AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.62
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00062
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 aprile 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato
da:
e __________ __________, avv.
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
4 ottobre 1995 __________ __________ comunicava all’Ufficio di
tassazione che a partire dalla metà del mese di settembre del 1995 il suo
salario annuo sarebbe sceso da fr. 89'688.- a fr. 44'844.-, vale a dire alla
metà. Chiedeva pertanto di essere posta al beneficio della tassazione
intermedia.
L’Ufficio
di tassazione di __________ -__________, con decisione del 14 febbraio 1997,
respingeva la richiesta della contribuente argomentando che la riduzione del
salario al 50% non configurava nessuno dei motivi di tassazione intermedia
previsti dalla legge.
- Con tempestivo
reclamo del 1° marzo 1997 i coniugi __________ e __________ __________
contestavano l’interpretazione della legge data dall’UT e chiedevano nuovamente
di essere posti al beneficio della tassazione intermedia.
Con decisione dell’ 11
marzo 1997 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo nuovamente che la diminuzione
del reddito del lavoro al 50% non configura, secondo la volontà del
legislatore, motivo di tassazione intermedia.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l’annullamento della suddetta
decisione su reclamo e conseguentemente il beneficio della tassazione
intermedia.
Degli argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
In occasione dell'udienza
del 24 giugno 1998 i ricorrenti si sono confermati nelle loro posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 5.1.
Da quanto detto discende
anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le
dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia.
Semplici oscillazioni di
reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono
motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile
1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17
dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
Il Tribunale federale ha
così escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a
un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA
53 p. 188).
Il diritto alla tassazione
intermedia per cessazione dell' attività lucrativa, risp. per mutamento della
professione è, per es., stato negato a due coniugi che, simultaneamente, alla
nascita del figlio, avevano ridotto l' attività lucrativa dipendente l'uno
nella misura del 40% e l'altro nella misura del 60%. Sebbene la situazione economica
dei contribuenti non differisse sostanzialmente rispetto a quella che si
sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell' attività di un solo
coniuge, la legge vigente impedisce di trarre le stesse conseguenze (CDT
n. 80.97.081 del 3 settembre 1997 in re Le.).
Non diversamente il
diritto alla tassazione intermedia è stato negato a due coniugi che
alternativamente, in occasione della nascita del figlio, hanno beneficiato di
un congedo di un anno (CDT n. ..__________ del 7 maggio
1998 in re Qu.).
5.2.
Dottrina e giurisprudenza
ritengono invece che il mutamento di professione sia sempre dato, quando il
contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur
rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali
tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti
giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali,
un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il
passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib
343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon,
La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La
giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece
che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione
minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
5.3.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio
sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo
la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad
altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c.
2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il
cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due
settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con
riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il
passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore
tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il
Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione
quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente,
l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali,
contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF
dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Analogamente, il mutamento del campo d'attività
all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di
regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht,
ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
- Come correttamente
rilevato dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, l’inesistenza di
un presupposto qualitativo si oppone all’emissione di una tassazione
intermedia, non essendo dati né il mutamento di professione né la sua
cessazione.
La ricorrente ha
esercitato e continua a esercitare, anche dopo il 1° settembre 1995, la
professione di insegnante, ancorché a metà tempo, tant'è che il rapporto sarà
modificato da nomina a tempo pieno a nomina a tempo parziale dal 1° settembre
1998, dopo tre anni d'attività a tempo parziale (cfr. lettera dell' 8 maggio
1998 del Municipio di __________).
Ne viene, per quanto
precede, che nel caso in esame non è data la condizione di tipo qualitativo per
la quale la contribuente possa beneficiare della tassazione intermedia.
- 7.1.
A titolo del tutto
abbondanziale si rileva che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare
come il rigido catalogo dei presupposti qualitativi, cui il legislatore subordina
la concessione di una tassazione intermedia, sia senz’altro suscettibile di
critiche (CDT n. ..__________ del 12 novembre 1996
in re R.U.). In dottrina, si fa notare, infatti, come l’indice di capacità
contributiva su cui si fonda l’imposta sul reddito sia rappresentato appunto
dal reddito, inteso quale potenziale per la soddisfazione dei bisogni. La
capacità contributiva può pertanto essere modificata solo dalla variazione di
tale potenziale, mentre non è minimamente influenzata dall’identità della fonte
di reddito né dalla qualità del reddito. Per quanto dunque sia senz’altro
possibile che modifica strutturale e modifica della capacità contributiva si
producano simultaneamente, ciò non è affatto necessario. Per il fatto che il
legislatore affianca alla condizione quantitativa, che riflette l’evoluzione
della capacità contributiva, un elenco limitato di condizioni qualitative, si
ritiene che vengano esclusi arbitrariamente dal campo di applicazione della
norma sulla tassazione intermedia dei casi che dovrebbero rientrarvi, in
considerazione dello scopo perseguito dalla disposizione stessa. La conclusione
drastica cui pervengono gli autori qui considerati è perciò che la disciplina
della tassazione intermedia sarebbe in contrasto con la parità di trattamento e
pertanto incostituzionale (cfr. in particolare Triebold, op. cit., pp.
283-285 e 291; dello stesso avviso Reich, op. cit., p. 324, che
suggerisce, quale rimedio, un’interpretazione estensiva dei motivi di
intermedia codificati).
7.2.
Le riserve sollevate nei
confronti della disciplina della tassazione intermedia ed in particolare della
c.d. “condizione qualitativa”, non devono però far perdere di vista le ragioni
per cui tale condizione è stata voluta dal legislatore, che l’ha affiancata a
quella quantitativa. Procedere ad una tassazione intermedia in presenza di ogni
modifica di reddito essenziale e durevole, quindi anche p. es. in occasione di
variazioni di reddito determinate dalla congiuntura o da semplici aumenti o
riduzioni di salario, comporterebbe un considerevole incremento dei
procedimenti di tassazione intermedia, sebbene elevando i requisiti di misura e
di durata della variazione di reddito sia già possibile una certa selezione.
Oltre all’aggravio di lavoro che ne conseguirebbe per l’amministrazione
fiscale, la frequenza delle tassazioni intermedie provocherebbe una ripetuta
interruzione nella continuità della commisurazione del reddito (Beer,
op. cit., p. 47).
Per queste ragioni, una
soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali può essere
rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando,
per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando. L’adozione
di un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di tassazione
coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è quindi
caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold,
op. cit., p. 299 e autori citati).
7.3.
È dunque tutt’altro che
facile identificare un rimedio che permetta di trovare uno sbocco per
situazioni come quella del ricorrente, senza rischiare di stravolgere il vigente
sistema di tassazione praenumerando. Rinunciare completamente al
criterio qualitativo – ed ignorare quindi del tutto la circostanza che il
contribuente continui a svolgere la stessa professione – senza introdurre altri
criteri limitativi, avrebbe infatti la conseguenza di far diventare la
tassazione intermedia da eccezione a regola. Si ricordi, infatti, che, come si
dovrebbe adeguare la tassazione alle riduzioni del reddito, in modo favorevole
al contribuente, non diversamente si dovrebbe procedere in caso di aumento del
reddito, con vantaggio per il fisco. Deve, d’altronde, essere pure ricordato
che una variazione del reddito nel tempo può essere, in una certa misura, del
tutto naturale per il lavoratore indipendente, ma lo è molto meno per il lavoratore
dipendente. Si tratterebbe pertanto di stabilire diversi limiti quantitativi in
un caso e nell’altro.
7.4.
È appena il caso di
rilevare a questo proposito che il correttivo introdotto dal Legislatore
cantonale nella vecchia LT ed entrato in vigore il 1° gennaio 1987 (cfr. art.
99 lett. e LT-1976) è stato abbandonato con l'entrata in vigore della nuova LT,
il 1° gennaio 1995 in quanto incompatibile con la LAID (cfr. Messaggio
- 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria,
- 44), senza per altro considerare i delicati problemi interpretativi che
aveva posto, soprattutto in caso di aumento dell'attività (cfr. Soldini,
Tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività lucrativa
dipendente del 50%, in Aa.Vv., Giurisdizione costituzionale e
Giurisdizione amministrativa, Schulthess, Zurigo, 1992, p. 209 ss., anche in La
tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del
50%, in Rep. 1991 215 ss.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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