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Numero d'incarto:
80.1998.140
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00140
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 giugno 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ __________, __________ -
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
2 aprile 1998 l’UT delle persone giuridiche in Bellinzona infliggeva alla
__________ __________ una multa disciplinare di fr. 600.- per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta IC e IFD 1996 nonostante un richiamo e
una diffida per lettera raccomandata.
Il
reclamo della contribuente veniva respinto con decisione del 20 maggio 1998,
rimproverandole di non aver mai dimostrato diligenza nei rapporti con
l’amministrazione fiscale, in particolare di essere già stata colpita da
sanzioni disciplinari negli anni 1993, 1994 e 1995.
- Con
il presente, tempestivo ricorso la __________ __________, assistita
dall’avv. __________ __________, chiede la riduzione della multa disciplinare.
Argomenta:
In re,
l'autorità fiscale non ha accettato neppure le argomentazioni esposte dal
legale della contribuente, volte a contestare l'applicabilità di una direttiva
interna, che tratta - in materia di multe in caso di mancato inoltro della
dichiarazione fiscale - in modo diverso società con sede in Ticino rispetto a
società con sede all'estero.
In concreto,
l'applicazione del tariffario allestito dall'ACC ed applicato alla lettera da
parte dell'UTPG, come ho potuto verificare di persona durante l'audizione
chiesta in sede di reclamo, condanna la ricorrente a versare un importo
nettamente maggiore di quello che avrebbe dovuto pagare qualora avesse avuto
sede in Ticino: in casu anziché pagare fr. 600.- avrebbe dovuto versare solo
fr. 400.-, ossia un terzo in meno.
In questa fattispecie si
ravvisa una crassa disparità di trattamento, che non trova alcuna
giustificazione giuridica. Di conseguenza la decisione su reclamo va annullata,
senza riscuotere alcuna spesa, rispettivamente tassa.
La situazione va
riesaminata tenendo presente un unico tariffario e meglio quello applicato alle
società con sede in Ticino, se del caso.
L’UTPG
propone per contro di respingere il ricorso, confermando che si tratta di
contribuente plurirecidiva e rinunciando a priori a un’audizione.
All'udienza
le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole
ulteriormente.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o
comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella
procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in
casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174
LIFD).
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT
II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di
obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo
coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE
1997 B 101.1 n. 9);
4.2.
La
multa d'ordine per violazione di obblighi procedurali è una pena ai sensi dell'
art. 6 cifra 1 CEDU (StE B 101.1 n. 7; StE 1995 B 101.1 n. 8).
Essa deve nondimeno essere efficace; deve quindi rappresentare per il contribuente
una sanzione effettiva (cfr. ASA 46, p. 438; STF dell’ 11 gennaio
1984 in re W.S.).
Nella
commisurazione della multa l'autorità di tassazione si riferisce di regola alle
direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n.
__________ del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in
particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro
della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa
che, in linea di principio, tiene conto della capacità contributiva (CDT
n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re J. S.). Per i
contribuenti limitatamente imponibili, data la loro particolare situazione, non
sempre il riferimento alla concreta capacità contributiva consente di
infliggere sanzioni improntate a criteri di efficacia, soprattutto quando la
capacità contributiva nel Cantone non è espressione del reddito imponibile ma
della sola sostanza immobiliare o quando esistono cospicui redditi o patrimoni
all’estero non imponibili. Per questa ragione l’autorità fiscale, conformandosi
alla giurisprudenza risalente di questa Camera, ha elaborato un’apposita scala
tariffale di riferimento per i soggetti limitatamente imponibili.
- 5.1.
Nel
caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia
commesso una violazione delle disposizioni procedurali, non avendo ottemperato
all’obbligo di collaborare, neppure dopo un richiamo e una successiva diffida
per lettera raccomandata.
Ma
v’è ben di più! La mancanza di collaborazione risulta essere, nel caso della
ricorrente, una costante negativa, che perdura da almeno tre periodi, al punto
che quella relativa al periodo di tassazione 1996 configura la terza
recidiva.
In
simili condizioni, non si può certo rimproverare all’autorità fiscale d’aver
commisurato la multa disattendendo il tariffario di riferimento. Certo, la
regola è di infliggere, la prima volta, una multa di fr. 100.- e di poi
aumentarla progressivamente di cento franchi ad ogni ulteriore recidiva. Ma quando,
come nel presente caso, ci si trova al cospetto di tanto pertinace negligenza
atta a provocare costi amministrativi sproporzionati e altrettanto dispendiose
procedure giudiziarie, una multa di fr. 600.-, anche se superiore a quella
tariffale di riferimento, appare tutto sommato ancora generosa.
5.2.
Questo
giudice ha pazientemente preso atto degli argomenti sviluppati dal
patrocinatore della ricorrente in occasione dell’udienza, ma nessuno di questi
argomenti è idoneo a giustificare una riduzione della multa. Anzi, la pertinace
negligenza della ricorrente sembrerebbe dettata dal fatto di non voler
presentare il bilancio all’autorità fiscale ticinese per evitare di doverlo
presentare anche a quella del __________ del __________ con il rischio di provocare
la liquidazione della società. Se ciò può essere comprensibile dal punto di
vista della ricorrente, chiedere implicitamente che l’autorità fiscale ticinese
si faccia complice di una simile situazione appare temerario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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