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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.210
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00210
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 dicembre 1997
in
materia di: imposte alla fonte 1996
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, non avendo la
__________ __________ di __________ __________ inoltrato il conteggio delle
trattenute d’imposta sui salari dei lavoratori senza permesso di domicilio,
l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 14 agosto 1997, notificava alla
debitrice una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava in fr. 20’000.– le
imposte alla fonte per l’anno 1996;
-
che la debitrice d’imposta
interponeva reclamo contro la suddetta decisione solo in data 17 novembre 1997;
-
che, con decisione del 20
novembre 1997, l’Ufficio imposte alla fonte respingeva (recte dichiarava
irricevibile) il reclamo, in quanto tardivo, rilevando che la ricorrente non
aveva addotto alcuna causa di restituzione del termine;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la
tassazione per apprezzamento, invocando «disguidi all’interno della nostra
amministrazione» che avrebbero causato i ritardi nella presentazione delle
dichiarazioni relative alle trattenute d’imposta;
-
che, inoltre, la ricorrente
lamenta un preteso “accanimento” nei suoi confronti da parte dell’autorità
fiscale, che le ha inflitto una multa e le ha fatto notificare un precetto
esecutivo;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che gli stessi principi
valgono anche in materia di imposta federale diretta (artt. 132, 133 LIFD);
-
che, nel caso in esame, la
decisione del 14 agosto 1997, con cui alla ricorrente è stata intimata la
tassazione per apprezzamento valida per l’anno 1996, è stata interposta solo il
17 novembre 1997, senza alcuna giustificazione del ritardo;
-
che neppure nel ricorso
presentato alla Camera di diritto tributario la ricorrente invoca uno dei
motivi di restituzione del termine di reclamo indicati nella legge, limitandosi
ad addurre non meglio precisati disguidi all’interno della propria amministrazione;
-
che in tal modo la stessa
ricorrente riconosce implicitamente che il ritardo nell’inoltro del reclamo è
stato determinato da propria colpa, cosa che basta ad escludere una
restituzione del termine;
-
che, per quanto attiene
alle ulteriori censure contenute nel ricorso, con riferimento in particolare al
preteso accanimento di cui la ricorrente sarebbe vittima, si tratta evidentemente
di argomenti polemici che non incidono minimamente sulla decisione;
-
che neppure è possibile
entrare nel merito della contestazione che si riferisce alla multa disciplinare
inflitta alla ricorrente il 13 dicembre 1997, per il mancato inoltro del
conteggio per il 3° trimestre del 1997, essendo dato contro tale decisione il rimedio
giuridico del reclamo allo stesso Ufficio imposte alla fonte;
-
che il ricorso deve pertanto
essere integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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