Tax deduction refused for dependent student child

80.1997.163Autre juridiction14 nov. 1997Dismissed

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Résumé

The taxpayers appealed against the tax office’s refusal to grant a CHF 6,000 deduction for a dependent person in relation to their daughter, who was still studying. The court held that the alternative student-child deduction was unavailable because the daughter had already turned 25 before 1 January 1995, the decisive date for the tax period. It further held that the dependent-person deduction could not apply because a student is not a person totally or partially incapable of gainful activity. The appeal was dismissed and costs of CHF 180 were imposed on the taxpayers.

Regest

Art. 34 cpv. 1 lett. b e c LT 1994; deduzioni per persona bisognosa a carico e per figlio agli studi; per la deduzione per persona bisognosa è necessario, oltre al sostentamento del contribuente, che la persona assistita sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa e non disponga di mezzi sufficienti. La mera qualità di studente non basta. La deduzione per figlio agli studi presuppone inoltre il rispetto del limite di età di 25 anni; la situazione determinante va apprezzata all’inizio del periodo fiscale. In caso di mancato avveramento dei presupposti materiali, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza (consid. 4-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.163

Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00163

Lugano 14 novembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ e __________ -__________ __________ hanno chiesto la deduzione dal reddito di un importo di fr. 6'000.—per persone bisognose a carico, essendo la loro figlia __________, nata nel 1968, ancora agli studi.

Nella tassazione, notificata ai coniugi __________ l’11 marzo 1996, l’Ufficio di tassazione non accordava ai contribuenti la deduzione per persona bisognosa a carico.

  1. Con tempestivo reclamo 5 aprile 1996 i coniugi __________ rinnovavano la richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico in relazione per la figlia __________, che era ancora agli studi.

Con decisione dell’8 settembre 1997 l’UT negava nuovamente la deduzione per persona bisognosa a carico, osservando che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT più non consentiva la deduzione, poiché la figlia Loredana aveva compiuto i 25 anni prima del 1° gennaio 1995.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione dell’UT nella misura in cui non ammette la deduzione di fr. 6'000.—per persona bisognosa a carico.

  2. Deduzione per persona bisognosa a carico

4.1.

L’art. 34 cpv. 1 lett. b LT 1994 prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

4.2

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).

  1. Deduzione per figli agli studi

5.1.

Per la sola imposta cantonale, a’ sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

  • fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

  • fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

  • fr. 5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

5.2.

Va inoltre ricordato che per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi é determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio (CDT n. 82/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).

  1. Orbene, dall’esame dell’incarto emerge con tranquillante evidenza che i coniugi __________ non avevano diritto per il periodo di tassazione IC 1995-96 né alla deduzione per figli agli studi né alternativamente alla deduzione per persona bisognosa a carico.

La deduzione per figli agli studi è loro preclusa dal fatto che la figlia __________ è nata nel 1968 e che quindi il 1° gennaio 1995, giorno determinante per stabilire il diritto alla deduzione, aveva già raggiunto da tempo il 25° anno di età.

La deduzione per persona bisognosa a carico non può invece essere loro concessa per carenza dei presupposti di merito, segnatamente perché la figlia __________ non può certo essere considerata persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, essendo ella studentessa.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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