Tax appeal struck out after parties settled

80.1998.200Autre juridiction12 févr. 1999Dismissed

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Résumé

The taxpayer appealed an intermediate tax assessment issued in the divorce context, seeking to shift the assessment date and to correct the health-insurance deduction. After the court suspended the matter to await the civil settlement of the tax-payment issue, counsel informed the court that the appeal could be removed from the roll. The Chamber therefore struck the appeal from the docket and ordered that no justice fee or costs be charged. For cantonal direct tax, the judgment is final; for federal direct tax, a further appeal to the Federal Tribunal remained available.

Regest

Art. 26c cpv. 2 LOG; declaratory and procedural handling of a tax appeal rendered moot by settlement. When a case raises no point of principle and lacks particular importance, a single judge may dispose of it. If the parties subsequently settle the underlying civil allocation issue and counsel requests removal from the roll, the appellate court may strike the appeal out of the docket without addressing the merits. In such a procedural outcome, costs may be waived under the applicable tax-cost provisions; the decision is final for the cantonal tax and only the federal tax aspect remains subject to further appeal where provided by law.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.200

Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT

Incarto n. 80.98.00200

Lugano 12 febbraio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998

in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che con scritto 9 aprile 1998 l'avv. , patrocinatore della contribuente nella causa di divorzio che la oppone al marito __________ - __________, chiedeva di procedere ad una tassazione intermedia a far tempo dal 9 settembre 1997, data del tentativo di conciliazione fallito;

  • che, dando seguito alla richiesta del patrocinatore della ricorrente, l'UT l'8 giugno 1998 notificava alla contribuente la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 9 settembre 1997, esponendole, in aggiunta al reddito del lavoro, un importo annuo di fr. 21'324.- a titolo di alimenti per la moglie e di fr. 22'320.- a titolo di alimenti per i figli;

  • che la contribuente personalmente con lettera 22 giugno 1998 presentava reclamo, facendo presente che gli alimenti le sono stati versati dal marito soltanto dal 1° febbraio 1998 conformemente a quanto stabilito dal Pretore e chiedendo inoltre la rettifica della deduzione per premi della cassa malati;

  • che con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l'UT ha confermato la propria decisione, argomentando che comunque la contribuente e i figli sono stati mantenuti dal marito a partire dalla data dell'autorizzazione a vivere separati, per il che si giustifica di quantificare tale aiuto nella stessa misura degli alimenti;

  • che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente ripropone il differimento della tassazione intermedia al 1° febbraio 1998, rilevando per altro che la separazione è divenuta effettiva dal mese di aprile, malgrado che il Pretore avesse dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sin dal 9 settembre 1997;

  • che in occasione dell'udienza del 14 ottobre 1998, dopo aver preso visione della partita fiscale del marito della ricorrente e aver accertato che a seguito della tassazione intermedia il suo onere fiscale si è ridotto, si conveniva di tenere in sospeso l'esame del ricorso nell'attesa che le parti regolassero la questione delle imposte pagate dalla moglie in sede civile;

  • che con scritto del 5 febbraio 1999 l'avv. __________, patrocinatore della ricorrente in sede civile, comunicava a questa Camera che il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli;

  • che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, viene evasa dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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