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Numero d'incarto:
80.1998.297
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00297
Lugano
27 gennaio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 9 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
, domiciliato a , lavora alle dipendenze dello Stato per __________
__________ __________ __________ __________ (). Fino alla fine di
ottobre del 1997 la sede dell' era a __________ in via __________
__________; in seguito è stata trasferita a __________, in __________
__________ __________.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997/98 (anni di computo 1995-96) il
contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto da __________ a
__________ con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 4'488.-. L'Ufficio
di tassazione ammetteva invece la deduzione limitatamente a fr. 2'000.-- (cfr.
decisione su reclamo del 16 novembre 1998).
-
Con il presente, tempestivo ricorso __________
__________ ripropone, in questa sede, la richiesta di poter dedurre l'importo
di fr. 4'488.-, argomentando che l'uso del mezzo privato gli è imposto dalle
esigenze di lavoro, segnatamente dalla necessità di recarsi sovente in località
discoste non raggiungibili con i mezzi pubblici e dall'impossibilità di poter
usufruire di un veicolo del cantone.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra
gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in
particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b
LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.2.1.
Per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di
un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr.
600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine,
per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile
corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c
DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità,
distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa
la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore
ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre
1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può
in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa
di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre
1994).
4.2.2.
Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.3.
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il
limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove
tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i
diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera
potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò
consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da
casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla
legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/
Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna
1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio
consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento
con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno
della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo
bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die
direkten Staats-und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida
la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non
ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il
tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per
l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
4.2.4.
Aldilà
delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi
Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato
rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia
emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la
deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano
particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si
possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione
di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene
che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. 80.96.00084 dell'11
luglio 1996 in re D.B.).
Va
inoltre ricordato che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti
a malattia o altra infermità, di una camminata di circa un chilometro, ovvero
di dieci a quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più
vicina (v. anche ASA 33 276 s.)
4.2.5.
Deve
infine essere rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il
lavoro, che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi
che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di
lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta
infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di
lavoro (cfr. CDT n. 80.96.00166 dell'11 ottobre 1996 in re G. R.; art.
327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non
rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un
compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di
lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna
1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna
1995, p. 100 s.).
I
funzionari dello Stato hanno diritto, per l’ uso di automezzi privati, a un’
indennità di fr. -.48 al km ad esclusione di ogni altra indennità o rimborso,
in particolare costi per assicurazione responsabilità civile, carburante,
posteggio, riparazione e manutenzione del veicolo o altri. Lo Stato stipula un’
assicurazione casco globale per l’ uso di autoveicoli privati per i viaggi di
servizio autorizzati, con copertura massima di fr. 20 000.- per autoveicolo ed
una franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 DE
che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio – 23
dicembre 1986).
- 5.1.
Venendo
ora all'esame di merito della presente fattispecie, deve essere rilevato
innanzi tutto che determinante è il periodo di computo 1995-96, con la
conseguenza che per la tassazione IC/IFD 1997-98 non è di rilievo che l’
__________ ha traslocato i propri uffici da Locarno a Bellinzona. Il trasloco
avrà ripercussioni soltanto sulla prossima tassazione IC/IFD 1999-2000.
Il
Comune di __________ è collegato a quello di __________ da mezzi pubblici di
trasporto, che consentono al ricorrente di andare e venire dal lavoro entro
tempi ragionevoli. Nulla gli impedisce quindi di usare in linea di principio il
mezzo pubblico di trasporto.
In
simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per
il mezzo pubblico appare del tutto difendibile.
5.2.
Vero
è che il ricorrente sostiene di dover utilizzare il mezzo privato di trasporto
in funzione delle missioni esterne che deve assolvere sovente in luoghi
discosti e non raggiungibili altrimenti che con l’automobile.
In
linea di principio le eventuali spese supplementari, causate dall'uso del mezzo
privato durante il lavoro, ivi comprese quelle per la messa a disposizione del
mezzo (targhe, premi d’assicurazione, usura del veicolo) devono essere
rimborsate dal datore di lavoro, conformemente a quanto prevede l'art. 327b
cpv. 1 e 2 CO (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre
1996 in re G.R.; supra consid. 3.2.5.). Il rimborso delle spese dei funzionari
dello Stato per l'uso del mezzo privato è invece disciplinato dall' 11 DE che
regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio del 23
dicembre 1986. La prassi instauratasi con l’entrata in vigore della LIFD e
della nuova LT tiene nondimeno equamente conto di tale circostanza, maggiorando
la deduzione, che sarebbe concessa al contribuente, se usasse sempre e soltanto
il mezzo privato per recarsi e tornare dal lavoro (cfr. CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re B.P).
5.3.
Dall’incarto
non risulta il numero di queste missioni, per le quali deve far capo alla
propria automobile, poiché il datore di lavoro non gliene mette a disposizione
una. Né dagli atti risulta il costo annuo per l’andata e il ritorno con il
mezzo pubblico.
In
simili condizioni appare necessario annullare in ordine su questo punto la
decisione su reclamo impugnata con il presente ricorso e retrocedere gli atti
all’UT per più approfonditi accertamenti. Al ricorrente viene sin d’ora rivolto
l’invito a presentare la distinta delle trasferte effettuate nel periodo di
computo 1995-96.
- A
titolo meramente abbondanziale si vuol ricordare che la deduzione per spese di
trasporto prevista dal vigente diritto fiscale federale e cantonale, senza
quindi più i ristretti limiti massimi delle precedenti leggi federale e
cantonale, è una deduzione di mero carattere fiscale, che non va assimilata
alla rifusione integrale delle spese supplementari, causate dall'uso del mezzo
privato durante il lavoro, da parte del datore di lavoro.
dichiara e
pronuncia
- La
decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è annullata in ordine.
§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
nuova decisione dopo ulteriori accertamenti (cfr. consid. 4, in particolare
4.3.)
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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