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Numero d'incarto:
80.1997.97
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00097
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17
giugno 1997
in materia di: IC/IFD
92 intermedia
presentato da:
__________ e __________
__________, __________ __________,
rappr. da: __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ cessava la propria attività alle dipendenze della Società Bancaria
__________ __________ __________ alla fine di febbraio del 1992 a seguito di
licenziamento da parte del datore di lavoro. Il 23 ottobre 1993 l'UT di
__________ ‑__________ notificava al contribuente la tassazione ordinaria
IC/IFD 1991/92, fondata essenzialmente sul reddito del lavoro conseguito negli
anni di computo. Il 7 aprile 1994 il contribuente chiedeva l'allestimento di
una tassazione intermedia, poiché avrebbe cessato l'attività in Ticino e aperto
un ufficio di consulente finanziario presso la __________ __________ __________
__________ all'__________. L'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto maggiori
informazioni al contribuente, con decisione del 30 gennaio 1995 respingeva la domanda,
non avendo sufficientemente ritenuta comprovata l'attività svolta all'estero.
- Il
15 febbraio 1995 __________ __________, assistito da __________ __________
__________, presentava reclamo, in tempo utile. Dopo ulteriori atti istruttori
(richiesta di documentazione, audizione del rappresentante del contribuente),
l'UT con decisione del 29 gennaio 1996 allestiva una tassazione intermedia per
mutamento della professione, con effetto dal
1
° marzo 1992, in cui esponeva al contribuente un reddito aziendale di
fr.100'000.‑‑ di media annua. Il 2 febbraio 1996, sempre assistito
da __________ __________ __________, __________ __________ impugnava anche
questa decisione, chiedendo in sostanza lo stralcio del reddito aziendale di
fr.100'000.‑‑. Il contribuente e il suo rappresentante venivano
nuovamente sentiti dall'UT, il quale, dopo aver sentito il parere del Servizio
giuridico della Divisione delle contribuzioni, con decisione del 19 maggio 1997
respingeva il reclamo, confermando l'esposizione di un reddito aziendale di
fr.100'000.‑‑ di media annua. Nella motivazione della decisione
l'UT avvertiva l'assenza di una convenzione di doppia imposizione con
__________ e confermava quindi l'imposizione dei redditi in Ticino, Cantone di
domicilio, in quanto non imposti a __________.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre patrocinati da
__________ __________ __________, chiedono nuovamente la concessione di una tassazione
intermedia per inizio dell'attività indipendente all'estero a decorrere dal 1°
marzo 1992, il cui reddito venga considerato in Svizzera e in Ticino unicamente
ai fini dell'aliquota fiscale. Protestano le ripetibili. Nel ricorso i coniugi
__________ espongono diffusamente le vicissitudini (licenziamento da parte
della Società bancaria __________ __________ __________; mancata concessione
dell'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fiduciario) che
hanno condotto __________ __________ a cominciare un'attività indipendente
all'estero, segnatamente a . Rilevano inoltre che l'UT stesso avrebbe
riconosciuto, nella motivazione della decisione su reclamo, I'esistenza di un
domicilio fiscale secondario all'. Lamentano poi che l'autorità
fiscale non avrebbe mai indicato, nonostante la richiesta formulata nel reclamo
del 2 febbraio 1996, quali prove avrebbe dovuto produrre __________ __________
per provare ulteriormente l'esistenza all'estero di una base fissa di lavoro
che qualificasse uno stabilimento d'impresa ai sensi del diritto fiscale
svizzero. Avvertono poi che i redditi all'estero derivanti da un'attività
svolta attraverso uno stabilimento di lavoro fisso o base fissa debbono essere
esclusi dal calcolo del reddito imponibile in Svizzera, anche se non dalla
determinazione dell'aliquota. Il domicilio civile a __________, concludono, non
basta a supportare l'imposizione del reddito aziendale estero.
-
All'udienza
del 23 luglio 1997 il rappresentante dei ricorrenti si è riservato un termine
fino a fine settembre, poi prorogato, per produrre ulteriore documentazione.
Il
10 novembre 1997 il rappresentante dei ricorrenti ha trasmesso ventun nuovi
documenti, annessi a uno scritto esplicativo.
Il
Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni ha quindi
preso contatto, prima di formulare le proprie osservazioni, con il
rappresentante dei ricorrenti. Dopo esame della documentazione prodotta, tra le
parti è stato raggiunto un accordo, nel senso di riformare la decisione su
reclamo stralciando il reddito aziendale di fr. 100'000.- e esponendo al suo
posto un reddito d'altra fonte di fr. 40'000.-, invariati restando tutti gli
altri elementi della tassazione, compreso il reddito d'altra fonte di fr.
10'000.- quale amministratore di persona giuridica. In altre parole, in luogo
del reddito aziendale di fr. 100'000.- viene esposto un reddito d'altra fonte
di complessivi fr. 50'000.-.
Questa
Camera non può che dare il proprio consenso ad un accordo che è scaturito da un
rinnovato esame della fattispecie alla luce di una documentazione più completa
e idonea a far luce sull'attività all'estero e sui redditi del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 maggio 1997 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito aziendale e al suo posto viene esposto un reddito
d'altra fonte di complessivi fr. 50'000.-. Per il resto la decisione rimane
invariata.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si accordano ripetibili
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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