AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.239
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00239
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione a titolo
di spese di trasferta relativo all'uso dell'automobile privata di un importo di
fr. 10'684.80 di media annua. L' Ufficio di tassazione, invece, gli concedeva
unicamente la deduzione relativa all'uso del mezzo pubblico, quantificandola in
fr. 3'300.- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 29 settembre 1997,
confermata con decisione su reclamo del 31 agosto 1998). Secondo l'UT i tempi
di trasferta con il mezzo pubblico rientrerebbero ancora in limiti accettabili.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ rinnova la richiesta di poter dedurre
dal reddito a titolo di spese di trasferta del marito un importo di fr.
10'684.80. Rileva innanzi tutto di svolgere la propria attività presso il
Laboratorio protetto della Fondazione __________ __________ __________ ad
__________ -__________ dalle 18.00 alle 08.30 di mattina, ma che deve essere
presente sul luogo di lavoro già una decina di minuti prima per prendere in
consegna i malati. Fa quindi osservare che se usasse il mezzo pubblico, vale a
dire la corriera, dovrebbe partire da __________ nella migliore delle ipotesi
alle 16.32 per raggiungere la fermata di __________ -__________ alle 17'54 e
che dovrebbe poi ripartire alle 09'10 per scendere a __________ alle 10'25,
mentre che con l'automobile i tempi di trasferta si riducono a mezz'ora per
tragitto.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10
dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se
il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o
di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3. La questione
di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per
l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del
Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di
Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle
per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro
richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla
sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota
17).
3.4.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi.
3.5.
Va infine ricordato che la
giurisprudenza di questa Camera ha considerato legittima la scelta dell'
autorità di tassazione di servirsi dell' indicatore delle distanze allestito
dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per
calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della
deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di
lavoro. Si tratta infatti di uno strumento che serve a garantire un'
applicazione coerente ed uniforme della legge (CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A. con riferimenti).
- 4.1.
Le circostanze particolari
del caso giustificano l'accoglimento del ricorso.
Va innanzi tutto rilevato
che il ricorrente, come spiegato nel ricorso, svolge attività notturna
continuata dalle 18'00 (17.50) alle 08.30 del mattino seguente.
Se è vero che __________ e
__________ -__________ sono collegate dalla corriera con tempi di percorrenza
senz'altro accettabili, non va dimenticato che nel caso concreto la presenza
sul luogo di lavoro si protrae per oltre quattordici ore e che quindi un tempo
di percorrenza quasi triplicato (circa tre ore al posto di un'ora o poco più)
non appare manifestamente più esigibile.
4.2.
L'importo che la
ricorrente chiede di poter dedurre a titolo di spese di trasferta è leggermente
superiore a quello calcolato servendosi dell'indicatore delle distanze allestito
dalla Sezione del personale dello Stato, che dà una distanza tra Bellinzona e
Ambrì di km. 51. La deduzione va quindi fissata in fr. 10'180.- di media annua
[(km. 102 x 168 giornate lavorative) x fr. 0,60 = fr. 10’180.80).
- Le ripetibile che
vanno riconosciute alla ricorrente devono essere calcolate sul risparmio
d'imposta (cfr. art. 28 TOA) che può essere stabilito nel biennio in ca. fr.
1'300.- / 1'400.-complessivamente per l'IC, l'ICom e l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto è aumentata a fr. 10'180.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di
__________ per l'emissione di nuovi conteggi.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Lo Stato verserà alla
ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster