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Numero d'incarto:
80.1997.205
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00205
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione IC
1995-96 l’Ufficio di tassazione di __________ ha esposto al contribuente titoli
per un valore complessivo di fr. 906'318.- a fronte di un valore dichiarato di
fr. 213'318.-. La divergenza risiede nella valutazione di fr. 723'000.-
attribuita dall’UT alle azioni della società immobiliare __________ __________
(cfr. notifica della tassazione del 14 ottobre 1996).
-
In sede di reclamo
l’UT, dopo aver sentito l’interessato e aver chiesto all’apposito Servizio
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni la valutazione delle azioni
della società, confermava la propria valutazione (cfr. decisione su reclamo del
17 novembre 1997).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la nota censura relativa
alla valutazione delle azioni della __________ __________, chiedendo che il
valore delle azioni venga stabilito in fr. 356'000.-. Produce un conteggio
relativo alla valutazione delle azioni, in cui il valore dell’immobile viene
fissato in fr. 2'900'000.- conformemente alla precedente sentenza di questa Camera
del 27 ottobre 1995.
-
Già nel precedente
periodo di tassazione 1993-94 il contribuente aveva sollevato il problema della
valutazione delle azioni dell'Immobiliare __________ __________, effettuata
dall'autorità di tassazione.
Con sentenza del 27
ottobre 1995 (CDT n. ..__________) questa Camera
aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo il valore delle azioni della
Immobiliare __________ __________ da fr. 30'585.- a fr. 23'843.- cadauna.
Conformandosi alla
precedente sentenza l' Ufficio di tassazione di __________ ha attribuito alla
singola azione __________ __________ un valore al 1° gennaio 1995 di fr.
24'100.-, rettificando così il valore delle trenta azioni del contribuente da
fr. 925'500.- (cfr. elenco titoli) a fr. 723'000.-.
Questa Camera, malgrado le
garbate obiezioni ricorsuali, che sarebbe stato più opportuno sottoporre con
ricorso di diritto pubblico al tribunale federale impugnando il giudizio del 27
ottobre 1995, non può non riconfermarsi nel proprio precedente giudizio.
- 5.1.
Secondo l'art. 45 cpv. 2
LT 1994 le azioni, le partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. Esso corrisponde
letteralmente all'art. 51 cpv. 2 LT 1976.
5.2.
La prassi seguita
dall'autorità fiscale cantonale (e confermata da questa Camera nel precedente
giudizio concernente le azioni __________ __________) si è sempre attenuta ai
criteri di stima delle istruzioni emanate dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni per i titoli non quotati (si vedano, in particolare, le Istruzioni
concernenti la stima dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla
sostanza, ediz. 1982 e ediz. 1995).
Non si può quindi far
altro che ribadire quanto già esposto nella sentenza del 27 ottobre 1995. Si
vuole unicamente rilevare che, ancorché il consid. 3.2 di detta decisione, a
giudizio del ricorrente, si commenti da sé, esso recepisce una soluzione che
ha trovato l'appoggio delle cerchie interessate.
5.3.
Nel precedente giudizio,
cresciuto in giudicato e contestato solo in questa sede dal ricorrente, questa
Camera aveva rilevato:
3.2
Per
quanto attiene in particolare alle azioni di società immobiliari, la cifra 81
delle Istruzioni del 1982 afferma che il loro valore si stabilisce generalmente
a partire dalla quota parte del valore intrinseco della società. Quanto agli
immobili appartenenti a società immobiliari, sono stimati al valore venale e,
se quest'ultimo non è noto, al valore ufficiale, al valore di reddito o al
valore contabile, se è più elevato. Qualora la stima si fondi sul valore
venale, si concede la deduzione per imposte latenti fino a concorrenza del 20%
(Istruzioni cit., cifra 83).
Gli
stessi criteri di valutazione sono contenuti in un parere pubblicato nel 1985
dalla "Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften" di
Basilea, in cui una commissione di esperti ha rilevato che il patrimonio delle
società immobiliari consiste esclusivamente o in misura preponderante in fondi,
che lo scopo di dette società è di amministrare, utilizzare o edificare su tali
fondi, e che i redditi constano precipuamente di canoni di locazione o di
affitto. Pertanto, è il solo valore intrinseco della società, non invece il
valore di reddito, a determinare la valutazione delle azioni. Soltanto qualora
il conduttore o l'affittuario eserciti negli spazi locati un'attività
commerciale o una fabbrica, allora i redditi che pervengono alla società
immobiliare dipenderanno perlopiù dall'entità degli scambi e degli utili,
ragione per cui la valutazione delle quote di partecipazione dovrà corrispondere
a quella delle azioni di società operative (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften,
Gutachten über die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer,
Zurigo 1975, p. 80; cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo di
Zurigo del 25 maggio 1978, in ZBl 80/1979 p. 232, confermata con STF
del 5 dicembre 1978, in ZBl 80/1979 p. 234 ss.).
3.3.
Come
accennato, se nel calcolo del valore intrinseco si computano le riserve tacite
(corrispondenti alla differenza fra il valore contabile ed il valore
determinante per la stima), si suole considerare l'onere latente d'imposta,
commisurato nel 20% delle riserve tacite (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften,
op. cit., p. 81; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna
1991, p. 554; ZBl 80/1979 p. 233 cons. 4).
Trattandosi
chiaramente di una disposizione che ha lo scopo di introdurre una
semplificazione nel calcolo del valore delle azioni, non può naturalmente
essere presa in considerazione la richiesta del ricorrente di elevare la
suddetta percentuale fino a raggiungere le più alte aliquote previste per il
calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari.
3.4.
Il
valore di partenza per il calcolo della riserva tacita si è visto essere in
primo luogo il valore venale dell'immobile e, subordinatamente, il valore
ufficiale.
Nella
fattispecie, l'autorità fiscale ha assunto, ai fini del calcolo, il valore
ufficiale di stima. Di fronte alle contestazioni del ricorrente, la Camera ha
incaricato il proprio perito di procedere ad una stima del valore venale
dell'immobile. Il perito ha rassegnato la propria perizia il 7 luglio 1995,
attribuendo all'immobile un valore di fr. 3'000'000.-. Alle parti è stata
quindi offerta la possibilità di prendere posizione sul rapporto in questione;
il ricorrente ha allora fatto osservare che, in occasione della recente espropriazione
di una superficie di 80 mq, il Comune di __________ ha pagato alla Immobiliare
__________ __________ fr. 800.- al metro, mentre il perito della Camera ha
attribuito al terreno un valore di fr. 900.- al metro.
Tenendo
conto di tale circostanza, la Camera ritiene pertanto di poter prendere in
considerazione, invece del valore ufficiale di stima, il valore accertato dal
perito, modificato però riducendo il valore al metro quadrato da fr. 900.- a
fr. 800.-. Il valore venale dell'immobile di proprietà della Immobiliare
__________ __________ è dunque stabilito in complessivi fr. 2'900'000.-.
5.4.
L'UT ha così rettificato
il valore intrinseco ai fini della stima delle azioni:
capitale
azionario fr. 50'000
riserve fr. 87'411
riserve
tacite:
-
valore
venale fr. 2'900'000
-
valore
contabile fr. 1'563'936 fr.
1'336'064
-
imposte
latenti (fr. 267'213)
valore
intrinseco fr. 1'206'262
Il valore di ogni azione
ammonta, di conseguenza, a fr. 23'125.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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