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Numero d'incarto:
80.1997.51
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00051
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 febbraio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione IC/IFD
1995-96 l’ Ufficio di tassazione di __________, dopo aver esaminato la
documentazione contabile prodotta, esponeva d’ufficio a __________ un reddito
aziendale di fr. 60’000.-- di media annua, a fronte di un reddito dichiarato di
fr. 44’000.-- (cfr. notifica della tassazione del 21 ottobre 1996).
-
Con tempestivo reclamo del
7 novembre 1996 il contribuente contestava la valutazione effettuata dall’
Ufficio di tassazione e chiedeva la riduzione del reddito aziendale a fr.
44’000.--, come a dichiarazione.
Con decisione del 31
gennaio 1997 l’ Ufficio di tassazione confermava il reddito aziendale esposto
al contribuente, aumentando tuttavia la deduzione in materia di IC per oneri
passivi da fr. 2’400.-- a fr. 3’264.-- e concedendone una ulteriore per
contributi di legge di fr. 6’000.--, con conseguente diminuzione del reddito
imponibile da fr. 57’600.-- a fr. 50’736.-- per l’ IC. L’imponibile IFD, tenuto
conto delle deduzioni ammissibili in quel contesto, veniva pure ridotto da fr.
58’050.-- a fr. 52’700.--.
L’ Ufficio di tassazione
lamenta la carenza di documentazione presentata dal contribuente, segnatamente
il carattere approssimativo del resoconto prodotto, come pure l’inclusione
nelle spese aziendali di costi privati (cassa malati privata, premi previdenza
vincolata, affitto privato, acquisto autovettura, viaggi di studio). Ciò non
avvalorerebbe, secondo l’UT, le tesi esposte nel reclamo.
-
Con il presente tempestivo
ricorso __________ contesta la decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione
considerandola ingiusta, in quanto non terrebbe conto degli effettivi guadagni
realizzati nel biennio.
-
4.1
Sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD
sia l’ art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione di procedere ad
una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
I presupposti, in presenza
dei quali si procede ad una tassazione per apprezzamento, sono stati definiti,
sia dal legislatore federale sia da quello cantonale, in conformità alla
giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’abrogato Decreto concernente
l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940 (cfr. DTF 106 I b 314; STF
II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non
pubblicata).
La tassazione d’ufficio
può quindi intervenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando
non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione
degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono
insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da
validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p.
166).
4.2
Il contribuente può
impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (cfr. art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 204 cpv. 1 LT).
La nuova legge esige
quindi che il contribuente provi la “manifesta inesattezza” della tassazione e
che motivi il reclamo. Con ciò il legislatore ha introdotto nella legge
un’inversione dell’onere della prova (Weidmann/ Grossmann/Zigerlig, Wegweiser
durch das sanktgallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 510). Per
contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini,
che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà
nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È
necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di
collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce
anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio,
nell’intento di ricostruire il vero.
4.3
Se il contribuente apporta
la prova dell’inesattezza dell’ap-prezzamento effettuato, la tassazione
d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una “ordinaria” (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d’ufficio apparirà
infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”, se è stato possibile accertare
la vera situazione di fatto, nell’ambito della procedura di reclamo (Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, und Veranlagungsverfahren, in ASA 61, p. 437; Meister,
Rechtsmit-telsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).
Se invece la prova
dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione d’ufficio
rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità di
tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò non toglie,
tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di ap-prezzamento,
possa sottoporre ad una verifica la tassazione d’ufficio. Alla luce di una
simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per
apprezzamento apparirà “mani-festamente inesatta”, quando la stima effettuata
si sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che
essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o
comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel, Verfahrensgrundsätze,
op. cit., p. 437 s.; Meister, op. cit., p. 145).
- Con il presente ricorso il
contribuente si limita a censurare come eccessiva la valutazione dell’ Ufficio
di tassazione, senza tuttavia produrre un resoconto contabile preciso e
attendibile.
Egli non è quindi in grado
di dimostrare con altre prove la manifesta inesattezza della valutazione dell’
Ufficio di tassazione di Bellinzona.
La stessa, tutto ben
considerato, regge non solo a un esame di merito, ma appare improntata a
prudenza. Infatti, se si eliminano dalla distinta del 15 dicembre 1996 relativa
alle spese degli anni 1993-94 le spese, cui non può essere riconosciuto
carattere aziendale, vale a dire quelle menzionate dall’ Ufficio di tassazione
nella motivazione della decisione su reclamo, si raggiunge un importo di ben
oltre fr. 35’000.--, che, se aggiunto in media annua al reddito aziendale
dichiarata raggiunge e fors’anche oltrepassa l’importo del reddito aziendale
esposto in via valutativa al contribuente dall’ autorità fiscale.
Correttamente, poi, essa ha concesso la deduzione di quelle spese non
aziendali, che la legge consente (oneri assicurativi, contributi di legge).
I compensi, che il
ricorrente afferma d’aver versato al suo più stretto collaboratore: quasi fr.
53’500.-- di media annua, rendono a loro volta sostenibile, ancorché in maniera
del tutto indiretta, la valutazione del reddito aziendale del titolare,
effettuata dall’ Ufficio di tassazione.
Non vi è quindi la prova,
nel caso in esame, dalla manifesta inesattezza della valutazione d’ufficio
dell’autorità fiscale, né vi sono motivi che in qualche modo possano indurre
questa Camera a correggerla.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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