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Numero d'incarto:
80.1998.276
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00276
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________
__________ __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, domiciliata in __________, è limitatamente imponibile
nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________.
Notificandole la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 20 aprile 1998, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in fr. 22’750,
da cui deduceva un importo di fr. 3’412 a titolo di spese di manutenzione. Il
reddito così calcolato e la sostanza imponibile erano poi assoggettati
all’imposta con un’aliquota commisurata ad un reddito complessivo di fr.
269’338 e di una sostanza globale di fr. 1’687’715.
La contribuente impugnava
la suddetta decisione, argomentando, da un lato, di non avere ancora usufruito
della sua casa, appena costruita, e, dall’altro, che il valore locativo
stabilito dall’autorità fiscale era sproporzionato alla luce delle pigioni del
Comune e dell’ubicazione della casa.
L’autorità respingeva il
gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, nella quale definiva “equo e
giustificato” il valore accertato e confermava anche le aliquote applicate, non
avendo la reclamante prodotto documentazione atta a confutare la valutazione
dell’Ufficio.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________
postula la riduzione del valore locativo a fr. 12’000 in media annua e della
sostanza e del reddito globali, per l’aliquota, rispettivamente a fr. 500’000 e
60’000. Osserva che nessuno pagherebbe una pigione come quella presunta dall'Ufficio
di tassazione per una casa situata in una simile posizione; quanto al reddito e
alla sostanza globali, si dice disposta a mettere a disposizione dell’autorità
le decisioni di tassazione dello Stato di domicilio, per comprovare di disporre
di redditi e di sostanza molto inferiori a quanto stimato dall’autorità stessa.
-
3.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del
proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale
reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti
detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che,
secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando
lo stesso immobile ad un terzo.
3.2
La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore
locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato,
il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. In
altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di principio, al
valore oggettivo di mercato.
3.3
Il Tribunale federale ha
per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere «al canone che
si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento
di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione
normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80),
e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo
del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in
capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in
re A. S. p. 4 s.).
3.4.
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
viene stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando, nel periodo di
tassazione 1997-98, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data
(Istruzioni 1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re
M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).
3.5.
L’immobile di cui sono
comproprietari la ricorrente e il fratello è stato valutato, nell’apposita
procedura prevista dalla legge sulla stima degli immobili, in fr. 975’430. Il
valore locativo è dunque stato ricavato da quest’ultimo importo, applicando il
coefficiente del 5% al valore di stima ufficiale della sola costruzione (fr.
910’000). Alla quota di comproprietà appartenente alla ricorrente, è dunque
stato attribuito un valore locativo di fr. 22’750.
In sede di istruzione del
ricorso, questa Camera ha chiesto alla ricorrente di produrre le piante della
casa in questione. Dalle stesse risulta che la costruzione si sviluppa su tre
piani (piano cantina, piano terreno, primo piano). Dagli atti trasmessi alla
Camera dall’Ufficio cantonale di stima si evince poi che quest’ultimo ha
attribuito all’immobile un valore di reddito presunto di fr. 68’660. Anche non
considerando la piscina (fr. 9’500), il reddito stimato dall’autorità
competente si avvicina dunque ai 60’000 franchi annui.
È verosimile che, come
argomenta la ricorrente, una famiglia che abita nel Canton Ticino in modo
stabile non sceglierebbe quale abitazione primaria una casa situata in una
posizione tanto particolare, per la distanza da centri abitati e servizi. Ma il
pregio della località scelta dalla ricorrente e dal fratello per edificarvi la
casa sta proprio nella posizione panoramica e nelle qualità del paesaggio
circostante. Del resto, la stessa tipologia della costruzione denota
l’intenzione di farne non tanto un’abitazione primaria quanto un’elegante e
prestigiosa casa di vacanza.
Non vi è pertanto ragione
di considerare sproporzionato il valore locativo stabilito dall’autorità di
tassazione.
- La ricorrente
censura poi l’applicazione delle aliquote commisurate al reddito universale.
4.1.
La legislazione svizzera
stabilisce che le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul
reddito in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) devono l’imposta
sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al
tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6
cpv. 1 LT). In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio
dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei
coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
4.2.
Su tale base, non avendo
la contribuente offerto alcuna indicazione circa i redditi propri e del marito,
l’autorità fiscale ha intrapreso una stima, supponendo una sostanza all’estero
di fr. 1’200’000 ed un reddito all’estero di fr. 250’000. In seguito al reclamo
della contribuente l'Ufficio di tassazione l’ha invitata a documentare i
redditi all’estero, senza peraltro ricevere risposta. Anche questa Camera ha
richiesto, a ben due riprese, la documentazione della situazione complessiva
della ricorrente, senza ottenere alcun esito.
In simili circostanze, non
resta altro da fare che confermare la valutazione intrapresa dall’autorità
fiscale, che non pare d’altronde sproporzionata al tenore di vita di contribuenti
che possono permettersi una casa di vacanza in Svizzera, per un valore di circa
un milione di franchi. Né il generico riferimento, fatto dalla ricorrente,
all’attività del marito, che sarebbe un “impiegato di rango medio-alto”,
conduce a conclusioni più utili; a parte il fatto che neppure tale circostanza
è suffragata dal benché minimo elemento probatorio, non se ne ricava alcuna indicazione
sul reddito del lavoro in tal modo acquisito né sull’esistenza e la misura di
eventuali altri redditi. Quanto all’affermazione che la casa di __________
sarebbe il solo elemento patrimoniale di cui essi sono proprietari, non pare
francamente molto credibile.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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