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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.146
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00146
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 giugno 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, avv. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel corso dei mesi
di gennaio e febbraio 1997 sono stati distribuiti i moduli per la compilazione
della dichiarazione d'imposta 1997-98 con il termine di consegna fissato per il
31 marzo 1997.
A seguito di tre richieste
di proroga presentate da __________ __________, il termine utile per la
consegna della dichiarazione d'imposta veniva posticipato dall’Ufficio di tassazione
fino al 31 gennaio 1998. Scaduto infruttuoso questo termine, l'ufficio di
tassazione il 12 febbraio 1998 procedeva a un primo richiamo del contribuente.
Il 12 marzo successivo __________ __________ veniva diffidato a presentare la
dichiarazione d'imposta entro 10 giorni, con l'avvertenza che trascorso
infruttuoso anche questo termine, gli sarebbe stata inflitta una multa
disciplinare. Prima di infliggere una sanzione al contribuente, l’UT attendeva
inutilmente ulteriori 18 giorni oltre il termine assegnato con la diffida.
Il 9 aprile 1998 l’UT
infliggeva pertanto a __________ __________ una multa disciplinare di fr.
150.-.
Il reclamo presentato
dall’interessato il 7 maggio 1998 veniva respinto con decisione del 29 maggio
1998, in cui si fa presente che gli argomenti esposti nel reclamo, se
presentati per tempo, avrebbero permesso al contribuente di beneficiare di una
nuova proroga.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l’annullamento della
multa disciplinare inflittagli dall’UT, facendo in particolare presente la
situazione venutasi a creare a seguito della demolizione della casa, in cui
aveva abitato per diversi anni e ai conseguenti disagi.
-
3.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
3.2.
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una soggettiva, che
consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva,
vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le
norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT
II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
3.3.
Il Tribunale federale ha
recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- 4.1.
Nel caso in esame, non può
esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle
disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure
dopo la diffida del 12 febbraio 1998.
Ancor oggi, per altro, non
risulta che sia stata presentata la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98.
.
4.2.
L’argomento addotto dal
ricorrente, che - come rilevato dall’UT stesso - avrebbe potuto portare a
un’ulteriore proroga, oltre alle molte già concesse, non attenua la colpa del
ricorrente.
Se si esamina la
precedente dichiarazione, si rileva che la compilazione della dichiarazione
fiscale 1997-98 non dovrebbe presentare problemi insormontabili. Anzi, essa
risulterebbe assai semplice e il ritardo nella consegna della dichiarazione,
pur con la comprensione che si può manifestare al ricorrente, non trova
attualmente più alcuna giustificazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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