenti (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea/Francoforte 1996, p. 70).
Il che non significa
peraltro che tutte le spese derivanti dal ricovero in una casa di cura debbano
essere assunte dalla Cassa malati; al contrario, lo saranno solo le cure vere e
proprie, quali l’aiuto nel vestirsi e nel mangiare, e l’assistenza medica secondo
l’art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal. Per quanto attiene invece ai costi di
carattere alberghiero, cioè per vitto e alloggio, gli stessi saranno a carico
del paziente (Maurer, loc. cit.).
In tal modo, il
legislatore federale ha esteso il campo di applicazione della legge
sull’assicurazione malattia a prestazioni diverse dalla vera e propria
assistenza medica, per venire incontro a quelle persone – quali i grandi
invalidi riconosciuti tali dalla LAI o dalla LAVS – che, non essendo più
affette da malattia acuta, dipendono comunque dall’aiuto permanente di terzi
per compiere gli atti ordinari della vita o per una sorveglianza personale (Maurer,
Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen,
in SZS 32/1988, p. 2 ss.). È evidente il parallelismo di tali
disposizioni con quelle che si riferiscono all’assegno per grandi invalidi, che
sono contenute nelle legislazioni sull’invalidità (art. 42 LAI), sulla
vecchiaia (art. 43bis LAVS) e sugli infortuni (art. 36 LAINF).
4.7.
La Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia, nella sua nuova
Circolare n. 9, del 13 maggio 1997, valida per il periodo fiscale 1997-98,
dispone testualmente (cfr. lett. i):
Spese di cura per gli
ospiti di case per anziani
Gli
ospiti delle case per anziani il cui stato di salute richiede un trattamento ed
una cura di tipo ospedaliero (equivale al grado 3 secondo le tabelle di valutazione
del grado di dipendenza per le cure infermieristiche emanate dal DOS) possono
dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani per la parte
che supera le spese di vitto e alloggio (valutate in fr. 100.‑ al giorno)
e fino ad un importo massimo di fr. 140.‑ al giorno (Esempi: retta
giornaliera di fr. 100.‑ o inferiore, nessuna deduzione fiscale; retta
giornaliera di fr. 150.‑, fr. 50.‑ di deduzione fiscale al giorno;
retta giornaliera di fr. 250.‑, fr. 140.‑ di deduzione fiscale al
giorno).
La
deduzione della quota di retta è ammessa unicamente nei riguardi degli
ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3 (questi
ospiti beneficiano normalmente anche di una prestazione per grandi invalidi dell'AI
o AVS). Per il calcolo della retta deducibile si fa astrazione dall'assegno per
grandi invalidi dell'AVS/AI.
Giustificativo
Retta
della casa per anziani (si nota che la fattura dell'lstituto comprende
normalmente anche il ricupero dell'assegno per grandi invalidi che è da ignorare
ai fini della deduzione fiscale). Certificazione del grado di dipendenza 3
rilasciata dalla casa per anziani. Eventuale attestazione riguardante l'assegno
per grandi invalidi AI/AVS.
Tutti
gli ospiti delle case per anziani (indipendentemente dal loro grado di
dipendenza) hanno inoltre la facoltà di dedurre, nei limiti e secondo i criteri
previsti dalle lettere precedenti, le prestazioni per spese di malattia,
infortunio o invalidità che sono fatturate separatamente (es. prestazioni per
cure mediche o, nelle case per anziani non sussidiate dal Cantone, per
medicinali).
4.8.
In una recente sentenza,
verosimilmente quella cui si è riferito anche l'Ufficio di tassazione nella
decisione impugnata (CDT n. ..__________ del 23
luglio 1997 in re H.C.), la Camera di diritto tributario ha approvato le conclusioni
contenute nella suddetta circolare e ne ha anzi anticipato l’applicazione al periodo
fiscale 1995/96.
Ribadito che la nuova LT
non ha inteso creare nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità al di
fuori di quelle stabilite dalle rispettive leggi federali, la Camera ha
tuttavia negato che il legislatore abbia inteso limitare la deduzione alle sole
spese di malattia secondo la LAMI e, attualmente, secondo la LAMal. Infatti,
per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili non solo le spese
per malattia, ma anche quelle per infortunio o invalidità. Escludere, in simili
condizioni, la deduzione delle spese per invalidità costituirebbe un manifesto
atto d'arbitrio, contrario non solo alla lettera della legge, ma anche alla
coincidente volontà del Legislatore (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza
citata).
Ne viene, quindi, che
anche le spese per l'invalidità e, a maggior ragione, per la grande invalidità
debbono essere prese in considerazione.
4.9.
È appena il caso di
ricordare che è considerato grande invalido l'assicurato che, a causa della
sua invalidità, ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti
ordinari della vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2
LAI). Per la giurisprudenza (DTF 117 V 31 consid. 4b, 148 consid. 2 e
sentenza ivi citata), sono reputati determinanti i seguenti sei atti ordinari
della vita: vestirsi e svestirsi; alzarsi, sedersi, coricarsi; cibarsi; farsi
la pulizia personale quotidiana; andare al gabinetto; spostarsi (in casa e
fuori di casa), stabilire il contatto con l'ambiente abituale.
L'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato non deve necessariamente essere prestato sotto forma di un aiuto
diretto di terzi; esso può anche semplicemente consistere nella sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita presi in
considerazione: per esempio quando la persona che sorveglia l'interessato lo
esorta a compiere un atto, che, a causa del suo stato psichico rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento (aiuto indiretto di terzi; DTF 107 V
139 consid. 1b e 149 consid. 1c, 106 V 157 segg., 105 V
56 consid. 4a; RCC 1983 pag. 72 consid. 1b).
Il diritto all’assegno
nasce, di regola, se la grande invalidità persiste durante un anno senza
interruzione notevole ed è probabile che duri ancora per almeno un anno in
grado tale da giustificare la concessione dell’assegno (cfr. art. 29 LAI;
inoltre DIG valide dal 1° gennaio 1990, n. 8036; RCC 1980 p. 69).
4.10.
La grande invalidità è
raramente la conseguenza di un'unica malattia, ma molto più frequentemente la
conseguenza di stato polipatologico diffuso e cronicizzato (non a caso, secondo
un adagio latino, "senectus ipsa morbus"), che rende la persona, che
ne è affetta, totalmente dipendente da terzi per lo svolgimento non tanto
dell'attività professionale o delle sue abituali mansioni quotidiani, ma
addirittura nel compimento degli atti ordinari della vita.
Sicché, quand'anche per
assurdo si volesse escludere dal novero della prestazioni deducibili la grande
invalidità secondo gli art. 42 LAI e 43bis LAVS, risulterebbe comunque
difficile non considerare la dipendenza da terzi nel compimento degli atti
ordinari della vita quotidiana come la conseguenza di una polipatologia
cronica.
4.11.
La Circolare n. 9, del 13
maggio 1997, valida per il periodo fiscale 1997-98, ha stabilito, con
particolare attenzione alle case per anziani sussidiate, che la quota alberghiera
non deducibile ammonta a fr. 100.--.
Questa Camera ha deciso,
in via del tutto equitativa, che si possa applicare la medesima soluzione, in
assenza di altri parametri, anche alle case per anziani non sussidiate.
4.12.
Nel caso in esame,
__________ __________ è al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS;
la sua grande invalidità attinge dunque il grado elevato secondo l'art. 42 LAI.
A cagione del suo stato di grave malattia, che la rende totalmente dipendente
da terzi nel compimento degli atti ordinari della vita, è degente presso la
Casa per anziani __________ __________.
La retta giornaliera
pagata nel periodo di computo è sempre stata peraltro inferiore al limite di
100 franchi, previsto dalla Circolare n. 9 del 13 maggio 1997 della Divisione
cantonale delle contribuzioni.
Quanto alle rimanenti
spese mediche e farmaceutiche, nella misura in cui non sono coperte dalla cassa
malati, esse sono manifestamente inferiori alla franchigia, correttamente
commisurata dalla stessa ricorrente in circa fr. 1’600.–. Non può pertanto essere
censurata la decisione dell’autorità di tassazione.
4.13.
4.13.1.
La ricorrente lamenta
infine una disparità di trattamento nei confronti degli anziani ricoverati in
casa di riposo, che beneficiano, oltre che della rendita AVS, anche della
prestazione complementare. A costoro sarebbe infatti lasciato un “argent de
poche” superiore all’importo che rimane a lei, dopo il pagamento della retta
della casa per anziani e delle imposte sul reddito. A sostegno della sua tesi,
la contribuente allega al ricorso un calcolo, da cui risulta che la
disponibilità finanziaria annua, dopo il pagamento della retta, ammonta a fr.
5’158.50 per il 1995 e a fr. 4’050.20 per il 1996, importi che si riducono però
rispettivamente a fr. 1’947.– e fr. 833.40 dopo il pagamento delle imposte. Considerando
un fabbisogno mensile di fr. 216.– per le spese quotidiane (bibite, giornali e
riviste, parrucchiere, pedicure, manicure, vestiario), la ricorrente calcola un
ammanco di fr. 1’212.– nei due anni del periodo di computo.
4.13.2.
In effetti, per l’art. 2
cpv. 1bis LPC «... I Cantoni possono limitare le spese che devono essere
prese in considerazione a causa del soggiorno in una casa, in un ricovero o in
un istituto ospedaliero e fissare l’importo lasciato a disposizione dei
pensionati per le spese personali». Nel Canton Ticino, il decreto esecutivo
concernente la LF sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC), del 6
dicembre 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, ha pertanto stabilito:
• all’art.
2, che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione
complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di
lunga durata in case per anziani, case di cura, istituti per invalidi, è di 75
franchi;
• all’art.
3, che le spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case
di cura o di istituti per invalidi ammontano a:
a) fr.
300.- mensili per i beneficiari di rendite di vecchiaia;
b) fr.
350.- mensili per i beneficiari di rendita d’ invalidità;
• all’art.
4, che gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti
per invalidi beneficiano, oltre all’importo riconosciuto per le spese
personali, di un contributo fisso annuo che ammonta a:
a) fr.
1200.- per gli adulti;
b) fr.
600.- per i figli.
4.13.3.
È quindi assai probabile
che, se ne facesse richiesta, la ricorrente potrebbe beneficiare della
prestazione complementare. E, in tale eventualità, avrebbe senz’altro una
disponibilità finanziaria maggiore. Ciò si rifletterebbe peraltro probabilmente
sul calcolo della retta stessa, che finirebbe per aumentare nell’anno seguente
a quello in cui vi è stato l’incremento della disponibilità. Si tenga presente,
inoltre, che in tale calcolo, diversamente dal calcolo della PC, si computano
fra le spese anche le imposte pagate. Perciò anche il venir meno dell’onere
fiscale, non diversamente dall’aumento del reddito, potrebbe comportare un incremento
della retta della casa per anziani.
4.13.4.
Certo, si può considerare
paradossale, come sostiene la ricorrente, che uno stesso contribuente possa
ottenere la PC e dall’altra parte essere tenuto a pagare le imposte. Tale
situazione è tuttavia dipendente dalla complessità del sistema di sicurezza
sociale svizzero. In particolare, la legislazione fiscale prevede dei limiti di
esenzione dall’imposta sul reddito, che sono inferiori ai limiti del “minimo
vitale” in altri settori, come per esempio quello delle prestazioni complementari
o quello delle esecuzioni e dei fallimenti.
A tale proposito, il
Tribunale federale, che ha recentemente riconosciuto che il diritto a
condizioni minime di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale
non scritto (DTF 121 I 367), ha poi avuto modo di precisare che il
principio della parità di trattamento non conferisce alcun diritto ad
un’esenzione fiscale di redditi fino a concorrenza dei proventi (esenti
dall’imposta in conformità all’art. 7 cpv. 4 lett. k LAID) ricevuti in
virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Tribunale
federale, 24 maggio 1996, in DTF 122 I 101 = RF 51/1996 p. 440 = RDAF
53/1997 p. 185 = StE 1997 A 21.16 n. 6; v. anche un’altra sentenza,
dello stesso giorno, in RF 51/1996 p. 445; v. anche la critica alla
giurisprudenza in questione: Kley-Struller, Befreit das ungeschriebene Recht
auf Existenzsicherung von den Einkommenssteuern?, in AJP 1996 p. 1556 ss.).
Secondo l’Alta Corte, dal diritto costituzionale discende solo la pretesa di
non vedersi lesi, dalle imposte, nel proprio diritto a condizioni minime di
esistenza; è però lasciata al legislatore la scelta come adempiere tale
pretesa. Esso può farlo in modo generale commisurando adeguatamente le aliquote
o riconoscendo esenzioni fiscali o deduzioni, oppure può farlo di caso in caso,
concedendo il condono nei casi di indigenza. Infine, la tutela del minimo di
esistenza viene garantita dal diritto esecutivo: anche per i crediti fiscali
dello Stato vale il limite alla pignorabilità secondo l’art. 93 LEF. Se,
dunque, il contribuente non paga l’imposta per indigenza e viene perciò escusso
dallo Stato, il diritto esecutivo lo protegge da un intervento che possa
privarlo dei mezzi necessari per la sua esistenza (DTF 122 I 105 consid.
3b).
Per quanto “paradossale”,
la situazione prospettata dalla ricorrente, per cui un contribuente possa
essere obbligato a pagare le imposte pur avendo diritto nel contempo ad una
prestazione complementare, non è dunque in contrasto con i principi costituzionali
ed in particolare con quello della parità di trattamento.
- Imposta federale
diretta
5.1.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale
diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le
spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al
cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
5.2.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto creare delle nozioni di malattia, infortunio
ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi federali sulle
assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale
sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che
permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del
Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF
1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che
il concetto di «malattia», in particolare, è più esteso di quello contenuto
nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono
considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi,
apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite
delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano
nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del 14
dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
5.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse
considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le
malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per
cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal
medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali
prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per «soggiorni
di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal
medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della
cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia
domestica» (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la
prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella
in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si
può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti
dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di
vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie,
che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
5.4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale può
essere esteso, in linea di principio, all'IFD. Anche per quest'ultima imposta,
infatti, vale il criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è
riconosciuta la loro necessità dal punto di vista medico, necessità che viene
perlopiù verificata alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
5.5.
Nondimeno la Circolare dell’AFC,
come già accennato, ammette la deduzione nel caso della degenza in una casa di
cura, a condizione che la persona ricoverata sia stata riconosciuta “grande
invalida” ai sensi dell’art. 42 LAI, che essa debba cioè, a causa dell’età,
dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi
per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). La deduzione è tuttavia limitata alla misura in cui le spese
di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base
alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il
calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93
della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).
5.6.
Essendo, come si è visto,
__________ __________ titolare di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, in
materia di imposta federale diretta deve essere ammessa una deduzione per le
spese di degenza nella casa per anziani __________ P__________adiso, nella
misura in cui le stesse superano le spese di mantenimento in casa propria
secondo il minimo vitale LEF, che nel periodo di computo ammontava a fr. 1'025
mensili per persona sola.
Per l'IFD gli atti del
procedimento vanno pertanto retrocessi all'autorità fiscale perché emetta nuovi
conteggi. L’Ufficio di tassazione ha infatti ammesso una detrazione di soli fr.
1’150.–, che si riferisce verosimilmente ai costi per la protesi dentaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
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Il
ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.
-
Il ricorso in materia di
imposta federale diretta è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 15 dicembre 1997 in materia di imposta federale
diretta è riformata a' sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione
di nuovi conteggi conformemente a quanto indicato al consid. 5.6..
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
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Intimazione alle parti.
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Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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