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Numero d'incarto:
80.1998.110
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00110
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
lavora alle dipendenze dell’impresa di costruzioni __________ di __________;
la moglie __________ gestisce il __________ __________
di __________. Nella tassazione IC/IFD
1997-98 l’UT ha esposto ai coniugi __________,
oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito aziendale di fr. 80'000.- di
media annua, valutato dall’autorità fiscale in base all’analisi dell’evoluzione
aziendale, a fronte di un reddito dichiarato di fr. 38'424.- di media annua.
I contribuenti, assistiti
dalla __________ __________, presentavano reclamo, chiedendo la riduzione del
reddito aziendale a fr. 40'000.- di media annua al massimo.
Con decisione del 20
aprile 1998 l’UT respingeva il reclamo, riconfermando il reddito aziendale di
fr. 80'000.- di media annua. Avverte che nel corso di un’udienza non
verbalizzata il rappresentante dei ricorrenti ha dovuto dare atto che non
esiste una contabilità organica, che non è neppure stato allestito un semplice
dettaglio delle entrate e delle uscite e che la cifra d’affari indicata sul
modulo __________ è stata ricostruita
sulla base degli acquisti merce effettuati dalla contribuente.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi ,
sempre assistiti dall', chiedono la riforma della suddetta decisione
e la conseguente riduzione del reddito aziendale.
Lamentano tra l’altro la
carente motivazione della decisione su reclamo dell’UT: non sarebbero infatti
stati portati a conoscenza dell’UT gli elementi noti all’autorità, che
l’avrebbero indotta a non considerare i dati forniti.
Degli ulteriori argomenti
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- In occasione
dell'udienza del 25 giugno 1998, dopo aver sentito le spiegazioni del
rappresentante dei ricorrenti e dopo ulteriore discussione, si è convenuto su
proposta del giudice di stabilire il reddito aziendale in fr. 62'000.- di media
annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 aprile 1998 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto da fr. 80'000.- a fr. 62'000.-. Per il resto
la decisione è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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