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Numero d'incarto:
80.1998.241
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00241
Lugano
15 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 settembre 1998
in
materia di: imposta di bollo
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 20
febbraio 1997, l’ Ufficio dei registri di __________ rigettava l’istanza di
iscrizione a registro fondiario di una compravendita, per nullità dell’atto
pubblico rogato dal notaio __________ __________;
-
che, pertanto, il 4 agosto
1998 il notaio rispediva all’ Ufficio dei registri la bolletta relativa
all’imposta di bollo emessa dall’archivista notarile, calcolata sul valore
dell’atto nullo;
-
che il 2 settembre 1998 l’
Ufficio dei registri emetteva allora una nuova bolletta, considerandola
decisione su reclamo e commisurando la tassa d’archivio in fr. 50.–;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, rappresentato
dall’avv. __________, postula l’annullamento della bolletta in questione, argomentando
che su di un atto giuridico nullo non potrebbe essere prelevata una tassa;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che è soggetta all’imposta
di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere
determinato o determinabile (art. 19 LB);
-
che l’imposta di bollo
sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per
mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv.
1 LB);
-
che il bollo sugli istromenti
notarili è un tributo di carattere misto, cioè una contribuzione
che si configura come tassa, per il fatto di essere legata ad una prestazione
statale, ma il cui ammontare oltrepassa il valore che si può ragionevolmente
attribuire a quest’ultima;
-
che l’art. 20 cpv. 1 lett.
k LB prevede che sia esente dall'imposta di bollo la copia destinata
all'Archivio notarile di istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza
di requisiti formali;
-
che un istromento non
produce effetti giuridici ogniqualvolta l’Ufficio dei registri rifiuti
l’iscrizione, non accettando quale documento giustificativo un contratto
viziato (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione
totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009,
p. 50);
-
che, pertanto, l’autorità
di tassazione ha correttamente annullato, con la decisione impugnata, l’imposta
di bollo calcolata sul valore dell’atto, alla luce della circostanza che
l’iscrizione dello stesso era stata rifiutata dall’ufficiale dei registri;
-
che, tuttavia, l’esenzione
per uno dei motivi elencati all’art. 20 cpv. 1 LB è limitata all’imposta di
bollo, mentre non si estende alla tassa di archivio, tanto è vero che, secondo
l’art. 20 cpv. 2 LB, l'insinuazione all'Archivio notarile di copie di
istromenti esenti dall'imposta di bollo é soggetta a una tassa di archivio da
fr. 30.-- a fr. 100.--;
-
che, anche nel caso in cui
l’esenzione dall’imposta di bollo dipenda dalla nullità dell’atto, niente si
oppone al prelievo di una tassa d'archiviazione di fr. 50.– su ogni atto
pubblico esente da imposta di bollo, proprio perché si tratta di un semplice tributo
causale e, d’altronde, un simile importo non appare certo sproporzionato al dispendio
amministrativo (ricevimento e custodia della copia dell'atto), che non muta a
dipendenza dell’inefficacia dell’atto;
-
che, per le considerazioni
esposte, il ricorso deve chiaramente essere respinto e la tassa di giustizia e
le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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