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Numero d'incarto:
80.1998.202
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00202
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1971, celibe, domiciliato a __________, ingegnere
__________, ha lavorato dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 presso la __________
di __________, dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996 presso la __________
__________ di __________ e dal 1° giugno al 31 dicembre 1996 presso la
__________ __________ di __________ presso __________.
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 egli chiedeva la deduzione per spese di trasporto di
fr. 14'778.- di media annua.
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 dell'8 settembre 1997, l' Ufficio di tassazione di
Bellinzona ammetteva la suddetta deduzione soltanto in ragione di fr. 4'100.-
di media annua.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 19 settembre 1997, facendo rilevare in
particolare che i chilometri percorsi giornalmente per compiere il tragitto
casa - lavoro e lavoro - casa sono trenta.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 10 agosto 1998, spiegando d'aver
concesso la deduzione in base all'uso dei mezzi pubblici.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce la
necessità di servirsi del mezzo di trasporto privato per recarsi quotidianamente
al lavoro, non esistendo mezzi pubblici che collegano __________ alla zona industriale
di __________. Rileva inoltre che l'uso dell'automobile gli è inoltre necessario
per svolgere il lavoro. Fa infine presente la relativa irregolarità dei suoi orari
di lavoro.
-
Deduzioni per
spese professionali in generale
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
- Spese di
trasporto
4.1.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10
dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se
il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o
di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2. La questione
di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per
l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
- Spese di doppia economia
domestica
5.1.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche del 10 dicembre 1996).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.– l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr. 5'200.– se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.–
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- "Wochenaufenthalter"
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre costi che
è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31
dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
- La decisione su
reclamo dell'UT va annullata in ordine e gli atti del procedimento gli vanno
retrocessi per nuova decisione sulla deduzione delle spese di trasferta, ma
anche di doppia economia domestica.
7.1.
Innanzitutto le deduzioni
concesse dall'UT al ricorrente non tengono conto che negli anni di computo
1995-96 il ricorrente ha cambiato tre datori di lavoro. Egli ha infatti
lavorato dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 presso la __________ di __________,
dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996 presso la __________ __________ di
__________ e dal 1° giugno al 31 dicembre 1996 presso la __________ __________
di __________ presso __________. Le deduzioni (spese di trasporto e di doppia
economia domestica) vanno quindi determinate pro rata temporis per
ognuno dei diversi datori di lavoro e in seguito tradotte in media annua.
7.2.
Secondariamente occorre
accertare con maggior puntualità, soprattutto con riferimento all'ultimo
impiego, la possibilità di far uso del mezzo pubblico, assumendo informazioni
circa la possibilità di raggiungere la zona industriale di __________ con il
mezzo pubblico.
Irrilevante invece è l'uso
del veicolo privato durante il lavoro, poiché non si tratta di spese di
trasferta strettamente connesse con l’esercizio dell’attività, per recarsi cioè
al lavoro (cfr. CDT n. ..__________ del 10 maggio
1996 in re C. C., con riferimenti). Tant'è che il codice delle obbligazioni
stabilisce, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve
per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione
dal datore di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e
di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo
a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i
premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per
l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il
lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405).
7.3.
Infine, anche la deduzione
per doppia economia domestica va riesaminata per due diversi motivi. In primo
luogo essa va definita, come nel caso delle spese di trasporto, con riferimento
ai diversi impieghi. In secondo luogo, non va dimenticato che dal 1° ottobre
1995 il ricorrente dispone a __________ di un monolocale attrezzato per il
quale paga un canone locatizio di fr. 730.- mensili e che quindi gli consente
di prendere al proprio domicilio il pasto serale, facendo così apparire oltre
modo discutibile la concessione della deduzione per doppia economia domestica
anche per la cena dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996.
7.4.
L'UT dovrà dar modo al
contribuente di esprimersi qualora l'importo complessivo delle deduzioni
dovesse risultare inferiore - come non è da escludere a priori - a quelle
concesse nella contestata decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è annullata in ordine e
gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per nuova decisione a'sensi
del considerando 7.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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