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Numero d'incarto:
80.1998.208
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00208
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi, Il segretario
statuendo
sul ricorso del 28 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 26 gennaio 1998
l' Ufficio di tassazione notificava a __________ e __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro in via valutativa un reddito
aziendale di fr. 38'000.- di media annua, a fronte di uno dichiarato di soli
fr. 23'900.-. Infatti, dal raffronto delle entrate e delle uscite allestito
dall'autorità fiscale sulla base dei dati forniti dai contribuenti medesimi
risultava una mancanza di liquidità per vivere di circa fr. 16'000.- di media
annua.
-
Il 13 maggio 1998 i
contribuenti presentavano reclamo, giustificando il loro ritardo con un'assenza
prolungata in , dove sarebbero stati ospitati da parenti e nel
__________ -, dove la vita costerebbe molto meno che in Svizzera.
Con decisione del 22
giugno 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo perché tardivo.
-
I contribuenti si
rivolgevano all'UT con lettera del 28 luglio 1998, argomentando d'aver
reclamato tardivamente a causa della loro assenza all'estero. Il 7 agosto 1998
l'UT trasmetteva per ragioni di competenza a questa Camera il suddetto scritto,
dandone comunicazione ai contribuenti, che con il loro silenzio avallavano la
trasmissione.
-
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga
è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
4.2.
Va comunque rilevato che,
in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se
il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo
che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736). Una
colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione
del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n.
73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
4.3.
Così, per costante
giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di
restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT
n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 ;. W.),
così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del
tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre:
Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120; CDT n.
..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e . M.).
Più in generale, l'assenza
del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato
ossequio di un termine. Sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato
o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli
(DTF 90 II 352). Secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei
termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é
limitata ai casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli
altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che
non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei
termini.
- Orbene, nel caso in
esame non v'è dubbio che i coniugi __________ hanno programmato una prolungata
assenza all'estero, in __________ e nel __________ -__________ __________ e si
sono assentati, secondo i loro programmi, per alcuni mesi.
È quanto basta per
escludere che in concreto possa essere dato un motivo di restituzione del
termine.
La decisione, con cui l'UT
ha dichiarato tardivo il reclamo dei contribuenti, è conforme alla
giurisprudenza e quindi corretta. Essa deve pertanto essere confermata.
- Quanto precede e,
meglio, le suddette conclusioni di merito, cui perviene questo giudice, gli
consentono di lasciare insoluta la questione di sapere se addirittura il
presente ricorso sia tempestivo.
Per economia di giudizio,
visto l'esito nel merito della questione, si fa quindi astrazione
dall'accertare quando i ricorrenti abbiano ricevuto la decisione su reclamo
spedita loro per lettera raccomandata il 22 giugno 1998 e se il presente
ricorso, datato 28 luglio 1998, sia stato spedito entro il termine utile di
trenta giorni.
- È infine appena il
caso di rilevare che anche nel merito dal calcolo del dispendio allestito
dall'UT emerge una considerevole mancanza di disponibilità e vi sarebbe
addirittura da chiedersi se i motivi addotti dai ricorrenti non aggravino,
invece di alleggerire, la loro situazione, non appena si consideri, da un lato,
il fabbisogno valutato in termini minimi dall'UT e, dall'altro, le non
irrilevanti spese per i viaggi, segnatamente per i voli in __________ e nel
__________ -__________ __________, senza considerare che il figlio frequenta un
liceo privato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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