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che l’Ufficio di tassazione
ha notificato a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98
in data 15 settembre 1997;
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che
__________ __________ presentava reclamo il 22 ottobre 1997, contestando la
mancata deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile, che sarebbero
consistite in opere di isolazione intese a ottenere un migliore risparmio
energetico e giustifican-do il ritardo nell’inoltro del reclamo con l’assenza
in Brasile, dall’inizio di agosto per oltre un mese, dove si era recato con la
moglie per adottare due bambine;
-
che con
decisione del 24 novembre 1997 l’UT dichiarava irri-cevibile il reclamo, poiché
l’assenza in Brasile non era impre-vedibile;
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che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione di irricevibilità
dell’UT, rilevando che la partenza per il Brasile non era prevedibile, poiché
non poteva essere conosciuto a priori quando il Tribunale dei minorenni avrebbe
assegnato dei minori alla coppia in attesa di adottarli; che essendo partito
con la moglie il 25 agosto, aveva dato ordine alla posta di __________
-__________ di trattenere la corrispo-ndenza fino al rientro; che la
corrispondenza è rimasta in giacenza fino al 3 ottobre ed è stata ritirata il 6
ottobre; che pertanto il reclamo è stato inoltrato nel termine di trenta
giorni;
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che l'art.
206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta
federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la
decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica; questo termine è perentorio (art.
192 cpv. 1 LT).
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una
deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD);
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che per intimazione
o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144
del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
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che, al
momento in cui le PTT hanno introdotto la distinzione tra Posta A e
Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare
interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la
distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione"
(cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU
783.01);
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che una
decisione inviata per lettera raccomandata è notificata al destinatario
nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio
né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso le PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d
dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto
federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale
non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3
con rif.).
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che, in caso di ordine fermo
posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in
cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da
ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è
considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des BG
75/1986 no 21, pag. 63 c. 2c).
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che, per
contro, l'ordine di trattenere il corriere non è un modo di
distribuzione previsto dal servizio postale: per le condizioni in cui deve
svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (cfr. DTF
100 III 5 c. 3): esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario e
impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art.
145 cpv. 2 dell'ord.); se non si pone un problema di un ostacolo indipendente
dalla volontà (DTF 109 Ia 19) resta un compito di chi si assenta nel
corso di un procedimento di disporre affinché la corrispondenza gli sia rispedita
o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.);
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che, nel
caso di specie, la notifica di tassazione è stata spedita per posta B lunedì 15
settembre 1997 e deve quindi essere considerata notificata al più tardi il 19
settembre successivo;
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che, per quanto si è detto
in precedenza, l’ordine di trattenere la corrispondenza non è di alcun rilievo
ai fini dell’intimazione della notifica della tassazione;
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che il termine di reclamo
di trenta giorni (cfr. art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale
e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta) è dunque scaduto al
più tardi lunedì 20 ottobre 1997;
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che pertanto il reclamo
datato 22 ottobre e spedito il giorno successivo risulta tardivo, seppur di
pochi giorni;
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che nel caso in esame
nemmeno si pone il quesito della restituzione del termine, poiché il ricorrente
ha ritirato la corrispondenza, che aveva fatto trattenere dall’Ufficio postale,
già il 6 ottobre 1997, quando ancora mancavano un paio di settimane alla scadenza
del termine di reclamo;
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che può infatti essere
questione di restituzione del termine solo quando esso è scaduto infruttuoso
per uno dei motivi enumerati dagli art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD, senza che il contribuente avesse la possibilità, facendo uso
della necessaria diligenza, di presentare l’atto omesso in tempo utile e sempre
che ne abbia fatto domanda entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento
è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
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che, pur comprendendo i
nobili motivi che hanno indotto il ricorrente e sua moglie ad assentarsi fino
all’inizio di ottobre, non è giuridicamente possibile altra soluzione, per
quanto detto sopra.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).