AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.184
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00184
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 agosto 1998
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, dott. __________ -
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il dott. __________
__________ è titolare di un permesso di dimora temporaneo limitato a 120 giorni
all’anno e lavora alle dipendenze della succursale di __________ della
__________ __________ __________ __________.
Il 23 ottobre 1997 la
__________ __________, in rappresentanza della __________ __________
__________, chiedeva all’Ufficio di tassazione imposte alla fonte (UIF)
l’esonero dalla trattenuta alla fonte al proprio dipendente dottor __________,
invocando l’art. 15 cpv. 2 CDI CH-I, argomentando che la succursale di
__________ della __________ __________ __________ è economicamente dipendente
dalla casa madre in quanto svolge unicamente l'attività di tenuta di contabilità
a favore esclusivo della stessa o di sue controllate (attività tipicamente ausiliaria)
e che pertanto, in virtù del diritto convenzionale, i compensi percepiti dal
Dott. __________ devono essere esonerati dalla trattenuta dell'imposta alla
fonte svizzera.
Rileva in particolare che
la remunerazione del dottor __________ non è sostenuta dalla succursale di
__________ della __________ __________ __________ in quanto non ha alcun
reddito in Svizzera, ma riaddebita totalmente ed integralmente i propri costi
alla casa madre.
Il 28 ottobre 1997 l’UT comunicava
alla __________ __________ che la __________ __________ __________ disponeva di
una succursale in Ticino, in cui esercitava un’attività amministrativa e
commerciale, e che quindi le condizioni dell’assoggettamento alla fonte del
dottor __________ erano date.
Il 17 novembre 1997 la
__________ __________ __________ inviava nondimeno all’Ufficio imposte alla
fonte il conteggio relativo all’imposta alla fonte trattenuta nel 1997 e
riversata all’UIF.
- Il 5 marzo 1998 il
Dott. __________ __________, assistito dalla __________ __________, presentava
reclamo contro la decisione di assoggettamento da parte dell’UIF, chiedendo
l’esonero dalla trattenuta alla fonte e il conseguente rimborso dell’imposta
preventiva trattenuta dalla __________ __________ __________.
Fa presente che egli
dichiara il compenso ricevuto dalla __________ __________ __________ nella
propria dichiarazione dei redditi in Italia e che il sistema italiano prevede
di principio l’assoggettamento di tutti i redditi e che per evitare doppie imposizioni
internazionali computa le imposte pagate all’estero (metodo dell’imputazione).
Rileva inoltre, analizzandole nel dettaglio, che tutte le condizioni previste
cumulativamente dall’art. 15 cpv. 2 CDI CH-I sono rispettate. Ribadisce infine
che la __________ __________ __________ dipende economicamente dalla casa
madre, in quanto svolge unicamente l’attività di tenuta di contabilità a favore
esclusivo della stessa o di sue controllate (attività tipicamente ausiliaria).
Il 3 luglio 1998 l’UIF
respingeva il reclamo, rilevando in particolare che dall’estratto del Registro
di commercio la __________ __________ __________ detiene una stabile
organizzazione in Ticino con la sua succursale di __________.
- Con il presente,
tempestivo ricorso ilDott. __________, sempre assistito dalla __________
__________, ripropone la richiesta di esonero dalla trattenuta alla fonte dei
compensi ricevuti dalla __________ __________ __________ e che l’imposta già
trattenuta gli sia rimborsata.
Ripropone, sviluppandole
ulteriormente, le argomentazioni già avanzate in sede di reclamo.
Avverte in particolare:
a)
il ricorrente soggiorna in Svizzera per un periodo massimo di 120 giorni
all'anno, quindi inferiore al limite di 183 posto dalla Convenzione;
b)
La __________ __________ __________ - __________, non può essere considerata
come residente in Svizzera ai sensi della Convenzione. Per definizione, il
modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione prevede che una
persona giuridica è residente nello Stato in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva. L’ufficio di __________ della __________ __________
__________ non può pertanto essere considerato il luogo della direzione
effettiva della società.
II
compenso che il Signor __________ riceve per la sua prestazione lavorativa
svolta in Svizzera, non è economicamente sostenuta dall'ufficio di __________.
Infatti, l'ufficio di __________ che si fa carico del pagamento del compenso, riaddebita
totalmente ed integralmente questo costo alla propria casa madre __________.
L'attività svolta dall'ufficio di __________ della __________ __________
__________ è di carattere tipicamente preparatorio e ausiliario, a __________
vengono infatti tenute esclusivamente le contabilità di alcune società controllate
dalla capogruppo, e quindi in nessuna misura si partecipa (né quantitativamente
né qualitativamente) alla creazione del reddito aziendale.
Nel
diritto fiscale internazionale, ed in particolare nel modello OCSE di
convenzione, si è stabilito che qualora un ufficio svolga una o più attività
che nel loro insieme sono preparatorie o ausiliarie all'attività principale
svolta da una società, detto ufficio non rappresenta una stabile
organizzazione. Dello stesso tenore è l'art. 5 della Convenzione italo-svizzera.
L’UIF propone invece di
respingere il ricorso, rilevando in particolare, che:
-
secondo l’art. 5 § 4
lett. e CDI CH-L, la __________ __________ __________ __________, succursale di
__________, costituisce una stabile organizzazione, non potendosi ritenere che
l’attività da essa svolta sia unicamente di carattere preparatorio o
ausiliario;
-
che per altro il
carattere di stabile organizzazione è confermato anche dalla circostanza che la
succursale è regolarmente tassata in Ticino ai fini delle imposte ordinarie
federali, cantonali e comunali.
Fa presente, infine, che
il dottor __________ nella dichiarazione fiscale italiana menziona l’imposta
pagata in Ticino tra i “crediti d’imposta totali per i redditi prodotti
all’estero”, chiedendo quindi il computo dell’imposta alla fonte svizzera su
quella dovuta all’erario italiano.
- 4.1.
Salve le disposizioni
degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attività non venga svolta nell'altro Stato contraente . Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imposte in questo altro
Stato (art. 15 § 1 CDI CH-I).
Questo principio, che
prevede l'imposizione dei redditi da attività dipendente nello Stato in cui
vengono conseguiti, soffre un'eccezione.
Infatti, nonostante le
disposizioni del § 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il
beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b. le
remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e
c. l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base
fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato (cfr. art. 15 § 2 CDI CH-I).
Queste tre condizioni
devono essere adempiute, secondo la lettera della norma, cumulativamente .
4.2.
Nel presente caso non v'è
dubbio che il ricorrente non soggiorni in Svizzera per più di 183 giorni
nell’anno fiscale, essendo al beneficio di un permesso di dimora temporaneo
limitato a 120 giorni all'anno. Né vi è dubbio che la __________ __________
__________ sia una società __________ domiciliata in quello Stato e che a
__________ abbia soltanto, come si evince dall'estratto del Registro di commercio
una succursale.
In discussione è solamente
la terza delle condizioni cumulative, segnatamente la questione di stabilire se
l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. (cfr. art. 15 § 2
lett. c CDI CH-I).
- 5.1.
Va innanzi tutto rilevato
che concettualmente la nozione di "stabile organizzazione" e la
nozione di "base fissa" sono sostanzialmente equivalenti (Ménétrey,
Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti,
Imposta federale diretta, 1985, p. 604; Höhn, Handbuch des internationalen
Steuerrechts der Schweiz, 1993, p. 173 s.).
L'espressione "organizzazione
stabile" designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in
tutto o in parte la sua attività (art. 5 § 1 CDI CH-I).
Questa definizione
comporta l'esistenza d'una "sede d'affari", vale a dire di installazioni
quali locali o, in certi casi, macchine o altre attrezzature. La sede d'affari
deve inoltre essere "fissa", vale a dire deve essere stabilita in un
luogo preciso, con un certo grado di permanenza. L'esercizio delle attività
dell’impresa deve avvenire attraverso questa sede fissa d'affari. Il che
significa, di regola, che le persone che in un modo o nell'altro dipendono
dall’impresa, cioè il personale, esercitino le attività dell'impresa nello
Stato in cui è situata la sede fissa (cfr. OCDE, Modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, Parigi, 1994, p. C5.1).
Concretamente,
l’espressione “sede d’affari” è riferita a ogni locale, materiale o sede
utilizzata per l’esercizio delle attività dell’impresa, poco importa se essa
serva esclusivamente o meno a tal fine (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.2).
Perché una sede d’affari costituisca una stabile organizzazione occorre che
l’impresa che la usa eserciti tramite suo le proprie attività totalmente o in
parte, senza che sia necessario che esse siano produttive (cfr. OCDE,
op. cit., p. C5.2-3).
5.2.
L'art. 5 § 2 CDI CH-I,
analogamente al disposto dell'art. 5 § 2 del modello di convenzione dell'OCSE,
elenca d’altronde un certo numero di esempi che prima facie costituiscono
uno stabilimento d'impresa. Le succursali vi figurano espressamente alla
lettera b (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.5 e p. M.10; inoltre Höhn,
op. cit., p. 212 ss.). Occorre tuttavia che esse adempiano le condizioni sopra
descritte (consid. 5.1.).
La presunzione stabilita
dall’elenco, per altro non esauriente, previsto dal § 2 costituisce una
schematizzazione non irrefragabile, come meglio si vedrà qui di seguito.
5.3.
Infatti, secondo l’art. 5
§ 3 CDI CH-I (di tenore sostanzialmente identico all' art. 5 § 4 del modello di
convenzione dell’OCSE), nonostante le disposizioni dei primi due paragrafi dell’art.
5, si considera che non esiste una stabile organizzazione quando una sede fissa
d’affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l’impresa (lett. d) o è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario (lett. e).
Occorre tuttavia, in linea
di principio, che l’attività complessiva della sede fissa d’affari conservi
carattere preparatorio e ausiliario (cfr. ad es. art. 5 § 4 CDI-mod. OCSE).
Il disposto del § 3
contiene una deroga di carattere generale alla regola enunciata al § 1 ed ha
per scopo d’evitare che un’impresa di uno Stato sia imposta nell’altro Stato se
essa svolge in quest’altro Stato soltanto attività di carattere puramente preparatorio
o ausiliario. In altre parole, il § 3 esclude un certo numero di forme
d’organizzazione commerciale che, benché le loro attività siano svolte per il
tramite di una sede fissa d’affari, non devono essere considerate come stabili
organizzazioni. Si ammette che una simile organizzazione possa contribuire
effettivamente alla produttività dell’impresa, ma i suoi servizi precedono
talmente la realizzazione effettiva degli utili che non è più possibile
attribuire a questa sede fissa d’affari una parte qualsiasi dei benefici. È il
caso di sedi utilizzate esclusivamente per la pubblicità, per fornire
informazioni, per compiere ricerche scientifiche o per sorvegliare l’esecuzione
di un contratto di brevetto o di know-how (cfr. OCDE, op. cit.,
p. C5.9-10; Höhn, op. cit., p. 220 s.; Locher Einführung in das internationale
Steuerrecht der Schweiz, 1996, Berna, pp. 225 ss.).
Certo, la distinzione tra
attività ausiliarie o di servizio e altre attività che non lo siano non è
agevolmente praticabile. Tuttavia la lett. e dell’art. 5 § 3 CDI CH-I precisa
che tali attività devono essere svolte per l’impresa. Una sede fissa d’affari
che presta servizi non solo all’impresa da cui dipende, ma anche direttamente
ad altre imprese, per esempio, a delle società del medesimo gruppo della
società alla quale appartiene la sede fissa, non rientra più nella lett. e del
§ 3 (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.11). Più in generale, il carattere di
servizio viene meno quando queste attività sono prestate anche per terzi (cfr. Höhn,
op. cit., p. 220 s.; v., inoltre, Locher, op. cit., p. 257 s.).
5.4.
Va infine rilevato che
tutto quanto sin qui esposto vale anche nei rapporti tra la Svizzera e il
__________. La Convenzione in materia di doppia imposizione tra la Confederazione
svizzera e il __________ del __________ prevede infatti un art. 5 di contenuto
sostanzialmente identico a quello della Convenzione tra la Confederazione
svizzera e la Repubblica italiana, come pure a quello, da cui le suddette norme
si ispirano, del modello di convenzione dell’OCSE (cfr. art. 5 CDI CH-L).
- 6.1.
Preliminarmente può
rimanere insoluta, per quanto si dirà in seguito, la questione di sapere se sia
applicabile la deroga prevista dall'art. 15 § 2 lett. c CDI CH-I, dal momento
che il datore di lavoro, che non ha una stabile organizzazione o una base fissa
che sostiene l'onere della remunerazione, è giuridicamente domiciliato in uno
Stato terzo (concretamente: il __________) rispetto agli Stati firmatari della
CDI tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana (si vedano,
comunque, Höhn, op. cit., p. 183 s. e Locher, op. cit., p. 404,
che si esprimono per l'applicazione della deroga).
6.2.
In effetti, il ricorrente
medesimo nel suo ricorso afferma testualmente che nella succursale di
__________ della __________ __________ __________ “vengono tenute
esclusivamente le contabilità di alcune società controllate dalla capogruppo”.
È quanto basta per escludere che la sede fissa luganese debba essere esclusa
dall’assoggettamento in virtù dell’eccezione prevista dall’art. 5 cpv. 4 lett.
e CDI CH-L. Come ricordato sopra (consid. 5.3.), non può più essere questione,
nel caso in esame, di semplici attività svolte per l’impresa, come nell’esempio
proposto dal commento dell’OCSE al proprio modello di convenzione, in cui
l’eccezione viene esclusa quando si prestano direttamente servizi anche ad
altre imprese del medesimo gruppo della società alla quale appartiene la sede
fissa (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.11). In altre parole, dal momento che
la __________ __________ __________, succursale di __________, presta servizi
non soltanto per la __________ __________ __________ __________, ma anche
terzi, vale a dire società del gruppo, deve essere escluso il carattere
ausiliario o di servizio in senso stretto secondo l'art. 5 § 4 lett. e CDI CH-L
(cfr. Höhn, op. cit., p. 220 s.).
6.3.
Diventa pertanto
significativo il rilievo contenuto nelle osservazioni dell’UIF al ricorso
secondo cui la succursale __________ è regolarmente tassata in Ticino ai fini
delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali. Il che significa che
non ha concretamente trovato applicazione l’eccezione dell’art. 5 § 4 lett. e
CDI CH-L.
6.4.
Il ricorso deve quindi
essere respinto, senza che sia necessario richiamare dall' Ufficio tassazione
persone giuridiche l'incarto della succursale di __________ della __________
__________ __________ con sede nel __________ e ordinare ulteriori accertamenti
sulla natura dell'attività svolta a __________ e, meglio, se puramente di
servizio o ausiliaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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