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Numero d'incarto:
80.1998.191
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00191
Lugano
17 settembre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 agosto 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC 1997-98 __________ __________, artista-pittore ha dichiarato
un reddito d’attività lucrativa indipendente di fr. 7'683.- di media annua.
L’Ufficio di tassazione di Locarno nella notifica tassazione IC del 14 aprile
1998 esponeva al contribuente un reddito aziendale di fr. 7'800.- di media
annua, cui aggiungeva un reddito d’altra fonte di fr. 5'000.- di media annua.
L’UT
così motivava la propria decisione:
“Per il calcolo delle
necessità d'esistenza, occorre quindi defalcare da questi redditi, l'affitto
con le spese accessorie, luce, telefono, ecc., spese di manutenzione auto,
benzina, tassa di circolazione assicurazioni, vitto.
L'importo a disposizione
per il fabbisogno é quindi assai limitato. Dal colloquio con il contribuente
del 27.02.98 é emerso che l'autovettura d'occasione sarebbe stata finanziata
dalla madre e che l'affitto sarebbe pagato per più della metà da una terza
persona.
È quindi pacifico che vi
sia un aiuto da parte di terzi.
Una consolidata
giurisprudenza ammette che i vantaggi goduti da questi aiuti siano tassati, per
questo motivi si aggiunge al reddito dichiarato fr. 5000.- d'altra fonte”.
L’UT
confermava la propria decisione anche in sede di reclamo (cfr. decisione su
reclamo del 13 luglio 1998), ribadendo che “in effetti si tratta di quei
vantaggi economici che il contribuente gode sia per l'uso gratuito del veicolo
di proprietà della madre nonché per il fatto di condividere l'appartamento con
un'altra persona, poiché i redditi dichiarati e riferiti alla propria attività
professionale risultano essere insufficienti per far fronte alle esigenze di
vita anche seppur modeste che il contribuente asserisce di avere”.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede sostanzialmente lo
stralcio del reddito d’altra fonte. Degli argomenti sviluppati nel ricorso
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
3.1.
L’art.
204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (v. anche art.
130 cpv. 2 LIFD).
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Il
legislatore ha definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una
tassazione per apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale, secondo cui una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita anche
nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze,
scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la
prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF
del 5 settembre 1984 in re D. Me. consid. 3 a, inedita). Ciò può avvenire anche
al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono
incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e
quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non
suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori
(cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione
imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque
l’incertezza delle circostanze di fatto. L’autorità di tassazione deve però
avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad
un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch,
op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
- Questa
Camera non può che condividere in linea di principio le argomentazioni
addotte dall’UT per esporre al ricorrente un reddito d’altra fonte. È infatti
fuor di dubbio che, data l’esiguità del suo reddito aziendale, egli possa far
fronte al fabbisogno quotidiano per vivere solo grazie all’aiuto di terzi.
La
valutazione dell’UT può quindi essere verificata partendo dal calcolo del
dispendio secondo il minimo vitale in materia di esecuzione e fallimenti. Se si
considera che il contribuente convive con una terza persona e che condivide le
spese d’alloggio il calcolo del dispendio si presenta come segue:
Variante
A (più favorevole):
metà
del minimo vitale per coniugi fr. 8'220.-
metà
del canone locatizio accertato fr. 3'280.-
fabbisogno
minimo fr. 11'500.-
Variante
B (meno favorevole):
minimo
vitale per persona sola
che
convive con parenti fr. 11’120.-
metà
del canone locatizio accertato fr. 3'280.-
fabbisogno
minimo fr. 14'400.-
Una
terza variante, che prenda in considerazione il minimo vitale per una persona
sola che non convive, darebbe un risultato ancora più sfavorevole.
Da
notare che in nessuna di queste tre varianti si tiene conto delle spese
accessorie della locazione.
Questa
Camera, nel caso di specie, considera di poter prendere eccezionalmente in considerazione
l’ipotesi più favorevole al ricorrente (Variante A), poiché egli convive con
una terza persona con cui condivide determinate spese.
Tutto
ben considerato, si può quindi ridurre, in via del tutto eccezionale, il reddito
d’altra fonte esposto dall’UT da fr. 5'000.- a fr. 4'000.- e, visto l’esito
parzialmente positivo del ricorso, di far astrazione dall’accollare al
ricorrente, fosse anche in misura solo parziale, le spese del presente
procedimento e la tassa di giustizia.
- Si
ricorda infine al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente
caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o
della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il
condono integrale o parziale degli importi dovuti.
Secondo
l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte viene determinato in fr. 4'000.- di media annua.
§§ Gli atti
del procedimento vengono retrocessi all’UT per l’emissione di un nuovo conteggio.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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