AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.122
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00122
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 8 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ -
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ ,
domiciliato a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Con decisione del 14
aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione
IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 5’515.– in
media annua e la sostanza in fr. 127’459.–. Quanto alle aliquote, esse erano
calcolate sulla base di un reddito all’estero di fr. 220’000.– e di una sostanza
all’estero di fr. 384’701.–. Donde un’imposta cantonale sul reddito di fr.
698.55, una federale diretta di fr. 473.85 ed un’imposta sulla sostanza di fr.
233.05.
- Il contribuente
interponeva reclamo contro la suddetta decisione, contestando le aliquote
calcolate dall’autorità di tassazione.
Con decisione dell’11
maggio 1998, l’autorità fiscale accoglieva in parte il gravame, riducendo il
reddito imponibile a fr. 2’570.– e la sostanza a fr. 75’682.–. Sulla base della
documentazione presentata, riduceva il reddito all’estero a fr. 205’620.–, mentre
aumentava la sostanza all’estero a fr. 1’269’329.–. Nella motivazione della decisione,
si precisava in particolar modo che
«non
è... possibile far riferimento puramente e semplicemente ai valori di stima
unitari __________, che non reggono il
confronto con le nostre stime immobiliari. Tale situazione impone quindi di adeguare
i valori di stima __________ a quelli
svizzeri moltiplicandoli per il fattore 5 allo scopo di tendere alla
parificazione delle stime dei due paesi. Ne consegue che la sostanza all’estero
viene stabilita in fr. 2’780’380.–».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________.
chiede che il valore di stima accertato dalle autorità __________ venga applicato anche ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale e di quella federale diretta. Ritiene che, discostandosi
da tali valori, l’autorità fiscale ticinese violi il principio del rispetto
della sovranità fiscale tedesca nonché la Convenzione contro la doppia
imposizione tra Svizzera e __________.
- 4.1.
L’art. 5 LT prevede quanto
segue:
3Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono
applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia
imposizione intercantonale.
4Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere
imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.
Per l’art. 6 LT,
inoltre,
1Le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli
elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei
loro redditi e della sostanza.
2Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata
almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla
sostanza ivi posta.
4.2.
Secondo l’art. 1 cpv. 2 LT
restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle
convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul
diritto cantonale.
L’art. 6 della Convenzione
stipulata fra Svizzera e Repubblica __________
__________, per prevenire la doppia
imposizione internazionale (CDI D-CH) stabilisce che
i redditi provenienti da beni immobili sono
imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati
e chiarisce poi che
le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai
redditi provenienti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto
ovvero da qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili
(art. 6 cpv. 3 CDI D-CH).
Per quel che attiene in
particolare alla sostanza immobiliare sita in Svizzera di proprietà di
contribuenti domiciliati in __________
ed al suo reddito, la Convenzione 11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di __________
per evitare la doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e sulla
sostanza (CDI-D), all'art. 24 cifra 2 prevede che l'imposta riscossa in
Svizzera
è computata, in conformità
delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte
straniere, sulla parte dell'imposta germanica (..) che corrisponde a questi
redditi o elementi di sostanza.
In
altre parole, gli immobili situati in Svizzera e di proprietà di soggetti
illimitatamente imponibili in __________
soggiacciono tanto alle imposta svizzere quanto a quelle tedesche sul reddito e
sulla sostanza; la doppia imposizione è tuttavia eliminata mediante il computo
delle imposte svizzere nelle imposte germaniche (cfr. RTT 2/1972, p. 44
e p. 46; Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland,
B 6.1 n. 1; Maute, Bewertung von deutschen Anteilsrechten und Grundstücken
bei in der Schweiz Steuerpflichtigen, in RF 45/1990, p. 122).
4.3.
È opportuno rilevare, a
questo punto, che in materia di diritto intercantonale, il Tribunale federale,
partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale
di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi
fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla loro
sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di
ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza,
è la natura delle singole deduzioni e il loro legame con determinate entrate e
uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti).
I costi in relazione
diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad es. i costi di
manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in deduzione al
cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid.
4a p. 261). Gli interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di
un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti
prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72, confermato
in DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, consid.
2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno
attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli
attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).
- 5.1.
Il problema che si pone in
questo contesto è quello di stabilire una valutazione per quanto possibile
uniforme dei diversi attivi, vale a dire del valore da attribuire alla sostanza
immobiliare posta in __________ per
rapporto a quella posta in Svizzera, ritenuto che i valori unitari (Einheitswerte)
tedeschi sono di gran lunga inferiori al valore reale degli immobili (cfr. Rivier,
Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p. 154; Meyer-Marsilius/Hangarter,
Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, ad art. 6 p. 3; RF
51/1996 p. 137; Maute, op. cit., p. 123 ss.).
5.2.
Né la citata Convenzione
di doppia imposizione tra Svizzera e __________
né l'accordo amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità
di tassazione dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili.
È pertanto applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero.
La Circolare 30 aprile
1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che
«dall'esperienza attuale
risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in __________ (valori standard 1964 + aggiunta
del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del valore venale. Inchieste tedesche
(cfr. __________ __________, Steuerrecht, 10a ed., Colonia 1985, pag. 385 e
segg.) hanno mostrato per esempio che già nel 1977 il valore standard aumentato
del 40% si situava, a seconda del tipo di immobile, ancora soltanto tra il 20 e
il 42% del valore venale e che nel 1980 il valore standard del 1965 senza
aggiunta rappresentava nel caso di beni immobili non edificati una media del
10% soltanto del valore di mercato».
L’AFC
nella citata Circolare, reputa inoltre che nemmeno applicando schematicamente un
fattore correttivo di 1,8 si perviene a un'imposizione corretta e trae la conclusione
che si giustifica una «valutazione che prende in considerazione il valore venale
del mercato a livello del valore fiscale della sostanza svizzera dei beni immobiliari
situati in __________».
5.3.
Precedentemente i valori
unitari tedeschi venivano moltiplicati, secondo una prassi confermata anche dal
Tribunale federale, per cinque volte (cfr. Locher/Meier/v.Siebenthal/Kolb,
Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Annesso I n. 5; RF
51/1996 p. 139).
In un recente giudizio, il
Tribunale amministrativo del Canton Friburgo (RF 51/1996 p. 137) ha
esaminato la prassi che si è instaurata nei diversi Cantoni, dopo la pubblicazione
della Circolare dell’AFC del 30 aprile 1987. Dalla sentenza friburghese si
evince che ad es. nel Canton Turgovia il fattore di rivalutazione è del 3,5,
che nel Canton Grigioni è del 5, in quello di Basilea Campagna, così come in
quello di Friburgo del 4.
Questa prassi, come
rilevano anche i giudici friburghesi, non è criticata dalla dottrina (RF
51/1996 p. 139). Anzi, essa sembra adeguatamente rispondere alla necessità di
disporre di valori comparabili, che tengano conto, da un lato,
dell’inattendibile esiguità dei valori unitari tedeschi e, dall’altro, dei
valori fiscali cantonali, i quali, a loro volta, soggiacciono, a livello
federale, a dei correttivi per renderli omogenei su scala federale.
5.4.
In recenti sentenze,
questa Camera ha avuto modo di confermare, negandone in particolare
l’arbitrarietà, la consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una
rivalutazione dei valori unitari __________
in ragione di cinque volte (CDT n. ..__________
e ..__________ del
3 settembre 1997 in re E.D e M.D.).
5.5.
Si osservi che, del resto,
anche la Corte Costituzionale tedesca ha recentemente dichiarato
incostituzionale la normativa interna che prevede il calcolo dell’imposta sul
patrimonio in base agli Einheitswerte risalenti al 1964 (sentenza del 22
giugno 1995, in BVerfGE 93, 121 = JZ 1996 p. 31). Secondo i
giudici costituzionali, il fatto che i beni immobiliari siano assoggettati
all’imposta patrimoniale con la stessa aliquota applicabile ai beni mobiliari,
il cui valore venale è peraltro quello attuale, crea una disparità di
trattamento incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Costituzione __________ (principio di uguaglianza). Il
tribunale ha pertanto obbligato il legislatore ad adottare una nuova disciplina
entro il 31 dicembre 1996, ammettendo l’applicabilità del vecchio diritto al
massimo fino a tale data.
- Conformemente alle
indicazioni che precedono, l’autorità fiscale ha commisurato i fattori
imponibili e l’aliquota, applicando ai valori di stima immobiliari __________ il coefficiente del 500%. Il
ricorrente ritiene che tale modo di procedere sia incompatibile con «il
principio del rispetto delle sovranità fiscali di altri Stati» nonché con gli
accordi fra Svizzera e Germania. Come si evince chiaramente dalle
considerazioni che precedono, tale censura è peraltro manifestamente infondata
e rasenta addirittura la temerarietà. Se si procedesse alla ripartizione dei
debiti privati e degli interessi passivi applicando a tal fine dei valori
tedeschi inferiori ai valori di riferimento che si riferiscono agli immobili
situati in Svizzera, si finirebbe evidentemente per attribuire alla __________ una quota di debiti e di interessi
relativi troppo bassa e di conseguenza la tassazione svizzera ne risulterebbe ridotta
indebitamente. Allo stesso modo, anche l’aliquota dell’imposta sulla sostanza
sarebbe troppo bassa. Per ottenere una tassazione conforme alla legislazione
svizzera, è dunque indispensabile adeguare le valutazioni della stima ufficiale
tedesche.
È pertanto semplicemente
gratuita e priva di ogni fondamento l’affermazione secondo cui l’operato
dell’autorità fiscale sarebbe in contrasto con le convenzioni internazionali e
costituirebbe addirittura una violazione della sovranità della Germania. Il diritto
convenzionale vigente, come visto, delimita infatti soltanto le sovranità
fiscali concorrenti e stabilisce che, nel caso di un contribuente residente in __________ e limitatamente imponibile in
Svizzera, si applichi il sistema del computo anziché quello dell’esenzione. Non
vi è alcun accordo bilaterale che imponga alla Svizzera di adottare determinati
criteri di valutazione dei beni situati in __________
e colà imponibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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