«per poter beneficiare di
questa deduzione, fa stato la situazione al 1.1.1997; orbene dall’esame della
dichiarazione della madre, essendo il padre deceduto nel corso del 1996, i
redditi annui sono tali da garantirgli il minimo del fabbisogno vitale, tenendo
conto dell’onere a suo carico per CM e che vengono meno i costi di manutenzione
della propria quota di valore locativo dell’abitazione e gli oneri degli
interessi passivi che sono assunti dai figli»
(cfr. decisione su reclamo
del 21 settembre 1998);
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre dal proprio reddito l’importo di fr. 2’083.-- per
persone bisognose a carico e di ridurre il valore locativo di __________ a fr.
1’137.–;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, giusta l'art. 20 cpv.
1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
-
che secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente, cioè alla
mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe
richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore
locativo deve corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di
mercato;
-
che il Tribunale federale
ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano
ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98);
-
che, per ragioni di
praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni
unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al
valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata
in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso
tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1997-98 per la
compilazione della dichiarazione d'imposta);
-
che, nella decisione su reclamo,
l’autorità di tassazione ha accettato la richiesta del contribuente di
dimezzare il valore locativo della casa di Locarno (fr. 95’800), in considerazione
del fatto che il pianterreno è sfitto ed ha pertanto portato il reddito della
sostanza a fr. 3’000, di cui 1’500 imposti al ricorrente, comproprietario per
un mezzo;
-
che il contribuente
condivide tale modo di procedere, ma pretende tuttavia che il valore locativo
sia calcolato non a partire dal valore di stima della proprietà ma solo
dell’abitazione (fr. 70’000), per giungere in tal modo ad un valore locativo di
fr. 1’137 per ognuno dei comproprietari;
-
che questa Camera ritiene
per contro di condividere il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione,
anzitutto perché la stima risale al 1985 e pertanto si deve applicare il
coefficiente del 7,25% (che darebbe un valore locativo di fr. 2’537 per ognuno
dei comproprietari), ma anche in considerazione del fatto che la valutazione
che porta a suddividere il valore di stima esattamente a metà fra pianterreno
(definito inabitabile dallo stesso ricorrente) e primo piano pare comunque
opinabile;
-
che non sarebbe del resto
il caso di accogliere il ricorso, giacché con il criterio di calcolo proposto
dal ricorrente il valore locativo ammonterebbe a fr. 1’268, e non è certo
immaginabile che l’appartamento abitato dal ricorrente possa essere concesso in
locazione per un canone mensile di fr. 100;
-
che, alla luce di quanto
precede, la valutazione effettuata dall'UT appare persino assai generosa;
-
che secondo gli art. 34
cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal
reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o
parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della
deduzione, fr. 6'000.-- per l'imposta cantonale e fr. 4'700.-- per l'imposta
federale diretta;
-
che questa deduzione non è
ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione
della lettera a;
-
che, secondo la lettera
della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita
sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person);
-
che la nozione di
incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione
di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse
leggi (LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP): essa sta sostanzialmente a significare che
la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di
guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia
professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque
più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico;
-
che la condizione che si
tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata
verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede
appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Personen”, che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31
cpv. 4);
-
che l’assenza di lavoro in
quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto e deve essere dovuta all'età
avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici
(Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp.
220 e 224; inoltre CDT n. 80.97.008 del 20 febbraio 1997 in re M.C.);
-
che, oltre al requisito
della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la
legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della
deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un
reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e
che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della
deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18
della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2;
inoltre CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT
n. 80.96.00223 del 13 gennaio 1997 in re G.P.);
-
che, per stabilire se uno
si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a
giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza
stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT
n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8
ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491);
-
che, perché la deduzione
possa essere ammessa, occorre inoltre che la prestazione assistenziale sia
effettiva: essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la
differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale
della deduzione (CDT n. ..__________ del 15 settembre
1995 in re P.B.; CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.);
-
che, già nel precedente
periodo fiscale, questa Camera aveva respinto il ricorso del contribuente, il
quale aveva chiesto la deduzione per persone bisognose a carico, facendo valere
di dover provvedere al sostentamento dei propri genitori, poiché i redditi a
loro disposizione non sarebbero stati sufficienti per far fronte al costo della
vita;
-
che il reddito imponibile
dei genitori dei ricorrenti risultava infatti essere, senza tener conto della
quota esente per i beneficiari di rendite AVS, di fr. 15'732, compreso il
valore locativo del proprio appartamento di fr. 6'000, ma già dedotti i premi
all’assicurazione contro le malattie di fr. 7’200 e spese di manutenzione di
fr. 1'500;
-
che la Camera di diritto
tributario aveva poi ricordato come i beneficiari di rendite AVS, qualora
cadessero nel bisogno, possono postulare l’erogazione di una prestazione
complementare alla rendita AVS, ed il fatto che i genitori del ricorrente non
beneficiassero di tale prestazione era stato considerato ulteriore indizio a
conferma di una situazione economica non tale da giustificare la decisione
dell’Ufficio di tassazione di non concedere la deduzione per persone bisognose
a carico (CDT n. ..__________ del 14 novembre 1997);
-
che, ora, il ricorrente
adduce che la situazione sarebbe mutata, per il fatto che i redditi allora
considerati sarebbero venuti meno e non sarebbe neppure vero che i figli si sono
assunti gli interessi passivi e le spese di manutenzione della casa;
-
che dall’esame degli atti
fiscali della madre del ricorrente risulta quanto segue:
Ÿ la signora __________ __________,
da quando è vedova, percepisce una rendita AVS di circa fr. 15’000 all’anno;
Ÿ ella è comproprietaria per un
mezzo, insieme al ricorrente, dell’appartamento in cui abita, dopo che lei e il
defunto marito avevano donato ai figli, nel 1995, l’altra metà
dell’appartamento e il secondo appartamento della stessa casa di __________;
-
che può pertanto essere
condivisa la decisione dell’autorità fiscale, di non concedere la detrazione
richiesta, per il fatto che il reddito della signora __________, per quanto
esiguo, supera il minimo di esistenza, tanto più che abita tuttora nella casa
che apparteneva in precedenza a lei ed al marito e che è solo recentemente
stata donata ai figli;
-
che, del resto, al
ricorrente è già stata indirettamente concessa una deduzione per persona a
carico, nella misura in cui gli è stata ammessa la detrazione degli interessi
passivi e delle spese di manutenzione anche per la quota di comproprietà della
madre;
-
che inoltre il ricorrente
non apporta alcuna prova di costi effettivi sostenuti per il mantenimento della
madre;
-
che infatti le norme
concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o
ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente
e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen
im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513-547, in particolare p. 520,
in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num.
11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340) e l’autorità fiscale non può obbligarlo a
fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso
del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere
fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in
considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14
all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata);
-
che, pertanto, poiché,
nella fattispecie, il ricorrente non prova – né rende almeno verosimile – di
spendere per il mantenimento della madre un importo pari o superiore a quello
di cui rivendica la detrazione, questa Camera non può che confermare la decisione
dell’autorità fiscale;
-
che il ricorso è pertanto
integralmente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico del ricorrente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).