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Numero d'incarto:
80.1998.215
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00215
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 settembre 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione a titolo
di spese di trasferta relativo all'uso dell'automobile privata di un importo di
fr. 9'600.- di media annua. L' Ufficio di tassazione, invece, gli concedeva unicamente
la deduzione relativa all'uso del mezzo pubblico, quantificandola in fr.
3'000.- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 9 marzo 1998,
confermata con decisione su reclamo del 10 agosto 1998). Secondo l'UT i tempi
di trasferta con il treno da __________ a __________ non provocano tempi morti
e risultano anzi essere particolarmente favorevoli.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ rinnovano la
richiesta di poter dedurre dal reddito a titolo di spese di trasferta del marito
un importo di fr. 9'600.-, ribadendo l'impossibilità di far uso dei mezzi
pubblici dato l'orario di lavoro notturno continuato (senza pausa) dalle 23'00
al 07'00.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.-
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile).
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è
limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3
2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3. La questione
di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per
l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna
e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi
pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di
due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze
citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.4.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi.
3.5.
Va infine ricordato che la
giurisprudenza di questa Camera ha considerato legittima la scelta dell'
autorità di tassazione di servirsi dell' indicatore delle distanze allestito
dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per
calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della
deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di
lavoro. Si tratta infatti di uno strumento che serve a garantire un'
applicazione coerente ed uniforme della legge (CDT n. ..__________
dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A. con riferimenti).
- 4.1.
Le circostanze particolari
del caso giustificano l'accoglimento del ricorso.
Va innanzi tutto rilevato
che il ricorrente, come spiegato nel ricorso, svolge attività notturna
continuata con turni di otto ore dalla sera alle 23'00 alla mattina alle 07'00.
Se è vero che Locarno e Lugano sono collegate dalla ferrovia con tempi di percorrenza
senz'altro accettabili, non va dimenticato che nel caso concreto il contribuente
vive a __________ e lavora presso la sede di __________ della __________
__________, per cui deve far capo ad altri mezzi pubblici che non siano il
treno per raggiungere la stazione di partenza e per recarsi da quella di arrivo
al luogo di lavoro, e viceversa. Né va dimenticato che nelle fasce d'orario
serali i mezzi pubblici, segnatamente i bus, circolano con minor frequenza.
Quanto affermato dal
ricorrente e, meglio, che i tempi di percorrenza raddoppiano almeno rispetto a
quelli necessari usando l'automobile, è quindi senz'altro attendibile. Se con
il mezzo privato bastano normalmente circa 45-50 minuti, con l'uso dei mezzi pubblici
i tempi si dilatano attorno alle due ore, minuto più minuto meno.
Se poi si considera che
l'orario lavorativo viene svolto di notte, senza pause, a turni di otto ore, si
giustifica, nel caso di specie, di accogliere il ricorso.
4.2.
L'importo che il
ricorrente chiede di poter dedurre a titolo di spese di trasferta corrisponde a
quello calcolato servendosi dell'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione
del personale dello Stato. La deduzione va quindi fissata in fr. 9'600.- di
media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto è aumentata a fr. 9'600.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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