AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.103
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00103
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 14 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, ____________________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1995-96, intimata il 17 novembre 1997, l’UT esponeva
a __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.- di media
annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite emergeva una
disponibilità finanziaria insufficiente. Ammetteva inoltre la deduzione delle
spese di manutenzione nella misura forfetaria prevista dalla legge per gli
immobili a seconda della loro vetustà. Concedeva la deduzione dal minore dei
due redditi dei coniugi nella misura massima consentita dalla legge, negava la
deduzione per spese di trasporto difettando i requisiti di legge e rettificava
l’importo dei titoli e capitali in base al loro valore effettivo.
-
Il
7 gennaio 1998 __________ __________ presentava reclamo contestando il
reddito d’altra fonte, la mancata concessione delle deduzioni dal reddito della
sostanza nella misura chiesta nella dichiarazione d’imposta, la mancata
concessione della deduzione per spese di trasporto e la rettifica della
sostanza (titoli).
Nel
reclamo il contribuente spiegava testualmente di essere rientrato dal __________ il 6 dicembre 1997, “dove si era
recato per riportare in Svizzera la propria famiglia, che aveva mandato presso
i famigliari per 4 mesi data la sua precaria situazione finanziaria”, traendo
la conclusione che il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dalla
data del suo rientro, avendo disposto “il blocco postale della corrispondenza”
fino ad allora.
Con
decisione su reclamo del 14 aprile 1998 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo
in quanto tardivo, l’ordine di trattenere la corrispondenza non essendo di
alcun rilievo ai fini dell’intimazione della notifica di tassazione.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ contesta la notifica della
decisione su reclamo, lamentando tra l’altro carenze in fase di accertamento e
l’arbitrio nell’applicazione delle norme tributarie riguardo ai termini
d’ordine, negando in particolare che la __________
__________, presso la quale gli è stata
notificata la tassazione, sia la sua rappresentante contrattuale. Si diffonde
inoltre sull’origine e la motivazione del termine di reclamo, negando
concretamente la decorrenza dei termini.
L’UT, dal canto suo,
propone la reiezione del ricorso. Ricordata la professione esercitata dal
ricorrente, l’UT rammenta di aver sempre notificato gli atti al contribuente,
come invalso da anni, presso la __________
__________, società fiduciaria di cui è
dipendente.
- 4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica; questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
4.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986
in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione spedita per
posta B, come avviene per le notifiche di tassazione (cfr. Circolare interna
del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), viene distribuita due o
tre giorni feriali dopo il giorno dell'impostazione (cfr. art. 24 cpv. 1
Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU __________).
Una decisione inviata per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le
PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul
servizio delle poste (RS .) è valido sia per il diritto
federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale
non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3
con rif.).
In caso di ordine fermo
posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui
è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al
luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è
considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des Bundesgerichtes
n. 75/1986 no 21, p. 63 consid. 2c).
L'ordine di trattenere il
corriere, invece, non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale:
per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto
con rilevanza giuridica (DTF 100 III 5 consid. 3): esso dipende
unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo
recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ord.); se non si
pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia
19) resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre
affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo
indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.; inoltre CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998 in re F. E.).
Ancora recentissimamente il Tribunale federale ha ribadito che, in presenza di
un ordine di trattenuta ai sensi dell' art. 145 cpv. 2 OSP 1 un invio
raccomandato si considera notificato l'ultimo giorno di un termine di sette
giorni dal suo arrivo all' ufficio postale del destinatario (DTF 123 III
492, consid. 1).
- 5.1.
Il ricorrente ha indicato
quale recapito per la corrispondenza con l’autorità fiscale la __________ __________,
alla quale sono pertanto state notificate, ormai da numerosi anni, tutte le decisioni
e le altre comunicazioni dell'Ufficio di tassazione. In particolare, nel
fascicolo dell’autorità fiscale è reperibile una comunicazione del 3 maggio
1991, con la quale il contribuente informava l’autorità fiscale di avere
traslocato ed indicava il proprio nuovo indirizzo: __________ __________ c/o
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________.
Ma, già sul formulario della dichiarazione fiscale 1987/88, inoltrato il 30
marzo 1988, il contribuente aveva cancellato il proprio indirizzo privato,
prestampato, ed aveva indicato, con la dicitura “nuovo indirizzo” il recapito
della __________ __________. Si aggiunga che diverse richieste di informazioni da
parte dell’autorità fiscale sono state inviate alla __________ __________ per
conto del ricorrente e che la stessa __________
__________ ha ripetutamente scritto
all'Ufficio di tassazione per conto del contribuente stesso; addirittura, nel
1992 il contribuente ha interposto un ricorso alla Camera di diritto
tributario, rappresentato in quella occasione proprio dalla __________ __________.
5.2.
Alla luce di tali
circostanze appare manifesta la malafede del ricorrente, laddove argomenta che
«l’indirizzo sulla busta di notifica non è che il recapito del contribuente,
dato per comodità presso il datore di lavoro, ma che in nessun modo __________ __________
era la rappresentante del ricorrente». Designando la società fiduciaria di cui
è dipendente quale persona legittimata a ricevere la notifica delle decisioni,
il contribuente le ha chiaramente conferito una procura almeno limitata alla
facoltà di ricevere le sue decisioni fiscali; che poi il mandato si limitasse a
questo, nel senso che l’accordo interno fra le parti prevedesse la trasmissione
semplice delle decisioni e degli scritti dell’autorità fiscale al mandante, è
una questione che qui non interessa.
Infatti, in primo luogo né
l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art.
117 LIFD, p. 400).
Si deve inoltre tener
presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi
che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre
quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore
estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad
un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma
dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per
il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità
nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme
volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,
Berna, 1994, p. 104).
Una volta conferita, una
procura continua ad essere efficace, per fatti concludenti, fino al momento in
cui non viene revocata (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 5 all’art. 74 DIFD, p. 35 e giurisprudenza citata).
5.3.
Ai fini del presente
giudizio, basta concludere che l’intimazione della decisione è avvenuta
regolarmente mediante l’invio alla __________
__________, senza che occorra accertare
se quest’ultima avesse il dovere di esaminare la tassazione per conto del
ricorrente o se potesse limitarsi ad inviargli la corrispondenza al domicilio.
Stando così le cose, il
fatto che, per la corrispondenza inviata al proprio domicilio, il ricorrente
avesse dato alla posta l’ordine di trattenere è del tutto ininfluente.
5.4.
È appena il caso di
rilevare che, quando il ricorrente è entrato in possesso della notifica di
tassazione, dopo il rientro dall’estero, il termine di reclamo non era ancora
scaduto. Egli aveva quindi ancora la possibilità di inviare nei termini
stabiliti dalla legge un reclamo, anche succinto.
5.5.
Si aggiunga ancora che, se
il contribuente avesse fornito le informazioni richieste dall’autorità fiscale
con la lettera del 15 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione avrebbe forse
rinunciato, già nella notifica della tassazione, ad aggiungere il reddito
d’altra fonte contestato, consentendo al ricorrente di evitare il reclamo.
5.6.
In simili condizioni
questa Camera non può far altro che confermare, in applicazione dei disposti di
legge, la decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo e constatare che le è preclusa la possibilità di entrare nel merito
del buon fondamento della notifica di tassazione.
- L’esito del ricorso
comporta che le spese e la tassa di giustizia siano poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
.per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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