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80.1997.70 ΓÇó Tax reminder fee annulled for missing notice of extension
80.1997.70Autre juridiction4 juin 1997Granted
The taxpayer challenged a CHF 30 reminder fee imposed after she had requested extensions to file her 1995-96 tax return. The tax office had granted an extension, but it was not notified to her duly designated representative, and a later extension request was ignored. The Ticino Tax Chamber held that the formal defect in notification justified annulment of the objection decision, the reminder, and the fee. It also ordered no court costs.
Art. 231 LT 1994; reminder fee for failure to file a tax return; validity of an extension granted to the taxpayer but not notified to the duly designated representative. A reminder based on a filing deadline is invalid where the granted extension is not communicated to the properly authorized representative, and the authority cannot cure that defect by merely instructing the taxpayer to inform the representative. If a subsequent extension request is ignored, this further supports annulment of the reminder and the related fee. No court costs are levied when the appeal is upheld (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.70
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00070
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 aprile 1997
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________, rappr. da: __________. , __________ __________ (),
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 17 gennaio 1997 la __________ __________ __________, rappresentante contrattuale della contribuente __________ __________, chiedeva all' Ufficio di tassazione una proroga di almeno 60 giorni per inoltrare la dichiarazione d'imposta 1995-96, essendo stata ancora in attesa della notifica relativa all'imposta di successione del defunto marito, che le era stata promessa per il mese di agosto del 1996;
che, da quanto si può evincere dalla decisione su reclamo del 24 aprile 1997 dell' Ufficio di tassazione in merito all'esazione di una tassa di diffida di fr. 30.--, la proroga sarebbe stata concessa alla contribuente personalmente, con la seguente avvertenza: "qualora la proroga fosse stata richiesta da un Vostro rappresentante, vogliate per favore avvertirlo";
che il 19 febbraio 1997 il signor __________ __________, quale dipendente della __________ __________ __________ e nel contempo quale esecutore testamentario del defunto signor __________ __________, presentava reclamo contro la tassazione 1995-96 relativa ai coniugi __________ e limitata erroneamente dall' Ufficio di tassazione al periodo 1° gennaio al 29 gennaio 1995 anziché al periodo dal 1° gennaio al 29 novembre 1995, chiedendo nel contempo un'ulteriore proroga in relazione alla dichiarazione fiscale della signora __________ per il periodo dal 30 novembre 1995 al 31 dicembre 1996;
che il 10 aprile 1997 l' Ufficio di tassazione diffidava la signora __________ personalmente a presentare la dichiarazione d'imposta, infliggendole nel contempo una tassa di diffida di fr. 30.--;
che l'interessata, assistita dal signor __________, presentava reclamo in tempo utile, facendo presente d'aver chiesto una nuova proroga il 19 febbraio 1997, senza per altro ottenere risposta;
che l'Ufficio di tassazione con decisione del 24 aprile 1997 respingeva il reclamo;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, sempre assistita dal signor __________ personalmente, chiede l'annullamento della suddetta decisione e della relativa tassa di diffida;
che con osservazioni del 13 maggio 1997, viste le argomentazioni esposte nel ricorso, l' Ufficio di tassazione non si oppone all'annullamento della diffida emanata il 10 aprile 1997 e della relativa tassa;
che il ricorso merita accoglimento già per il fatto che la proroga concessa a seguito della richiesta del 17 gennaio 1997 non è stata notificata al rappresentante regolarmente qualificatosi tale;
che a tale carenza formale non può sopperire l'invito alla contribuente di farsi carico dell'intimazione della concessione della proroga al proprio rappresentante contrattuale;
che comunque la seconda richiesta di proroga è stata completamente trascurata;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 aprile 1997 è annullata e con essa la diffida e la relativa tassa del 10 aprile 1997.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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