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80.1998.227 ΓÇó Interim tax deduction for vested pension contributions
80.1998.227Autre juridiction3 déc. 1998Partially Granted
The Ticino tax chamber partly upheld the taxpayers’ appeal against an interim tax assessment issued after the wife stopped her main employment. It held that the deduction for the wife’s vested pension contributions had to remain recognized until the end of the 1995/96 tax period, because the tax office had earlier failed to reflect those contributions when it made the interim assessment for the start of her activity. The challenged reconsideration decision was therefore reformed accordingly and the file sent back for new calculations. No court costs were levied.
Art. 26c cpv. 2 LOG; interim taxation and consistency of deductions for vested pension contributions; where an interim assessment on commencement of gainful activity failed to take account of deductible vested pension contributions, those contributions must also be recognized in the subsequent interim assessment for cessation of activity for the remainder of the same tax period, absent a later-period basis for their exclusion. The authority may not neutralize a deduction in a later interim taxation step if the corresponding fiscal effect was omitted at the earlier transitional step (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.227
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00227
Lugano 3 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e __________ __________ una tassazione intermedia con effetto dal 1° luglio 1995 per cessazione dell'attività lucrativa principale della moglie;
che pertanto l' Ufficio di tassazione stralciava il reddito dell'attività dipendente principale della moglie, riducendo pure la deduzione per premi alla previdenza individuale vincolata da fr. 10'828.- a fr. 7'553.- (cfr. notifica della tassazione intermedia del 23 marzo 1998);
che in sede di reclamo, che per altro verteva anche sulle spese professionali, l'UT riduceva ulteriormente l'importo della deduzione per contributi alla previdenza individuale vincolata da fr. 7'553.- di media annua a fr. 5'414.-, defalcando cioè l'importo dei contributi della moglie (cfr. decisione su reclamo del 17 agosto 1998);
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ fanno presente, che, quando l'UT allestì la tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie, con effetto dal 1°settembre 1989 (cfr. notifica della tassazione intermedia 1989-90 del 19 luglio 1993), si limitò ad aggiungere ai redditi del marito quello della moglie, senza aumentare la deduzione per contributi alla previdenza individuale vincolata;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che quanto asserito dai ricorrenti nel ricorso trova pieno riscontro negli atti;
che il 16 novembre 1991 i contribuenti, presentando la dichiarazione d'imposta 1991-92, hanno prodotto la dichiarazione dei premi versati alla previdenza individuale vincolata da __________ __________ a partire dal 1989, anno in cui ha iniziato l'attività lavorativa;
che tuttavia l'UT non ha tenuto conto di tale circostanza nella tassazione intermedia per inizio dell'attività;
che, preso atto di questa situazione, in sede di udienza su proposta del giudice si è convenuto di riconoscere la deduzione dei premi alla previdenza professionale vincolata della moglie anche dopo il 1° luglio 1995 fino al termine del periodo di tassazione 1995-96, ma non più nel periodo successivo;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è riformata nel senso dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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