Tax appeal settled; reclamo decision annulled and remanded

80.1998.221Autre juridiction15 mars 1999Annulled

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Résumé

The taxpayer appealed Ticino tax reclamo decisions for the 1989/90 and 1991/92 periods, contesting the refusal to consider losses incurred in other cantons. After a hearing, the parties settled and agreed on the taxable business income for 1989/90, which fixed the taxable income in Ticino accordingly. The court therefore disposed of the appeal without addressing the double-taxation issues, annulled the reclamo decision of 10 August 1998, and remanded the file to the tax office for new calculations. No court fees or justice costs were imposed.

Regest

Art. 26c cpv. 2 LOG; settlement in tax appeal proceedings: where the parties reach an agreement on the taxable basis, the court may dispose of the case in single-judge composition without deciding the substantive issues raised by the appeal. In such a situation, the prior administrative decision is annulled and the file is remitted for new assessment calculations consistent with the settlement. Costs may be waived, in particular where the appeal is resolved without adjudication on the merits and no further principle questions remain (consid. 3-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.221

Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT

Incarto n. 80.98.00221

Lugano 15 marzo 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998

in materia di: IC 89/90, 91/92

presentato da:


__________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


, nato nel 1937, domiciliato a __________ - (Canton __________), è commerciante professionale di immobili dal 1970 ed à tassato nel suo cantone di domicilio sul reddito aziendale proveniente da tale attività.

Nei periodi di tassazione IC/IFD 1989-90 su un reddito di fr. 11'203.- e nel successivo periodo 1991-92 su un reddito di fr. 5'662.- (cfr. decisioni di riparto intercantonale del Canton __________ del 27 ottobre 1993, risp. del 29 novembre 1995).

Nella notifica di tassazione IC 1989-89 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 277'331.- e un reddito della sostanza di fr. 268'884.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 228'268.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).

Nella tassazione IC 1991-92 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 1'937.- e un reddito della sostanza di fr. 276'805.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 258'806.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).

Nella motivazione allegata ad entrambe le decisioni su reclamo si evince che l’UT ha negato la deduzione delle perdite subite nel Cantone di domicilio e, più in generale, in altri Cantoni, poiché nel caso dei commercianti professionali d’immobili avrebbe vigore il principio della ripartizione degli attivi e dei passivi come pure degli utili e delle perdite secondo il metodo oggettivo.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le decisioni su reclamo del 10 agosto 1998 dell’UT relative ai periodi fiscali IC 1989-90 e 1991-92, chiedendo la considerazione delle perdite subite nel Cantone di domicilio sulla scorta del riparto intercantonale allestito dall’Autorità fiscale del Canton __________.

Nel merito il ricorrente lamenta l’asfissiante onere fiscale che gli deriverebbe dal cumulo dell’imposta sul maggior valore immobiliare, già pagata in ragione di fr. 660'015.-, con l’imposta ordinaria su un reddito virtuale da commercio professionale d’immobili, calcolato senza tenere conto delle perdite avute in altri cantoni. Lamentano la sostanziale violazione del divieto di doppia imposizione e del suo corollario che vieta un trattamento discriminatorio (Schlechterstellungsverbot), rilevando in particolare che se i criteri di assorbimento delle perdite complessive trovano applicazione nel campo del reddito della sostanza immobiliare, a maggior ragione devono trovarla nel campo del reddito del commerciante professionale d’immobili.

  1. All’udienza del 10 febbraio 1999 le parti hanno chiesto alla Camera di tenere in sospeso l'esame del ricorso in vista di trovare una soluzione.

In data 12 marzo 1999 le parti hanno dato comunicazione a questa Camera di aver convenuto di definire per il periodo fiscale 1989/90 il reddito aziendale (commercio professionale d'immobili) in fr. 1'82'289.-di media annua, con conseguente definizione del reddito complessivo imponibile in Ticino in fr. 220'000.- di media annua.

Visto l'accordo raggiunto tra le parti, questa Camera può quindi procedere all'evasione del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sul merito delle questioni di principio sollevate nel ricorso, facendo altresì astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.

  1. Per quanto precede, il presente ricorso, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, può essere evaso dalla Camera di diritto tributario nella composizione del giudice unico, non ponendo più questioni di principio.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 3.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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