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Numero d'incarto:
80.1998.133
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00133
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________,
di professione architetto, era alle dipendenze dal luglio del 1990 dello Studio
di __________. Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l' Ufficio di tassazione gli esponeva un reddito del lavoro di fr.
69'546.- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 30 settembre 1994).
Con questa decisione l'UT
respingeva implicitamente la richiesta del contribuente (cfr. lettera del 29
ottobre 1993) di dedurgli dal reddito le spese sopportate per partecipare a
concorsi d'architettura nazionali e internazionali quale architetto indipendente.
- Con tempestivo
reclamo del 30 ottobre 1994 __________ __________ chiedeva nuovamente la deduzione
dei costi per la partecipazione a concorsi d'architettura, chiedendosi perché
mai l'attività indipendente da lui svolta accanto a quella dipendente debba
essere imposta solo quando apporta reddito, ma non quando comporta delle
perdite.
Il 18 maggio 1998 l'UT
respingeva il reclamo, argomentando che il reclamante non svolgeva alcuna
attività lucrativa indipendente e che pertanto i costi della partecipazione ai
concorsi non potevano essere dedotti.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
e __________ __________ chiedono nuovamente la deduzione dei costi per la
partecipazione ai concorsi d'architettura in ragione all’anno di fr. 2'000.- a
titolo di spese vive e di fr. 19'000.- quale retribuzione per le ore di lavoro
necessarie all’elaborazione dei progetti per i concorsi. Si confermano nelle
motivazioni precedentemente addotte, illustrandole ulteriormente e fanno
inoltre presente che __________ __________ è stato licenziato dallo Studio __________ Con__________a,
dopo un periodo di disoccupazione, il 30 luglio 1993 e ha poi ripreso il lavoro
a tempo parziale (10%) per una ditta di computer e dall'ottobre del 1997 anche
nell'ambito di un programma occupazionale.
-
All'udienza del 1°
luglio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni illustrandole
ulteriormente. Di ciò, per quanto necessario, verrà detto in seguito.
-
5.1.
Dai proventi di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate (cfr. art. 26 cpv. 1 LT). Possono inoltre essere dedotte le
perdite fiscalmente accertate nelle tassazioni corrispondenti dei due esercizi
precedenti il periodo di calcolo, in quanto esse non siano state prese in
considerazione per il calcolo del reddito determinante degli anni precedenti
(cfr. art. 26 cpv. 3 LT).
Dal canto suo il Decreto
concernente l'imposta federale diretta (DIFD) stabilisce che se uno dei due
anni del periodo di computo chiude in perdita, questa potrà essere dedotta dal
risultato dell'altro anno (cfr. art. 41 cpv. 2 DIFD). I contribuenti obbligati
a tenere una contabilità commerciale possono dedurre la somma delle perdite
medie di tre precedenti periodi di computo dal reddito medio del periodo di
computo determinante, in quanto queste perdite non abbiano potuto essere
compensate con altri redditi (cfr. art. 41 cpv. 2 ultima frase DIFD).
5.2.
Per la LT in vigore fino
al 31 dicembre 1994, le perdite commerciali sofferte nell'esercizio di
un'azienda possono essere dedotte dai proventi netti conseguiti in altre
categorie di reddito nel medesimo periodo di computo (principio
dell'universalità del reddito), quindi anche dal reddito derivante
dall'esercizio di un'attività salariata (cfr. Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, 1977, p. 36 e p. 53). Le perdite, nella misura in
cui non possono essere compensate con altri redditi del medesimo periodo di
computo, possono essere compensate con gli utili del biennio successivo. Esse
vengono così ripartite su un periodo quadriennale (cfr. Bottoli, loc.
cit. p. 53).
Dal canto suo, il DIFD,
pure in vigore fino al 31 dicembre 1994, distingue tra contribuenti obbligati
a tenere la contabilità e contribuenti non obbligati. Per i secondi la
compensazione delle perdite è limitata al periodo di computo, per i primi
invece abbraccia i tre periodi di computo precedenti (cfr. ad es. Känzig,
Wehrsteuer, commento all'art. 41 DIFD, n. 9, p. 758 s.).
5.3.
La deduzione delle perdite
presuppone quindi l’esercizio di un’attività aziendale svolta a titolo
indipendente.
È appena il caso di
ricordare che in caso di tassazione intermedia per cessazione dell’attività
indipendente, non possono più essere compensate le perdite del periodo
precedente, fatta salva l’esistenza di utili di liquidazione imponibili (CDT
n 267/91 del 31 ottobre 1991 in re Er. H.R. con riferimenti; inoltre Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell’azienda, Agno, 1993, p. 369 ss.).
5.4.
Dottrina e prassi parlano
di "attività lucrativa indipendente" ("Selbständige Erwerbstätigkeit")
quando si è in presenza di un'attività a fine di lucro svolta in base ad una
organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all'esterno e si esercita
per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l'impiego
sia di lavoro sia di capitale (Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 219; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p.
53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol.
II, Berna 1971, p. 44; Soldini, Sulla distinzione tra attività aziendale
o semplice hobby, in RDAT 1993 II p. 541).
L'attività indipendente si
distingue pertanto da quella dipendente sotto diversi punti di vista:
-
in primo luogo, al
lavoratore dipendente manca l'elemento dell'indipendenza economica; egli è
vincolato dal suo rapporto di lavoro e presta la sua attività in condizione di
dipendenza personale, sotto la direzione altrui, con il compito di tutelare interessi
altrui (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p.
241);
-
inoltre, il lavoratore
dipendente non opera a proprio rischio, mancando l'elemento del rischio
d'impresa; certo, può esser chiamato a rispondere se non esegue bene i compiti
che gli sono affidati, ma il rischio è comunque sopportato dal datore di lavoro;
-
infine, diversamente dal
lavoratore indipendente, quello dipendente non ha bisogno di alcun capitale per
conseguire il suo reddito: quest'ultimo è la semplice controprestazione per il
suo lavoro (Cagianut/Höhn, op. cit., p. 57; inoltre CDT n.
80.97.00024 del 4 giugno 1997 in re K.).
5.4.
Orbene, negli anni di
computo 1991-92, determinanti per la tassazione IC/IFD 1993-94, il ricorrente
ha lavorato a tempo pieno presso lo studio __________
__________ a __________ e non risulta che egli abbia intrapreso, fosse anche
a mero titolo accessorio, un’attività indipendente. La mera partecipazione a
concorsi __________ non è sufficiente.
Mancano infatti, nel caso in esame, gli elementi fondamentali che consentono di
qualificare un’attività come indipendente, segnatamente il rischio aziendale e
l’impiego di capitale proprio.
Come spiegato all’udienza,
il ricorrente non ha uno studio proprio. Per la partecipazione ai concorsi si
appoggia pienamente, salvo taluni lavori che può svolgere a domicilio, sullo
studio __________. __________ di __________,
con il quale ha raggiunto un’intesa che gli consente di utilizzare
gratuitamente le attrezzature tecniche e tecnologiche, pattuendo quale unica
contropartita una partecipazione del 20% all’eventuale premio in caso di esito
vittorioso di un concorso.
Il ricorrente non risulta
inoltre essere affiliato all'AVS a titolo indipendente, forse anche per non
precludersi la possibilità di beneficiare delle indennità di disoccupazione,
garantite dalla legge unicamente ai lavoratori salariati.
Né egli ha saputo produrre
per il periodo in discussione, ma a quanto sembra nemmeno per i periodi
successivi, una qualsiasi documentazione contabile, segnatamente una
registrazione delle entrate e delle uscite dell’asserita attività indipendente
e non ha neppure saputo produrre i giustificativi delle asserite perdite o,
meglio, dei costi sopportati per la partecipazione ai concorsi.
In simili condizioni
questa Camera non può che respingere il ricorso.
- A questa Camera non
sfugge che il ricorrente dall’ottobre del 1997 segue un programma occupazionale
nel quadro dei provvedimenti previsti dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
Gli si ricorda quindi,
qualora fosse in serie difficoltà finanziarie, che l'art. 246 cpv. 1 LT
consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
La domanda di condono,
motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere
presentata, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, all'autorità competente, vale a dire
alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio
del Comune di domicilio o sede del contribuente (cfr. CDT n. 80.96.00115
dell' 11 luglio 1996 in re I. B.).
- La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando
il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente
(art. 231 cpv. 1 LT; art. 144 cpv. 1 LIFD).
Nel commisurarne l’entità
questa Camera ha tenuto conto dell’attuale difficile condizione finanziaria del
ricorrente, che dal mese di ottobre del 1997 segue un programma occupazionale
nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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