Tax appeal on foreign and Swiss real estate valuation

80.1998.58Autre juridiction24 juil. 1998Granted

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Résumé

The taxpayers appealed two tax reassessment decisions concerning IC/IFD 1991/92 and 1993/94, challenging the valuation of foreign real estate assets. At the hearing, the court proposed a settlement method: German property values would be set by multiplying the Einheitswerte by five, while Swiss real estate would be valued using the cantonal official assessment multiplied by the federal revaluation coefficient. After reviewing new tax calculations prepared by the Locarno tax office, the taxpayers accepted the proposal. The appeal was then allowed according to the considerations, the objection decision of 9 March 1998 was annulled, and the matter was remitted for new calculations. No court costs were charged.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994; appeal against tax assessments concerning valuation of domestic and foreign real estate. Where the parties accept a settlement proposal in appeal proceedings, the appeal may be upheld according to the considerations, the challenged objection decision annulled, and the file remitted for issuance of new calculations. For German real estate, the cantonal practice confirmed in prior case law applies by multiplying the Einheitswerte by five; for Swiss real estate, the official cantonal valuation is to be multiplied by the revaluation coefficient fixed by the Federal Tax Administration at the start of each tax period. If the appeal is resolved in this manner, no judicial fee or costs are levied.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.58

Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00057 80.98.00058

Lugano 24 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 aprile 1998

in materia di: IC/IFD 91/92 e 1993/94

presentato da:

__________ __________. e __________ , , rappr. da __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 10 novembre 1997 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ senior e a sua moglie __________ la tassazione IC/IFD 1991-92 e il 17 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94. Per la determinazione dell'aliquota applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza imponibile all'estero di fr. 138'425'718.- al 1° gennaio 1991 e di fr. 133'948'653.- al 1° gennaio 1993.

I reclami presentati dai contribuenti contro le due suddette notifiche di tassazione venivano respinti con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo 1998.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della sostanza immobiliare imponibile all'estero.

Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

  1. All'udienza del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali, il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della sostanza immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. ..__________ del 3 settembre 1993 e, meglio di moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera, il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.

Dopo aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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