AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.132
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00132
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94 - IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ notificava una pensione di fr.
63'220.-- di media annua, che le veniva integralmente esposta nella notifica di
tassazione (cfr. notifica di tassazione del 12 maggio 1997, confermata con
decisione su reclamo del 17 luglio 1997). Analogo importo veniva dichiarato
dalla contribuente per il periodo IC/IFD 1995-96 ed esposto dall'UT nella relativa
tassazione (cfr. notifica di tassazione del 19 maggio 1997, confermata con decisione
su reclamo del 21 luglio 1997).
Con ricorso dell’11
agosto 1997 alla Camera di diritto tributario, la contribuente chiedeva lo
stralcio da entrambe le tassazioni della rendita vitalizia in quanto già imposta
in __________, come pure l'applicazione
dell'aliquota ai redditi in Svizzera e in Ticino, ridotta conformemente alla
prassi. In considerazione della circostanza che al ricorso era stata allegata
nuova documentazione, segnatamente la convenzione notarile relativa alla rendita
e una dichiarazione del __________ di __________, la Camera di diritto tributario
annullava le decisioni su reclamo dell’autorità fiscale e rinviava gli atti
all’autorità fiscale per una nuova decisione.
- Con due nuove
decisioni su reclamo, rispettivamente del 18 e del 25 maggio 1998, l'Ufficio di
tassazione di Lugano-Città conferma l’imponibilità della rendita percepita
dalla contribuente, con le seguenti motivazioni:
IMPOSTA
CANTONALE E IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 1993‑94
DANDO SEGUITO ALLA DECISIONE
DELLA CAMERA DI DIRITTO TRIBUTARIO DEL TRIBUNALE DI APPELLO DEL 14 NOVEMBRE
1997, ABBIAMO CHIESTO IL DETTAGLIO DELLE RENDITE VITALIZIE PERCEPITE IN BASE AL
CONTRATTO STIPULATO NEL LONTANO 1971 TRA IL DEFUNTO MARITO DELLA CONTRIBUENTE
ED IL SUO SOCIO IN AFFARI. QUEST'ULTIMO AVEVA RITIRATO LA DITTA, IMPEGNADOSI A
VERSARE UNA RENDITA AI CONIUGI __________.
DAL CONTEGGIO RISULTA CHE DAL 1972 AL 1986 VENNERO VERSATE AL SIGNOR __________ DELLE RENDITE ANNUALI PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI DM 1'096'364.‑, E DALLA SUA MORTE AVVENUTA IN
QUELL'ANNO VENNERO VERSATE ALLA VEDOVA DELLE RENDITE PER COMPLESSIVI DM
439'643.‑. PERTANTO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RENDITE VERSATE NEL
PERIODO 1972‑1992 AMMONTA A DM 1'536'097.‑.
IL SISTEMA FISCALE
CANTONALE PREVEDE CHE, PER LE RENDITE VITALIZIE, E' APPLICABILE L'ART. 22 CPV.
2 LT IL QUALE AFFERMA: "LE ALTRE RENDITE (PER RAPPORTO ALL'AVS), PENSIONI
ED ANALOGHE PRESTAZIONI RICORRENTI, ECCETTUATE QUELLE PROVENIENTI DALLA
PREVIDENZA INDIVIDUALE VINCOLATA, SOGGIACCIONO ALL'IMPOSTA PER 8/10 CON UN
MASSIMO DI DEDUZIONE DI FR. 4'000.‑".
NEL NOSTRO CASO, LA
RENDITA PERCEPITA DALLA CONTRIBUENTE VA TASSATA IN SVIZZERA AL 100%. D'ALTRO
CANTO L'ART.18 DELLA CONVENZIONE TRA LA SVIZZERA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
SULLA SOSTANZA PREVEDE CHE LE PENSIONI E LE ALTRE RIMUNERAZIONI ANALOGHE SONO
IMPONIBILI NELLO STATO IN CUI RISIEDE IL BENEFICIARIO. LE ARGOMENTAZIONI
CONTENUTE NELLA DECISIONE DI RECLAMO DEL FINANZAMT KOBLENZ DEL 24 OTTOBRE 1997
NON TROVANO APPLICAZIONE NEL DIRITTO FISCALE SVIZZERO, PER IL QUALE VALGONO I
PRINCIPI SOPRAESPOSTI.
PER L'IFD, AL FINE DI
EVITARE UNA "REFORMATIO IN PEJUS" VIENE CONFERMATA LA DECISIONE GIA'
EMESSA.
IMPOSTA
CANTONALE E IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 1995‑96
DANDO SEGUITO ALLA
DECISIONE DELLA CAMERA DI DIRITTO TRIBUTARIO DEL TRIBUNALE DI APPELLO DEL 14
NOVEMBRE 1997, ABBIAMO CHIESTO IL DETTAGLIO DELLE RENDITE VITALIZIE PERCEPITE
IN BASE AL CONTRATTO STIPULATO NEL LONTANO 1971 TRA IL DEFUNTO MARITO DELLA
CONTRIBUENTE ED IL SUO SOCIO IN AFFARI.
QUEST'ULTIMO AVEVA
RITIRATO LA DITTA, IMPEGNADOSI A VERSARE UNA RENDITA AI CONIUGI __________.
DAL CONTEGGIO RISULTA CHE
DAL 1972 AL 1986 VENNERO VERSATE AL SIGNOR __________
DELLE RENDITE ANNUALI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI DM 1'096'364.‑, E
DALLA SUA MORTE AVVENUTA IN QUELL'ANNO VENNERO VERSATE ALLA VEDOVA DELLE
RENDITE PER COMPLESSIVI DM 588'629.‑. PERTANTO L'AMMONTARE COMPLESSIVO
DELLE RENDITE VERSATE NEL PERIODO 1972‑1994 AMMONTA A DM 1'684'993.‑.
DAGLI ATTI RISULTA IN
PRIMO LUOGO CHE LA DITTA GARANTIVA IL SIGNOR __________
FINO A CONCORRENZA DI DM 600'000.‑ A COPERTURA DELL'IMPORTO LASCIATO
NELLA DITTA IN SEGUITO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SUA PARTECIPAZIONE. SECONDO LA
DECISIONE SU RECLAMO EMESSA DAL FINANZAMT __________ IN DATA 24 OTTOBRE 1997
RISULTA UN CALCOLO RELATIVO ALLA "KAUFPREISABFINDUNG" DI DM
1'020'000.‑.
IL SISTEMA FISCALE
CANTONALE PREVEDE ALL' ART.21 CPV. 3 LT CHE "I PROVENTI DA RENDITE
VITALIZIE E ALTRI PROVENTI PERIODICI DA DIRITTI DI ABITAZIONE, USUFRUTTI O
VITALIZI SONO IMPONIBILI NELLA MISURA DEL 60% SE LE PRESTAZIONI SU CUI POGGIA
LA PRETESA SONO STATE FORNITE ESCLUSIVAMENTE DAL CONTRIBUENTE". NEL NOSTRO
CASO, LA RENDITA ORA PERCEPITA DALLA CONTRIBUENTE NON SI BASA PIU' SUI
CONTRIBUTI FATTI IN PRECEDENZA ED E' PERTANTO DA CONSIDERARE UNA "INNERBETRIEBLICHE
VERSORGUNG"
(CONTRATTO DEL 1971, P.4).
ESSA VA PERTANTO TASSATA
IN SVIZZERA AL 100%.
D'ALTRO CANTO L'ART.18
DELLA CONVENZIONE TRA LA SVIZZERA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI __________ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA PREVEDE CHE LE PENSIONI E LE
ALTRE RIMUNERAZIONI ANALOGHE SONO IMPONIBILI NELLO STATO IN CUI RISIEDE IL BENEFICIARIO.
LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA DECISIONE DI RECLAMO DEL FINANZAMT __________ DEL 24 OTTOBRE 1997 NON TROVANO APPLICAZIONE NEL
DIRITTO FISCALE SVIZZERO, PER IL QUALE VALGONO I PRINCIPI SOPRAESPOSTI.
PER L'IFD SONO
APPLICABILI PER ANALOGIA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 33 CPV. 1 LETT. B DELLA
LIFD.
NEL CASO FOSSE APERTA UNA
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CON LE AUTORITA' GERMANICHE CHE PORTASSE AD UN
ACCERTAMENTO DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE CORRISPOSTO AL SOCIO __________ ALL'USCITA DELLA DITTA TEDESCA NEL
1971 NON ANCORA CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DELLE RENDITE FINORA PAGATE, LA
CONTRIBUENTE POTRA' CHIEDERE LA REVISIONE DI QUESTA DECISIONE SU RECLAMO
AFFINCHE' LA RENDITA VENGA IMPOSTA AL 60% COME PREVISTO DALL'ART. 21 CPV. 3 LT.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
postula il riconoscimento della deduzione del 40%, che le leggi fiscali
cantonale e federale prevedono per le rendite vitalizie finanziate
esclusivamente con mezzi propri. Ribadisce inoltre che le imposte tedesche le
sono già state trattenute alla fonte, cosa che configura una doppia imposizione
non ammessa. Propone inoltre di sospendere la riscossione dell’imposta fino
alla decisione che sarà adottata nell’ambito della procedura di conciliazione
da lei promossa in base alla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata
dalla Svizzera con la __________
.
Nelle sue osservazioni del
21 luglio 1998, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze
e dell’economia propone di respingere il ricorso. In particolare, l’autorità
fiscale osserva che, data l’autonomia delle relative procedure, non si giustifica
la sospensione della decisione e dell’incasso delle imposte in Svizzera, in attesa
della decisione su istanza di conciliazione, riservata tuttavia la revisione.
- La ricorrente non
sembra più contestare il principio dell’assoggettamento all’imposta in Svizzera
della rendita vitalizia percepita, limitandosi per contro a chiedere la
sospensione della decisione e dell’esazione dell’imposta fino alla conclusione
della procedura di conciliazione prevista dalla Convenzione con la Germania.
Tuttavia, deve
preliminarmente essere verificato se la decisione di imporre la rendita in
Svizzera sia conforme allo stesso trattato stipulato dalla Svizzera e dalla Germania
allo scopo di prevenire la doppia imposizione (CDI-D). L’autorità fiscale svizzera
è dell’avviso che lo sia, rientrando la rendita nel novero delle pensioni e
delle altre rimunerazioni analoghe che, in applicazione dell’art. 18, sono imponibili
nello stato in cui risiede il beneficiario. Il fisco tedesco ritiene per
contro applicabile l’art. 13 cpv. 2 CDI-D, per il quale
i guadagni derivanti
dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile
organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato
contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un
residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per
l’esercizio di una libera professione, compresi i guadagni analoghi derivanti
dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla
relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato.
Tuttavia, i guadagni derivanti dall’alienazione dei beni mobili considerati al
paragrafo 3 dell’articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente
nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di
detto articolo.
4.1.
L’art. 13 cpv. 2 CDI-D,
che determina i presupposti per l’assoggettamento internazionale degli utili
provenienti dall’alienazione di beni mobili di carattere aziendale, si fonda
sul presupposto che tali utili siano imponibili in base agli stessi principi
che disciplinano l’assoggettamento dei redditi provenienti dai beni alienati e
della sostanza stessa; pertanto, afferma il principio che gli utili realizzati
con l’alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o
ad una sede fissa siano imponibili in quello Stato contraente in cui tale
stabile organizzazione o sede fissa è situata (Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz,
Berna 1996, p. 273).
4.2.
Le rendite che possono
essere erogate da un’azienda si distinguono essenzialmente in rendite da
alienazione e rendite previdenziali.
Ÿ Si ha una rendita da alienazione (Veräusserungsrente) se un’impresa cede una parte (p. es.
un’organizzazione stabile), un determinato bene (p. es. un immobile) o una
partecipazione e a titolo di controprestazione viene pattuito il versamento di
una rendita, a condizione che il valore capitalizzato della rendita e il valore
del bene alienato siano pari.
Ÿ Si ha una rendita previdenziale (Versorgungsrente) se un’impresa versa un compenso
complementare successivo per precedenti prestazioni di lavoro, o a favore di
collaboratori che non facevano parte dell’impresa o a ex soci o loro vedove o
superstiti (Bieri, Die Besteuerung
der Renten und Kapitalabfindungen, Berna 1970, p. 40 ss.).
Se una rendita viene
attribuita ad un collaboratore che non aveva una partecipazione finanziaria
nell’azienda, si tratterà senz’altro di rendita previdenziale, mancando ogni
controprestazione del creditore della rendita. La qualificazione è più problematica
se la rendita è attribuita a un ex socio: in dottrina si ritiene che
costituiscano indizi del carattere previdenziale di una rendita l’assenza di un
bene ceduto o lo squilibrio del valore del bene rispetto a quello della
rendita. Lo scopo della rendita previdenziale è di garantire finanziariamente
il mantenimento del socio uscente e non di commisurare la rendita al vero
valore dei beni (eventualmente) ceduti. Non è per contro determinante il valore
venale dei beni alienati, giacché se un’azienda ha un valore trascurabile anche
la rendita sarà necessariamente tale da coprire appena i costi di mantenimento;
solo quando l’azienda ha un valore notevole, potrà trattarsi di una rendita
previdenziale o di una da alienazione a seconda che la rendita si limiti a coprire
il fabbisogno vitale oppure sia commisurata al valore dei beni ceduti (Bieri,
op. cit., pp. 43-44).
4.3.
Che la sproporzione fra
rendita e controprestazione del creditore non basti ad escludere che si tratti
di una rendita da alienazione lo dimostra un ulteriore aspetto: in una rendita
vitalizia c’è sempre un elemento aleatorio, determinato dall’incertezza circa
la durata della vita del beneficiario, cosa che rende impossibile calcolare esattamente
il valore della controprestazione fatta dal creditore della rendita, cioè del
prezzo di alienazione dei beni ceduti. Ma l’alienante potrebbe avere interesse
proprio ad avere la garanzia del mantenimento per il resto della sua vita
piuttosto che ad un accertamento preciso e sicuro del valore di alienazione (Bieri,
op. cit. p. 41).
In conclusione, se vi è
una sproporzione fra valore del bene trasferito e valore capitalizzato della
rendita, le conseguenze sono le seguenti:
s se il valore della rendita è inferiore,
si tratterà di una rendita previdenziale, cosa che configura una donazione a
favore del debitore della rendita;
s se il valore della rendita è superiore,
si tratterà di una rendita da alienazione, caratterizzata dal fatto che il
creditore della rendita consegue un rilevante utile (Bieri, op. cit. p.
134, in particolare nota 584).
4.4.
La rendita percepita dalla
ricorrente si fonda sul contratto del 28 luglio 1971, sottoscritto dal defunto
marito __________ __________ e dall’ex socio di quest’ultimo __________ __________.
Con l’accordo in questione, __________
ha ceduto la propria quota di partecipazione all’altro socio, contro versamento
di una rendita di DM 4’583.35 al mese, per tutta la vita del contraente stesso,
e di DM 2’916.65 dopo la di lui morte, in caso di sopravvivenza della moglie.
Un’ulteriore clausola prevedeva che la rendita di DM 4’583.35 avrebbe comunque
dovuto essere versata per almeno 12 anni alla moglie, in caso di morte di __________ __________,
o agli eredi, in caso di morte di entrambi. L’accordo è stato completato con
una clausola di indicizzazione e con la costituzione di un’ipoteca sugli
immobili della società, a garanzia del pagamento della rendita.
4.5.
Prima di scendere
all’esame delle modalità di imposizione della rendita qui considerata, è ancora
opportuno precisare che, per il caso dell’alienazione di beni che fanno parte
della sostanza aziendale contro versamento di una rendita vitalizia (Veräusserungsrente), il diritto fiscale tedesco prevede due
modalità di imposizione alternative. La prima consiste nell’imposizione immediata,
con un’aliquota agevolata, del valore in contanti della rendita, con successiva
imposizione periodica della sola quota di reddito; la seconda nell’imposizione
quale rendita di provenienza aziendale (Tipke/Lang, Steuerrecht, 15a ediz., Colonia 1996, n. 578 al §
9, p. 400).
Il caso della ricorrente,
o meglio del defunto marito, è il secondo. Ora, in occasione di due
procedimenti di conciliazione conclusisi nel 1971, l’AFC ha condiviso il punto
di vista tedesco, secondo cui la rendita da alienazione proveniente da
un’azienda __________ conduce al versamento
di redditi aziendali ulteriori, che sono imponibili solo in __________. Si è precisato, a tale proposito,
che si considera rendita aziendale da alienazione quella convenuta tra le parti
contraenti in base ad un’equivalenza tra prestazione e controprestazione; i
versamenti della rendita costituiscono allora costi aziendali (Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen
Schweiz-Deutschland 1971 und 1978, B 21 n. 7 e B 13.2 n. 9).
4.6.
Nella decisione su reclamo
del 24 ottobre 1997, il Finanzamt di __________, pur affermando che il diritto di
imporre della __________ verrebbe meno
se si fosse oltrepassato il limite entro cui la controprestazione si può
qualificare quale “prezzo di vendita” (p. 5), ha poi peraltro negato che nella
fattispecie tale limite sia stato superato, osservando che rendite pattuite in
relazione con il trasferimento di un’azienda devono considerarsi solo
eccezionalmente quali rendite previdenziali aziendali, per il fatto che in un
tal caso non si può pensare ad un compenso a posteriori per i servizi prestati
e che si può pertanto presumere che l’acquirente sia disposto a fare prestazioni
solo nella misura in cui riceve un controvalore (p. 6).
4.7.
L’autorità fiscale
svizzera ha per contro ritenuto che il suddetto limite sia stato superato,
appoggiandosi soprattutto su due argomenti:
w in primo luogo, lo stesso contratto
di cessione stipulato dal signor __________
e dal suo ex socio nel 1971 contiene una clausola in tal senso:
«Soweit der Gesamtwert der Rente in
Höhe des Wertes der Beteiligung von Herrn __________
übersteigt, erhalten Herr __________ und
seine Ehefrau den Mehrwert im Hinblick auf die langjährige Geschäftsführertätigkeit
von Herr __________ als
innerbetriebliche Versorgung»;
w in secondo luogo, nella decisione su
reclamo, l’autorità fiscale di __________
avrebbe ammesso che la "Kaufpreisabfindung"
ammonterebbe a soli DM 1'020'000.–, mentre le rendite effettivamente versate
avrebbero già raggiunto un importo complessivo di DM 1’600’000.–.
I
due argomenti non convincono. In relazione al primo, è evidente che la
qualificazione giuridica della rendita fatta dalle parti contraenti non vincola
l’autorità fiscale e meno che mai quella giudiziaria. Il secondo poi si fonda
su di una interpretazione semplicemente errata della decisione tedesca: il Finanzamt di __________
non ha affatto detto che il valore della controprestazione pattuito al momento
della sottoscrizione del contratto è di 1’020’000 marchi, bensì che sarebbe
di 1’020’000 marchi; a pagina 3 della propria decisione, il Finanzamt
non fa infatti che riportare le argomentazioni della ricorrente, la quale
ovviamente dinanzi all’autorità fiscale tedesca aveva interesse a sostenere il
carattere previdenziale della rendita, per sottrarsi all’imposizione in __________. Del resto, sarebbe completamente
assurda una decisione che a pagina 3 dicesse che la rendita effettiva supera
quella concordata e a pagina 6, come già rilevato, negasse che nella
fattispecie il limite, entro cui la controprestazione si può qualificare quale
“prezzo di vendita”, sia stato superato.
4.8.
Questa Camera ritiene che
vi siano sufficienti elementi per affermare che la rendita di cui beneficia la
ricorrente costituisca una rendita di alienazione (Veräusserungsrente),
come tale soggetta all’imposta tedesca in applicazione dell’art. 13 cpv. 2
CDI-D.
Anzitutto, dal contratto
sottoscritto nel 1971 si evince chiaramente che la rendita è stata concepita
come corrispettivo per l’uscita dall’azienda del socio __________ __________,
tanto è vero che è stata inserita una clausola secondo la quale un importo
minimo avrebbe dovuto essere erogato anche nel caso di morte prematura sia del
contraente stesso sia della moglie.
Già si è sottolineata,
poi, la rilevanza della componente di rischio che è propria della concezione
stessa di rendita vitalizia, legata cioè alla durata, imprevedibile, della vita
dei creditori. Non è infatti convincente la tesi secondo cui una rendita si
potrebbe qualificare come rendita previdenziale, al momento della sua pattuizione,
in base ad un confronto fra il suo valore capitalizzato e quello del bene
ceduto, salvo poi cambiarne la qualifica nel momento in cui, per effetto della
longevità del beneficiario e dell’incremento dei versamenti dovuto all’inflazione,
l’ammontare delle rendite versate oltrepassi un certo limite.
Per il fatto di
beneficiare di un corrispettivo tanto elevato, si potrà semplicemente
concludere che i coniugi __________
hanno conseguito un utile rilevante dalla vendita della loro partecipazione sociale.
4.9.
Ne consegue che la rendita
di cui beneficia la ricorrente, qualificata come rendita aziendale da
alienazione e non come rendita previdenziale, è assoggettata all’imposta in __________, secondo l’art. 13 cpv. 2 CDI-I e
non in Svizzera secondo gli articoli 18 e 21.
Non occorre pertanto
affrontare le ulteriori questioni sollevate con il ricorso, in particolare
quella dell’imposizione agevolata della rendita ex art. 22 cpv. 3 LIFD e
21 cpv. 3 LT e quella della sospensione della causa fino alla decisione
nell’ambito della procedura di conciliazione.
- Il ricorso è dunque
accolto in misura superiore a quanto richiesto dalla ricorrente.
Non si prelevano tasse di
giustizia né spese processuali, mentre alla ricorrente è assegnata un’indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 18 e del 25 maggio 1998 sono riformate
nel senso che è stralciata la rendita proveniente dalla Germania.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Alla ricorrente è
assegnata un’indennità di fr. 700.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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