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Numero d'incarto:
80.1998.270
Data decisione, Autorità:
04.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00270
Lugano
4 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 14 ottobre 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________
è stato assoggettato illimitatamente nel Canton Ticino dal 1° settembre 1997,
data in cui ha iniziato a lavorare per l’Hockey Club __________ __________
(__________), fino al 31 marzo 1998, quando si è ritrasferito nel Canton Giura,
da dove proveniva;
-
che, con decisione del 10
agosto 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione
IC 1997/98, per il periodo di assoggettamento, commisurando il reddito del
lavoro in fr. 71’038 e il reddito imponibile in fr. 35’541;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 27 agosto 1998, contestando di
avere ricevuto dal datore di lavoro ticinese l’importo indicato nella notifica
della tassazione;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, osservando di avere
verificato presso __________ l’esattezza del certificato di salario e spiegando
di avere calcolato il reddito del lavoro su dodici mesi, come previsto
dall’art. 53 cpv. 1 lett. a LT;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta
nuovamente il calcolo del reddito del lavoro, argomentando di essere stato
disoccupato sia prima sia dopo il periodo trascorso nel Canton Ticino;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, mentre di regola il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio dell'assoggettamento
il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso: in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (art. 53 cpv. 1
lett. b LT);
-
che non è quindi
consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al
reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva
il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII
ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale
di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del
contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre
il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può
colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio
(DTF 50 I 113);
-
che, in altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
-
che, pertanto si sottrae
ad ogni censura l'operato dell’Ufficio di tassazione di , che nella
fattispecie ha effettuato una tassazione per inizio dell'assoggettamento a
partire dal 1° settembre 1997, prendendo in considerazione i redditi dei soli
sette mesi in cui ha lavorato per l’, riportati a dodici mesi;
-
che di conseguenza le
argomentazioni del ricorrente, secondo cui egli avrebbe conseguito redditi
inferiori nel canton Giura, prima e dopo il periodo trascorso nel canton
Ticino, non sono suscettibili di influenzare minimamente il calcolo del reddito
qui imponibile, per il semplice fatto che la tassazione ticinese si fonda sui
soli redditi conseguiti durante il breve periodo di assoggettamento nel
Cantone;
-
che è evidente che, se si
aderisse al criterio di calcolo proposto dal ricorrente e si imponessero solo i
redditi effettivamente percepiti nel Cantone (senza cioè riportarli a 12/12),
il contribuente ne risulterebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a tutti i
contribuenti assoggettati per un anno o per l’intero periodo fiscale, giacché
le aliquote sono stabilite per essere applicate al reddito annuo;
-
che al ricorrente sfugge
forse la circostanza che il reddito riportato a un anno gli viene imposto
unicamente per sette mesi e, meglio dal 1°settembre 1997 al 31 marzo 1998,
tant'è che se l'imposta cantonale dovuta per un anno sul reddito riportato a
dodici mesi è teoricamente di fr. 948,50, quella da lui effettivamente dovuta
dal 16 settembre al 31 dicembre 1998 è di soli fr. 316,15 e quella dovuta dal
1° gennaio al 31 marzo 1998 di fr. 237,15;
-
che il ricorso è pertanto
respinto e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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