e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
-
che, in data 10 aprile
1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ inviava ai coniugi
__________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione
fiscale 1997/98, non essendo quest’ultima pervenuta entro il termine del 31
marzo 1997;
-
che, in seguito a ripetute
richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del
termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30
settembre 1998;
-
che, non essendo pervenuta
a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci
giorni per adempiere i propri obblighi;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di
non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno
1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997;
-
che essi argomentavano
quindi di non essere in grado di inoltrare la dichiarazione fiscale, non
disponendo ancora della contabilità del 1997, necessaria per definire il
reddito dell’attività indipendente intrapresa dall’avv. __________ nel corso
del 1996;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 14 ottobre 1998, nella quale adduceva
anzitutto di avere concesso la proroga richiesta il 30 giugno 1998, estendendo
il termine fino al 30 settembre, e, in secondo luogo, che se i reclamanti davvero
non avessero ricevuto la decisione in questione avrebbero dovuto ritenere
scaduto il termine ancor prima del 30 settembre 1998;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano
l’annullamento della decisione su reclamo e della diffida, facendo presente
l’intenso scambio di corrispondenza intercorso con l’autorità di tassazione nel
corso del 1997 e del 1998 e ribadendo l’impossibilità di inoltrare la dichiarazione
fiscale 1997/98, in mancanza della contabilità dell’esercizio 1997 dell’attività
indipendente dell’avv. __________;
-
che degli ulteriori
argomenti ricorsuali si dirà in seguito, in quanto necessario;
-
che i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a
chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il contribuente che
omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
-
che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene
prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i
costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto,
con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e
non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che contro la tassa di
diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso
alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5
LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel caso in esame è
pacifico che i ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione fiscale
1997/98, neppure dopo la scadenza dell’ultima proroga del termine concessagli
su loro domanda;
-
che, d’altronde, non è
pertinente l’argomento addotto dai ricorrenti, secondo cui essi avrebbero
omesso di inoltrare la dichiarazione per il fatto che non era ancora stata
definita la tassazione del periodo fiscale precedente;
-
che, infatti, l’obbligo di
dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo
fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni
relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in
ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. p. es. CDT n.
..__________ del 14 novembre 1997);
-
che, di conseguenza, la
circostanza addotta dai ricorrenti, laddove pretendono che non sarebbero in
grado di adempiere i loro obblighi di collaborazione per il fatto che non
dispongono ancora della contabilità del 1997, è irrilevante, per la semplice
ragione che essi non dovrebbero fare altro che dichiarare i redditi del periodo
di computo 1995/96, lasciando poi all’autorità di tassazione la preoccupazione
di chieder loro l’eventuale documentazione dei redditi conseguiti nel 1997, ai
fini della definizione dell’imponibile in una tassazione intermedia;
-
che la descritta
conclusione appare ancor più giustificata se si pensa che la dichiarazione
fiscale 1997/98 include tutti i redditi e tutta la sostanza e non solo il
reddito dell’attività indipendente del contribuente, sicché, se anche si
volesse ammettere che egli non sia in grado di adempiere i propri obblighi di
collaborazione con preciso riguardo alla documentazione di quest’ultimo reddito,
avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare le altre entrate, con le relative
spese deducibili, nonché la sostanza imponibile al 1° gennaio 1997;
-
che neppure la
circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta
alla loro domanda di proroga del 30 giugno 1998, muta il quadro della
situazione;
-
che, infatti, un’istanza
di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine
stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i
termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
-
che, di conseguenza, se
davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna
risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della
dichiarazione, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre nell’adempimento
dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero dovuto
ritenere vincolante il termine loro conferito con l’ultima decisione in
materia;
-
che, comunque, è opportuno
ricordare ancora ai ricorrenti che la tassa di diffida non ha alcun carattere
sanzionatorio, ma copre semplicemente dei costi che l’autorità fiscale deve
sostenere per richiamare i contribuenti all’adempimento dei loro obblighi di
collaborazione;
-
che il ricorso si rivela
di conseguenza infondato.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.