AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.166
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00166
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________
chiedevano, tra l'altro, la deduzione delle spese di malattie da loro
sopportate in relazione agli interventi di __________ presso l'Ospedale
__________ __________ di __________.
Nella notifica di
tassazione del 22 settembre 1997, confermata su questo punto dalla decisione su
reclamo del 30 giugno 1998, l'UT rifiutava la suddetta deduzione, argomentando
che le spese di malattia ammesse in deduzione sono soltanto quelle riconosciute
dalle casse malati.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ rinnovano in questa sede la richiesta
di deduzione degli interventi di __________ effettuati presso l'Ospedale
__________ __________ di __________. Argomentano che le motivazioni dell'UT
sarebbero poco esaurienti e che il p.to 24 delle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione d'imposta non precisa che viene ammessa unicamente la
deduzione delle spese riconosciute dalle casse malati.
-
3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del
contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali
spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del
reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a
ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.1.1.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p.
94 e giurisprudenza citata).
3.1.2.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale
non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a
quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui denti
non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché non
configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza» (Verbale
del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle
di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità
secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta
direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento
egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte
dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono
quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile
1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.1.3.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38).
3.1.4.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
3.2.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
3.2.1.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia,
infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi
federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale sull'imposta
diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che permettono di
delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio federale a
sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p.
110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato
delle direttive che permettono di concludere che il concetto di «malattia», in
particolare, è più esteso di quello contenuto nella LAMI.
3.2.2.
Ebbene, secondo l'AFC
«sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e
rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il
limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non
rientrano nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del
14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
3.2.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse
considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le
malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per
cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. .); quanto alle «particolari misure terapeutiche
prescritte dal medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili
sempre che tali prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le
spese per «soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato
prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le
indennità della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti
nell'economia domestica» (Circolare cit., parr. . e
.). Come si vede, la prassi in materia di imposta federale
diretta tende così ad allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le
malattie. Al punto che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per
trattamenti che non sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che
siano stati necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe
rappresentata dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle
casse malati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
3.3.
Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 e 33
cpv. 1 lett. h LIFD, l'autorità di tassazione ha negato, a giusta
ragione, la deduzione delle spese per gli interventi di __________ effettuati
nel corso del 1995 presso l'Ospedale __________ __________ di __________.
Secondo una chiara e
costante giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), la
procreazione artificiale per fecondazione in vitro e il trapianto di embrione
(FIVETE) non costituisce infatti misura scientificamente riconosciuta per ovviare
alla sterilità femminile, ragione per cui le casse malati riconosciute non sono
tenute a prendere a carico le spese relative a titolo di prestazioni
obbligatorie (DTF 113 V 45 consid. 4c). In una sentenza del 10 marzo
1993, il TFA ha confermato, dopo aver esposto quali siano i requisiti formali
che devono essere adempiuti al riguardo, che anche nell’attuale stadio delle
conoscenze la procreazione artificiale per fecondazione in vitro e per
trasferimento di embrione (FIVETE) non è provvedimento di cura riconosciuto
scientificamente a carico delle casse malati (DTF 119 V 26). Sulla base
di questa giurisprudenza, l’Ordinanza 9 del DFI concernente determinati
provvedimenti diagnostici e terapeutici (ODFI 9) nega, nell’allegato, punto 3,
l’assunzione obbligatoria da parte delle casse malati riconosciute dei
menzionati provvedimenti (dopo l’entrata in vigore della LAMal, cfr.
l’Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
[OPre] del 29 settembre 1995, allegato 1, punto 3). La descritta giurisprudenza
del TFA riguarda sia le misure terapeutiche che quelle diagnostiche (RAMI
1995 p. 133 consid. 4b).
- Il ricorso è
pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster