AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.300
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00300
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ era presidente del Consiglio di amministrazione della falegnameria
__________ __________ di __________. A seguito di intervenute difficoltà
finanziarie la società veniva posta in liquidazione concordataria. La procedura
si concludeva lasciando scoperto un credito di fr. 78'361.65 verso la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Canton __________, la quale promuoveva
un’azione di risarcimento del danno ex art. 52 LAVS nei confronti di __________
e di __________ __________, ritenendoli responsabili del danno. La vertenza di
diritto assicurativo si concludeva con la sentenza del 20 luglio 1992 del
Tribunale federale delle assicurazioni, che, accogliendo parzialmente il
ricorso, condannava __________ e __________ __________ in solido a risarcire la
Cassa cantonale di compensazione lucernese nella misura di fr. 37'164.-, con il
parziale seguito (in ragione di metà) di tasse e spese. Il 28 settembre 1992 la
Cassa comunicava quindi all’interessato di procedere alla parziale
compensazione del debito con la rendita d’invalidità e, meglio, nella misura di
fr. 991.- al mese, fino a concorrenza dell’importo di fr. 18'582.-, vale a dire
della metà del danno da risarcire.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ chiedeva pertanto di poter
dedurre a titolo di contributi all’AVS/AI/IPG, oltre all’importo di fr. 1'698.-
di media annua pagato negli anni di computo 1991-92, un ulteriore importo di fr.
991.- di media annua (pari a due mesi di trattenuta).
Nella notifica di
tassazione del 31 luglio 1995 l’UT non concedeva la deduzione dell’importo
trattenuto dalla rendita dalla Cassa cantonale di compensazione lucernese a
compensazione del proprio credito in risarcimento del danno.
- Il 22 agosto 1995 il
contribuente presentava reclamo in tempo utile chiedendo tra l’altro la
deduzione dell’importo trattenuto dalla Cassa di compensazione, argomentando
che si tratterebbe di un onere effettivo che va considerato nelle deduzioni sociali.
Il reclamo veniva respinto
su questo punto con decisione del 16 novembre 1998. Dei motivi della decisione
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione
dell’importo trattenutogli a titolo di compensazione del danno dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG lucernese, negando in particolare di aver
commesso una colpa grave quando fungeva da amministratore della __________ __________.
Postula inoltre il riconoscimento dei costi subiti in ragione di fr. 6'196,90.
-
4.1.
Alla fattispecie in
discussione è applicabile il diritto fiscale in vigore fino al periodo 1993/94.
L’art. 22 cpv. 1 lett. a
DIFD dispone che siano dedotte dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito imponibile. Per l’art. 22bis
DIFD dal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa
dipendente sono dedotte, a titolo di spese per conseguire il reddito, conformemente
a quanto stabilito dall'art. 22 cpv. 1 lett. a:
-
le
spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro
(lett. a),
-
le
spese causate dai pasti presi fuori casa e da lavoro a squadre (lett. b),
-
le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione, come spese per abiti
di lavoro, lavori pesanti usura particolare degli abiti, strumenti
professionali, riviste e libri specializzati e spese per il perfezionamento
professionale (lett. c).
L'elencazione di cui alla lettera
c del suddetto articolo non è esaustiva, come d'altronde si evince dalla
lettera della norma (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985,
ad art. 22bis n. 10, p. 198).
Analoga regolamentazione é
contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, all'art. 25 cpv. 1 lett. c,
d, e e cpv. 2 LT 1976.
4.2.
La soluzione non muterebbe
comunque, se fosse applicabile il diritto fiscale entrato in vigore il 1°
gennaio 1995.
Secondo gli articoli 24 LT
e 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le
spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32 LT e
26-33 LIFD.
Per quanto attiene all’attività
lucrativa dipendente, gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD
dispongono in particolare che le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Quanto all’attività
lucrativa indipendente, sono invece deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate ed in particolare:
a) gli
ammortamenti e gli accantonamenti;
b) le
perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c) i
versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione
che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo
(art.
26 LT e 27 LIFD).
4.3.
Sia il diritto fiscale in
vigore fino alla fine del 1994 (LT 1976 e DIFD) sia quello in vigore dal 1°
gennaio 1995 (LT 1994, LIFD) precisano poi, al di là di lievi modifiche
redazionali qui non di rilievo, che gli altri costi e spese non possono essere
dedotti e che fra questi rientrano in particolare:
a) le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le
spese di formazione professionale (e quelle per l'avanzamento;
c) le
spese per l’estinzione di debiti;
d) le
spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le
imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e
sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe
(art.
33 LT 1994 e 34 LIFD; art. 32 LT 1976 e 23 DIFD).
4.4.
Si considerano spese per
l’acquisizione del reddito quelle che presentano una relazione causale diretta
con il reddito. In questo contesto il requisito della necessità deve essere
interpretato in senso lato: il Tribunale federale non esige che il contribuente
non avrebbe potuto conseguire affatto il reddito da attività lucrativa di cui
si tratta, senza la spesa controversa; secondo la prassi, non è neppure
necessario che vi sia un obbligo giuridico di pagare le corrispondenti spese,
ma è sufficiente che le spese possano essere considerate necessarie per il
conseguimento del reddito, in base ad un apprezzamento economico, e che non si
possa pretendere dal contribuente che le eviti.
Nel caso di lavoratori
indipendenti, le spese sono deducibili se sono giustificate commercialmente,
senza che abbia alcun rilievo che la spesa sia conforme allo scopo; non compete
infatti all’autorità fiscale la verifica della adeguatezza di una uscita aziendale.
Nel caso del reddito da attività dipendente sono ammessi in deduzione quei
costi che sono oggettivamente necessari a conseguire i redditi cui si riferiscono
(DTF 123 II 29 = StE 1998 B 22.3 n. 63 = ASA 67 p. 286 e
giurisprudenza e dottrina citate).
4.5.
Quanto alla questione se
prestazioni di risarcimento danni costituiscano delle spese di acquisizione del
reddito, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi in una sentenza del
23 giugno 1994, relativa al caso di due contribuenti che erano stati condannati
a pagare un indennizzo per danni causati violando degli obblighi derivanti dal
diritto della società anonima (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n.
56 = RDAF 52/1996 p. 404).
L’Alta Corte ha dunque
affermato che, per qualificare come spese generali dei risarcimenti di danni e
delle spese processuali, è richiesto a tal riguardo uno stretto rapporto tra il
danno soggetto a risarcimento e l’attività del contribuente. Ciò si verifica
solo se il rischio di incorrere nell’obbligo di risarcire dei danni è tanto
strettamente legato con l’attività lucrativa da dover essere preso in
considerazione per quel tipo di attività; in tal caso, anche la capacità contributiva
determinante per la tassazione viene delimitata dal rischio di cui si tratta.
Se si tratta di responsabilità causale, una simile relazione può sempre essere
riconosciuta; ma anche in caso di responsabilità per negligenza lieve è ipotizzabile
che l’obbligo di risarcire il danno rientri in un simile rischio professionale
(ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p.
404 consid. 3b).
Scendendo poi all’esame
del caso concreto, il Tribunale federale ha osservato che la responsabilità
dell’amministratore secondo il diritto della società anonima non è una
responsabilità causale, bensì una responsabilità fondata sulla colpa. Ciò non
basterebbe ancora tuttavia ad escludere che l’obbligo di indennizzo si debba
qualificare costo di acquisizione. Avendo peraltro i contribuenti, quali
amministratori di una società fallita, commesso una violazione grossolana degli
obblighi che derivavano loro dal diritto della SA, i giudici federali hanno
concluso che i danni da loro causati non costituiscono più dei rischi connessi
inevitabilmente all’attività di un amministratore e che pertanto le spese che
ne sono derivate, per mancanza di un nesso sufficientemente stretto con
l’attività professionale del contribuente, non sono deducibili quali spese
generali (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF
52/1996 p. 404 consid. 3c).
4.6.
Le stesse considerazioni
valgono per la deduzione delle spese processuali, le quali servono al
contribuente per difendersi dalla responsabilità per il risarcimento dei danni
(ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p.
404 consid. 3d).
4.7.
La giurisprudenza del Canton
Friburgo, applicando il diritto fiscale cantonale, ha poi fatto propria la
suddetta giurisprudenza del Tribunale federale, aggiungendo che spetta al
contribuente la prova dell’esistenza del pagamento di un indennizzo, mentre
compete al fisco di provare od almeno di rendere verosimile che la negligenza è
tanto grave da escludere la deduzione (RDAF 54/1998 p. 21 = StE
1998 B 22.3 n. 61 = RF 1998 p. 349).
- Nella fattispecie
qui in discussione, come detto in narrativa, il ricorrente è stato condannato,
con sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) del 20 luglio
1992, a pagare un’indennità di fr. 37’164 alla Cassa di compensazione del Canton
Lucerna, in solido con __________.
Per l'Ufficio di
tassazione, la colpa del ricorrente è tale da escludere il diritto alla deduzione
dell’indennizzo dai redditi.
5.1.
Per l’art. 52 LAVS il
datore di lavoro deve risarcire alla Cassa di compensazione il danno da esso
causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
legali. Il citato articolo rinvia alle norme di applicazione di cui agli art.
81 e 82 OAVS, che disciplinano la procedura e determinano la prescrizione applicabile
alla fattispecie.
Presupposti dell'obbligo risarcitorio
sono quindi:
-
l'esistenza
di un danno;
-
la
violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici;
-
da
parte del datore di lavoro;
-
l'intenzionalità
o la negligenza grave;
-
un
nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle
prescrizioni legali.
In sostanza l'art. 52 LAVS
permette alla Cassa di compensazione di avanzare pretese risarcitorie nei
confronti del datore di lavoro, direttamente e personalmente, allorquando essa
vanti un credito contributivo che non può più essere oggetto di recupero nelle
vie ordinarie (per susseguente insolvenza del datore di lavoro o per intervenuta
perenzione ad agire nelle vie ordinarie; cfr. Trisconi Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II-1995, p. 361).
La cassa di compensazione
che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell’art. 14 LAVS, relativo all’obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli art. 34 e seg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale
o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a
giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187).
5.2.
Come risulta dalla
sentenza del 20 luglio 1982 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA),
il ricorrente ed il signor __________ __________ erano rispettivamente
presidente e membro del Consiglio di amministrazione della __________
__________ di __________, liquidata in seguito ad un concordato con abbandono
dell’attivo. La liquidazione aveva comportato, per la cassa di compensazione,
che era creditrice di contributi sociali per fr. 78’631.65, una perdita totale
del proprio credito. Secondo il TFA, la società, a partire dall’agosto 1981,
avrebbe violato l’obbligo di versare mensilmente i contributi, come richiesto
dal combinato disposto degli art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 ss. OAVS, e ciò
permetterebbe di stabilire una responsabilità degli amministratori per il danno
che ne è derivato, non avendo essi neppure fatto degli accantonamenti per i
contributi dovuti. La Corte ha pure negato che i signori __________ potessero
invocare quale motivo di giustificazione la loro preoccupazione di
salvaguardare la sopravvivenza della società non pagando i contributi. Solo
l’importo del risarcimento è stato ridotto, rispetto alla decisione della cassa
di compensazione, escludendo la responsabilità degli amministratori per alcuni
mesi.
5.3.
La suddetta sentenza del
TFA ha accertato in modo più che convincente l’esistenza dei presupposti cui
l’art. 52 LAVS subordina la condanna dei datori di lavoro al risarcimento dei
danni. Come accennato, è stata in particolar modo verificata l’esistenza
dell’elemento soggettivo che costituisce condizione perché nasca l’obbligo di
risarcire. Non compete certo all’autorità fiscale di rimettere in discussione
gli accertamenti e le conclusione che a tale riguardo sono stati effettuati dal
TFA. Basti ricordare che la condanna all’indennizzo dei danni ex art. 52
LAVS presuppone se non l’intenzionalità almeno la negligenza grave del datore
di lavoro. Non può pertanto essere seriamente presa in considerazione
l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui non sarebbe stata provata la
colpa grave degli amministratori condannati.
5.4.
Né può condurre ad una
diversa valutazione dei fatti il riferimento, contenuto nel ricorso, alla
sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia (StE 1994 B
22.3 n. 54).
È vero che, secondo tale
decisione, i costi di un processo con cui viene fatta valere, nei confronti di
un lavoratore dipendente, la sua responsabilità derivante dall’attività di
amministratore di una società anonima sono deducibili dal reddito a prescindere
dalla colpevolezza.
Tuttavia, non va
dimenticato, dapprima, il fatto che tale sentenza (del 17 agosto 1993) risale
ad un momento precedente a quello della decisione del Tribunale federale su cui
si fonda il presente giudizio (23 giugno 1994).
Inoltre, si tratta
comunque di giurisprudenza cantonale, emessa nell’ambito dell’interpretazione
di una disposizione del diritto fiscale argoviese. Come tale, essa non vincola
certamente questa Camera né nell’applicazione del diritto dell’imposta federale
diretta né in quella del diritto fiscale ticinese.
- Dalle considerazioni
che precedono discende la conclusione che il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono pertanto a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretaio:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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