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Numero d'incarto:
80.1998.183
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00183
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che con lettera del 3
agosto 1998 __________ __________ presentava un ricorso cautelativo contro la
decisione su reclamo del 27 luglio 1998 dell' Ufficio di tassazione di
Bellinzona in materia di IC/IFD 1997-98 relativa ai coniugi __________ e
__________ , adducendo la degenza di __________ __________ all'
__________ __________;
-
che con scritto del 4
agosto 1998 questo Tribunale assegnava alla rappresentante dei ricorrenti un
termine per motivare (o far motivare da una terza persona autorizzata) il
ricorso e formulare le conclusioni o per comunicare la desistenza;
-
secondo l'art. 227 cpv. 1
LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv.
2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell'
11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung
– Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés
[a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p.
147);
-
che secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una
conclusione costituisce, un presupposto processuale, indispensabile per l’esame
del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid.
4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
-
che pertanto un ricorso
non può, sia sotto il profilo dell'IFD sia dell'IC, esaurirsi e limitarsi alla
richiesta di essere sentiti, poiché ciò equivarrebbe a negare il carattere di
perentorietà insito nel termine di grazia previsto dai succitati articoli (cfr.
CDT n. 16 del 29 gennaio 1985 in re G.D; CDT n. 7 del 22 febbraio
1991 in re D. e V. G.);
-
che lo scritto di
__________ __________ del 4 agosto 1998 disattende manifestamente le condizioni
di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1
LT 1994) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD), non contenendo né
conclusioni né motivazioni di sorta;
-
che pertanto questa Camera
ha impartito alla rappresentante dei contribuenti un termine di grazia per
emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non
fosse avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che tale termine è
trascorso infruttuoso, cosicché il ricorso deve essere respinto in quanto
irricevibile;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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