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Numero d'incarto:
80.1998.4
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00004
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1953, meccanico in proprio, dichiarava d'aver conseguito
in media annua negli anni 1995-96, che costituiscono il periodo di computo
della tassazione 1997-98, un reddito aziendale di fr. 4'150.- e di aver
beneficiato di indennità assicurativa per perdita di guadagno per fr. 9'470.-.
L'UT, dopo aver verificato
il dispendio del contribuente, gli esponeva in via valutativa un reddito
aziendale di fr. 43'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 27
ottobre 1997), che veniva poi ridotto a fr. 40'000.- in sede di reclamo (cfr.
decisione del 9 dicembre 1997).
L'autorità fiscale ha
messo in rilievo l'incongruenza dei redditi dichiarati nel biennio di computo
(complessivamente fr. 27'248.-) a fronte degli impegni assunti (circa fr.
65'000.- nel biennio), cui devono aggiungersi ammortamenti di debiti per ca.
fr. 16'500.-- e quanto necessita per vivere (fr. 24'600.,- nel biennio, secondo
il minimo vitale in materia esecutiva).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente contesta il reddito aziendale valutato
dall'UT. Rileva che, a seguito di un incidente subito nel 1990, la sua
situazione è progressivamente peggiorata, che non ha più potuto svolgere la
propria attività al 100% e che è stato costretto a licenziare un operaio,
poiché non era più in grado di sopportare l'onere finanziario che gli derivava.
Rileva inoltre d'aver ricevuto dall'assicurazione fr. 20'000.- per un'auto, di
essere esentato, dopo l'incidente, dal pagamento dei premi assicurativi alla
__________ e di essere in mora con il pagamento delle imposte.
-
All'udienza del 29
aprile il giudice, dopo aver preso atto della nuova prova prodotta dal
ricorrente, segnatamente dell'entrata di fr. 19'500.- dall'assicurazione per il
furto di un'automobile e dopo aver nuovamente discusso i diversi aspetti
connessi al calcolo del dispendio, ha proposto, trovando l'accordo delle parti
di fissare il reddito aziendale in fr. 29'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1997 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 29'000.- di media annua.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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