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Numero d'incarto:
80.1998.252
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00252
Lugano
12 febbraio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________ __________ __________, lavora alle
dipendenze della __________ di __________ in qualità di consulente. Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto di poter dedurre dal
reddito, oltre alle spese di doppia economia domestica quale dimorante settimanale
nel Canton __________, anche spese di trasferta per fr. 12'405.- di media
annua.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD del 9 marzo 1998 l’UT limitava la deduzione per
spese di trasporto a fr. 6'500.-. Su questo punto il reclamo presentato dal
contribuente il 6 aprile 1998 veniva respinto con decisione del 14 settembre
1998.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di nuovo la deduzione
delle spese di trasporto per il rientro settimanale come chiesto nella
dichiarazione d’imposta. Illustra i problemi che lo obbligano a utilizzare
l’automobile.
In
occasione dell’udienza dell’ 11 dicembre 1998 il ricorrente ha illustrato
ulteriormente le proprie modalità di esecuzione del lavoro. In via valutativa
il giudice gli aveva proposto, date le manifeste difficoltà di compiere un
accertamento puntuale dei casi in cui, per ragioni di lavoro, è impossibilitato
a rientrare al domicilio con il mezzo pubblico, di elevare la deduzione per
spese di trasferta a fr. 10'000.- di media annua al posto dell’importo riconosciutogli
dall’UT di fr. 6'500.-. La proposta ha trovato l’adesione dell’UT, ma non
quella del contribuente.
- 3.1.
In
linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in
cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel
domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di
dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il
quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in
RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
Nella
fattispecie, litigiosa è unicamente la deduzione per le spese di trasferta che
il ricorrente quantifica in fr. 12'408.- di media annua, ma che l'UT gli ha
concesso unicamente in ragione di fr. 6'500.-.
3.2
Con
riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la
giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non
deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non
deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________
dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il
limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove
tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i
diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera
potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò
consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da
casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge
fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und
Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza
dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni
aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al
luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il
ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
3.3.
Nel
caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa
nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I
Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o
meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono
dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della
professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i
commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meier/Ursprung, op. cit.,
p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche __________, per il quale la
decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108).
È
infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana
nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per
l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
3.4.
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di
regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano
per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che
il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio,
anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per
il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta
di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle
insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione
stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali
e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
- 4.1.
Nel
ricorso il ricorrente così motiva la necessità di utilizzare l’automobile
privata per fare rientro al proprio domicilio alla fine della settimana lavorativa:
Pur
essendo la sede del datore di lavoro __________ situata a __________, il mio
lavoro di consulente aziendale lo svolgo principalmente presso i nostri
clienti. Qui un breve riepilogo di alcuni dei miei incarichi: ,
Rothrist; , Châtel-St.Denis e Bioggio; __________ -,
Unterengstringen; __________ -, Oberwinterthur e Rüti; __________
__________ __________ __________, Genève; __________, Balerna; __________
, Oberdorf BL, Hagendorf SO, Freiburg i.Br.(D) e Mezzovico;
__________ - __________ __________ -, Vaduz FL; __________ __________
e __________ , __________ , __________ ,
Donaueschingen (D), Rhina (D) e altre sedi; __________ -, Moutier.
Come potrete facilmente constatare le sedi dei miei clienti sono raramente
situate in centri facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, inoltre è
evidente che l'esecuzione del mio lavoro deve sempre orientarsi alle
disponibilità ed alle esigenze dei clienti. (p.e. inizio lavoro a __________
-. alle 8.00h dopo aver terminato la sera precedente alle
20.30h a __________ oppure spostamento tra clienti e/o diverse sedi nello
stesso giorno); di regola non è prevedibile la fine della giornata lavorativa,
perché dipende dal raggiungimento di obiettivi prefissati.
4.2.
In
linea di principio, nel caso in esame al ricorrente dovrebbe unicamente essere
concessa la deduzione per le spese necessarie per il rientro dalla dimora
infrasettimanale a __________ al domicilio di __________ __________ __________,
che può tranquillamente essere effettuato nella serata di venerdì o la mattina
del sabato e per il tragitto inverso che può essere percorso con il mezzo
pubblico nella serata di domenica. Come si è visto, ragioni di comodità
personale, per quanto comprensibili, non sono rilevanti ai fini della deduzione
fiscale delle spese di trasferta.
L'UT
ha tuttavia riconosciuto al ricorrente la deduzione di un importo di fr.
6'500.-, che supera ampiamente la spesa necessaria per l'abbonamento generale
delle ferrovie.
Con
ciò l'autorità fiscale ha voluto tener conto in via del tutto eccezionale delle
argomentazioni sviluppate dal ricorrente e andargli incontro in considerazione
delle peculiarità del suo lavoro.
La
decisione dell' Ufficio di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge
per altro a critiche fondate anche dal profilo della quantificazione delle
spese ammesse.
4.3.
Va
inoltre rilevato, in via del tutto abbondanziale, che nel caso in esame è
pressoché impossibile accertare quante volte nel corso di un anno il ricorrente
sia costretto da ragioni di organizzazione del lavoro a rientrare in Ticino
utilizzando l'automobile e quante volte invece gli sarebbe possibile usare il
mezzo pubblico.
L'affermazione
del ricorrente di essere sempre costretto a rientrare al domicilio con l'automobile
è lungi dall'essere ineccepibilmente comprovata in assenza di dati concreti, ad
es. di ricapitolazioni giornaliere, che consentano di verificare dove il ricorrente
abbia terminato il lavoro il venerdì e dove l’abbia ripreso il lunedì mattina.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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