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Numero d'incarto:
80.1998.157
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00157
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L' Ufficio di
tassazione di Locarno ha assoggettato i coniugi __________ e __________
__________ all'imposta cantonale quali contribuenti illimitatamente imponibili
a decorrere dal 1° maggio 1995 in seguito al loro arrivo nel Cantone e alla
costituzione del domicilio a __________.
Nella notifica di
tassazione del 10 marzo 1997 l'UT ha esposto ai coniugi __________ un reddito
del lavoro di fr. 31'741.-, un reddito aziendale di fr. 17'000.- e un reddito
d'altra fonte di fr. 65'670.-.
A seguito del reclamo
presentato dai contribuenti l'UT ha poi ridotto il reddito del lavoro a fr.
27'868.-, ma ha aumentato quello d'altra fonte a fr. 68'345.-. La
determinazione dei suddetti fattori imponibili è stata effettuata sommando i
diversi redditi conseguiti dai coniugi __________ (reddito del lavoro,
indennità di disoccupazione, altre prestazioni assicurative) dal 1° maggio 1995
al 31 dicembre 1996, riportandoli poi a un anno (cfr. decisione su reclamo
dell'8 giugno 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente la determinazione
dei fattori di reddito e chiedono inoltre la deduzione degli interessi passivi
di carattere privato e la deduzione per figli.
-
Determinazione
del reddito
3.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art.
44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale
applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di
tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46
cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
L'entrata in vigore delle
nuove leggi fiscali ha apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che
presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di
tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre
1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99
cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato
all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia faceva
quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari, anche per il periodo
di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.;
cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora, invece, la legge
federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia
commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla
fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di
includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi
conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito
imponibile più rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
(a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo
proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici",
consentendo all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di
prendere in considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua
conclusione. Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile
deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo
di computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici
mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo,
il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in
pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti
al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169R1 del 26 aprile
1994, p. 42).
3.3.
La modalità di calcolo
scelta dall'UT appaiono, in linea di principio, ineccepibili.
Gli importi elencati nella
motivazione della decisione su reclamo trovano conferma nella documentazione
agli atti, salvo due posizioni: lo stipendio del marito presso la __________
nel 1995 e le sue indennità di disoccupazione nel 1996.
__________ __________ ha
percepito nel 1995 dalla __________ uno stipendio annuo netto di fr. 18'842,25
sull'arco di dodici mesi. Lo stipendio da prendere in considerazione
dall'inizio dell'assoggettamento fiscale illimitato in Ticino, cioè dal 1°
maggio 1995, va quindi ricondotto a 8/12 e deve essere quantificato in fr.
12'561.-. Le sue indennità di disoccupazione indicate dall'UT in fr. 20'250.-
risultano invece essere a questa Camera di soli fr. 19'625.-.
Risulta per contro
corretto il salario della moglie del 1995. L'importo complessivo netto di fr.
25'678.-, percepito dal 1° gennaio al 31 luglio, va riportato a 3/7 per un
importo di fr. 11'004,50, e non soltanto a 2/7 come preteso erroneamente dai
ricorrenti.
Complessivamente, quindi,
i coniugi __________ hanno conseguito dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1996
redditi per complessivi fr. 153'420.-, che riportati a un anno danno un reddito
del lavoro e d'altra fonte complessivo di fr. 92'052.-.
- Deduzione degli
interessi passivi e deduzione per figli
4.1.
L' Ufficio di tassazione
non ha effettuato nessuna deduzione per interessi passivi privati. Dall'incarto
sembrerebbe tuttavia che parte degli interessi indicati dai contribuenti
riguardino l'indivisa. Il silenzio mantenuto dall'UT in sede di ricorso non
contribuisce a chiarire tale aspetto.
4.2.
Dall'esame dell'incarto
non risulta inoltre che l' Ufficio di tassazione si sia pronunciato sulla
questione relativa alla deduzione per le figlie __________, nata nel 1978 e
__________ nata nel 1988. Dall'incarto non è per altro dato arguire nel caso
della figlia maggiore se sia apprendista, studentessa o quant'altro.
Anche su questo punto il
silenzio dell'UT in sede di ricorso non consente di definire in questa sede
tale questione.
4.3.
Dato che questa Camera
deve comunque retrocedere gli atti all'autorità fiscale per l'emissione di
nuovi conteggi sul reddito del lavoro e su quello d'altra fonte, l'UT avrà modo
di statuire nella nuova decisione su reclamo anche sugli ulteriori due punti
rimasti aperti: la deduzione per le figlie e la deduzione degli interessi
passivi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 giugno 1998 è annullata in ordine e
gli atti sono retrocessi all'UT per l'emissione di una nuova decisione
suscettibile d'essere impugnata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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