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Numero d'incarto:
80.1998.109
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00109
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 20 maggio 1998
in
materia di: imposta di donazione
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 24 dicembre 1996, i coniugi __________
e __________ __________ -__________
cedevano, a titolo di anticipo ereditario, ai figli __________ e __________
il mapp. n__________ RFD di __________. Il contratto in questione conteneva
in particolare la seguente clausola:
La cessione avviene a titolo
di anticipo ereditario, senza controprestazione alcuna in denaro.
I
cessionari prendono atto che esiste un debito ipotecario di attuali fr.
420’000.– verso la __________ __________ mutua svizzera di assicurazioni
sulla __________ di __________ ed un debito ipotecario di attuali
fr. 200’000.– verso la __________ di __________ __________
in __________.
Il
debito di fr. 420’000.– viene assunto dal signor __________
__________ -, mentre il debito di fr. 200’000.– resta a carico del
signor __________ __________ -.
In
data 13 gennaio 1997, l’Ufficio delle imposte di successione e donazione () scriveva al signor __________ __________
- invitandolo a produrre
documentazione idonea a comprovare l’effettiva assunzione del debito gravante
sull’immobile donato.
Con lettera dell’8 aprile
1997, __________ __________ -__________
inviava all’autorità fiscale copia di un “avviso di scadenza” degli interessi
ipotecari dovuti alla __________ ed una
lettera in cui spiegava che il fratello __________
avrebbe assunto metà del debito al momento di iniziare l’attività lavorativa.
- Con decisione del 14
aprile 1997, __________ inviava ai
donanti ed ai donatari un progetto di tassazione della donazione dell’immobile
di __________. Il valore di stima
dell’immobile, pari a fr. 308’960, era suddiviso fra i donatari nella misura di
un mezzo ciascuno, mentre il debito era dedotto integralmente dalla quota del
solo figlio __________. L’imponibile di
quest’ultimo risultava pertanto azzerato, mentre quello del figlio __________ ammontava a fr. 154’480, cui
corrispondeva un’imposta di fr. 5’198.
__________ __________ -__________ contestava il progetto di
tassazione con scritto del 18 aprile 1997, spiegando che il figlio __________ era prossimo alla fine degli studi
e che, come risultava da una convenzione allegata al gravame, si sarebbe assunto
il debito non appena iniziata un’attività lavorativa.
- Con decisione del 23
maggio 1997, __________ notificava allora
ai contribuenti la tassazione dell’imposta di donazione, confermando il proprio
progetto e respingendo le argomentazioni del signor __________ -__________,
con la seguente giustificazione:
Infatti momento determinante
per l’assunzione del debito risulta essere l’iscrizione a registro fondiario,
considerato inoltre quanto figura e quanto stipulato sul contratto di
donazione.
Il
nostro Ufficio deve inoltre considerare la dichiarazione del creditore, sulla
stessa figura chiaramente che il debito è assunto solo dal figlio __________.
Il
donante impugnava la suddetta decisione con reclamo del 3 giugno 1997, ribadendo
quanto già sostenuto nel primo scritto. L’autorità fiscale chiedeva allora a __________ __________
-__________, con lettera dell’8 ottobre
1997, di inviarle una dichiarazione della __________
da cui risultasse che il debito di fr. 420’000.– era intestato ora solidalmente
ad entrambi i fratelli.
Non essendo pervenuta,
dopo ripetute proroghe del termine, alcuna risposta dell’interessato, __________ respingeva il reclamo con decisione
del 23 aprile 1998, fondato sulla conclusione che il debito di fr. 420’000
posto a carico del donatario __________ __________ -__________
con l’atto di donazione era stato effettivamente assunto solo da quest’ultimo.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ -__________ contesta la decisione dell’autorità di tassazione,
richiamandosi nuovamente alla convenzione sottoscritta con il fratello __________, secondo la quale si assumerà il
debito insieme al fratello non appena avrà trovato un posto di lavoro.
Nelle sue osservazioni
dell’8 giugno 1998, __________ propone
di respingere il ricorso, sottolineando la circostanza che il debito di cui si
tratta è stato formalmente ed effettivamente assunto dal solo fratello __________, che è stato riconosciuto unico
debitore da parte del creditore.
- 5.1.
All’imposta sulle
donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute
senza una controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT).
Per la determinazione
della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della
successione o dell’esecuzione della liberalità (art. 157 LT).
L’imposta è
commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti
ad ogni legatario o donatario (art. 162 LT).
5.2.
Quanto alla
determinazione degli attivi, l’art. 158 dispone quanto segue:
1Gli
immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.
2In caso di modifica essenziale e permanente del valore
del fondo derivante da un mutamento oggettivo della natura fisica o giuridica
dello stesso, l’ autorità, gli eredi o il donatario possono chiedere una
diversa valutazione che tenga conto della nuova situazione al momento dell’
apertura della successione o del trasferimento di proprietà per atto tra vivi.
5.3.
Per l’art. 161 cpv. 1 LT,
dal valore dei beni ceduti sono deducibili:
a) i
debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione,
se effettivamente assunti;
b) i
diritti d’usufrutto preesistenti.
- Sulla base delle
indicazioni illustrate, l’autorità fiscale ha correttamente calcolato
l’imponibile con riferimento ad ognuno dei due donatari (art. 162 LT).
Quanto al valore dei beni
ceduti, ha ritenuto che, in relazione alla donazione immobiliare a favore del
ricorrente, non fossero adempiuti i presupposti dell’art. 161 cpv. 1 lett. a
LT.
6.1.
Affinché un debito possa
essere dedotto dal valore dei beni ai fini del calcolo dell’imposta di
donazione devono essere riunite le seguenti condizioni:
deve trattarsi di un debito professato
dal donante, comprovato in modo ineccepibile;
‚ tale debito dev’essere posto a
carico del donatario con l’atto di donazione;
ƒ dev’esserne comprovata
l’assunzione da parte del donatario all’atto della donazione.
Oltre alla prova
ineccepibile della sua esistenza (al nome del donante) e della sua assunzione
da parte del donatario deve essere fornita la prova del fatto che si tratta di
un debito che è stato posto a carico del donatario con l’atto di donazione. Di
regola questa prova è fornita dal contratto di donazione, considerato che la
maggior parte dei contratti viene stipulata, per volontà delle parti o per
necessità formali, nella forma scritta (Primi, Le imposte di successione
e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale,
Bellinzona 1995, p. 166__________
6.2.
Ora, come affermato
dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, né dal contratto di
donazione né dal contratto di mutuo con la __________
il ricorrente risulta avere assunto debiti dal padre. Infatti, dinanzi al
notaio, le parti hanno pattuito che fosse il solo donatario __________ __________
__________ ad assumere il debito di fr.
420’000.–; pure dalla poca documentazione relativa al contratto di mutuo con la
__________ si evince che è solo il
fratello del ricorrente a figurare quale debitore.
A tale proposito, la
collaborazione del ricorrente, con l’autorità di tassazione dapprima e con
questa Camera in seguito, non è stata la più soddisfacente. Richiesto __________ di produrre il contratto di mutuo
già l’8 ottobre 1997, il ricorrente ha ripetutamente chiesto ed ottenuto
proroghe del termine, fino alla scadenza dell’ultima ed alla notifica della
decisione su reclamo il 23 aprile 1998. Dopo avere interposto ricorso a questa
Camera, gli è stata domandata, fin dal mese di giugno del 1998, la stessa
documentazione; ma ancora una volta ha iniziato a richiedere proroghe, fino a
quando, diffidato con raccomandata, si è infine limitato ad inviare una lettera
del 9 gennaio 1997, indirizzata dalla __________
ai fratelli __________ -__________, nella quale si comunica loro che
sta per essere intrapreso l’aggiornamento dei titoli ipotecari. L’inutilità, ai
fini della prova cui la Camera mirava, è evidente: la circostanza che lo
scritto in questione sia indirizzato ad entrambi i fratelli non indica certamente
che essi siano debitori solidali, ma tutt’al più che essi sono comproprietari
del fondo cui si riferiscono le cartelle ipotecarie da aggiornare. Ma tale
fatto non è mai stato messo in dubbio.
6.3.
Come si vede, manca dunque
la prova del fatto che, come richiede la legge, il debito sia stato posto a
carico del donatario dal donante. Anzi, dagli atti risulta proprio il
contrario.
Ma neppure la convenzione
sottoscritta privatamente con il fratello induce a conclusioni diverse:
l’accordo in questione risale infatti al momento della donazione (24 dicembre
1996), ma solo il 1° settembre 1998 il ricorrente ha iniziato un’attività
lucrativa ed è quindi divenuto capace di adempiere il contratto.
- Il ricorso solleva
tuttavia un ulteriore problema.
Si è detto che il fratello
del ricorrente risulta esente dall’imposta di donazione, per il fatto che il
debito assunto supera il valore di stima del bene donato.
Una simile situazione
sembrerebbe pertanto configurare, più che una donazione, una vera e propria
compravendita immobiliare, in cui il prezzo è stato pagato nella forma di
un’assunzione di debito (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili
immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle
norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 119; Yersin, L’imposition
de la donation mixte [note de jurisprudence], in RF 39/1984 p. 275; Richner/Frei,
Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, n.
56 ad § 4, p. 152).
La questione può comunque
restare insoluta, in questa sede, per il fatto che non compete certamente a
questa Camera l’imposizione di un eventuale utile immobiliare.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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