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Numero d'incarto:
80.1997.208
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00208
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 14 dicembre 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’__________.
__________ __________, dipendente della __________ a __________, ha acquistato
domicilio a __________ il 1° luglio 1995, divenendo illimitatamente imponibile
nel Canton Ticino.
Con decisione del dell’8
settembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione
IC 1995/96, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 26’305.– in
media annua. Il contribuente interponeva reclamo, in data 26 settembre 1997,
chiedendo la detrazione delle spese di trasporto con il mezzo privato dal
domicilio al luogo di lavoro, abitando egli in una frazione di __________ non
servita dai mezzi pubblici ed in considerazione altresì dell’irregolarità del
suo orario di lavoro.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 17 novembre 1997, argomentando che il
contribuente avrebbe potuto servirsi dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro e
che la scelta di usare l’automobile privata non giustificava da sola il riconoscimento
di una maggiore detrazione per i relativi costi. Donde la deduzione di soli fr.
3’600.– all’anno.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente la deduzione dei costi per il trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro mediante il mezzo privato. Adduce di aver bisogno di un’automobile a __________,
dovendosi spostare sui cantieri, e di una a __________ per i propri spostamenti
privati. Chiede pertanto una deduzione di complessivi fr. 9’360.–.
-
In linea di
principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora
e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua
famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è
costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p.
318).
-
Nella fattispecie,
per l'IC (tassazione per inizio assoggettamento dal 1° luglio 1995) l'Ufficio
di tassazione ha ammesso le deduzioni richieste per spese di doppia economia
domestica: fr. 4'800.– per il pranzo e per la cena e di fr. 7'800.-- per la camera
a __________.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un
importo di fr. 3'600.--, a copertura del trasferimento settimanale da
__________ a __________.
4.1.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione
di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole
(CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re
D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di __________ -Campagna e __________ -Città, che non ammettono
deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da
casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al
mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p.
84, nota 17).
4.2.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la
compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108).
È infine appena il caso di
rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza
non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della
professione (Gruber, op. cit., p. 109).
4.3.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale (CDT n. ..__________ del 12
novembre 1996 in re A.P.).
4.4.
Nel caso in esame, la
scelta di usare il mezzo privato, se può essere condivisa da un punto di vista
meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra
illustrate.
Senza che metta conto
verificare partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo pubblico non
appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera
che si tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico
è sostanzialmente al riparo da insidie e imprevisti.
La decisione dell' Ufficio
di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge per altro a critiche
fondate anche dal profilo della quantificazione delle spese ammesse. L'autorità
fiscale ha infatti concesso al ricorrente la deduzione dell'abbonamento generale
delle FFS (fr. 2’800.–), cui ha aggiunto prudentemente un importo di fr. 800.–
per tener conto di eventuali ulteriori spese.
4.5.
Gli ulteriori argomenti
invocati dal ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la
trasferta settimanale per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo
durante l’orario di lavoro, per recarsi sui cantieri che egli deve seguire.
Si tratta quindi di spese
che esulano da quelle di trasporto strettamente connesse con l’esercizio
dell’attività.
4.5.1.
Non va d’altra parte
dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario
del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del
lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto
nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso
diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con
l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994
in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso codice delle obbligazioni
stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di
lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al
rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in
cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso
lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere
rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per
la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre
nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
4.5.2.
Ne consegue che,
quand'anche si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta
dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo
durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore
di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro.
A titolo meramente abbondanziale
si rileva comunque che il certificato di salario della __________
____________________ __________ non evidenzia alcuna rifusione di spese a tale
titolo. Il che consente di escludere che al ricorrente sia stato richiesto dal
datore di lavoro l'uso sistematico del veicolo privato.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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