AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.156
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00156
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 settembre 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ __________. __________, __________. __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ e
__________ __________ sono proprietari di un immobile a __________ __________,
il cui valore di stima ammonta a complessivi fr. 231'539.-- (di cui fr.
199'000.-- per il fabbricato e fr. 32'539.-- per il terreno). Essi sono
pertanto limitatamente imponibili nel Canton Ticino per il reddito immobiliare
e la sostanza.
Nella tassazione IC/IFD
1995-96 l' Ufficio di tassazione ha esposto in media annua ai contribuenti un
valore locativo di fr. 13'000.--, deducendo dallo stesso fr. 788.-- per spese
di gestione e manutenzione, fr. 4'768.-- per interessi passivi e fr. 1'145.--
per premi assicurativi (cfr. decisione su reclamo del 25 agosto 1997). Per la
deduzione degli interessi deducibili dal reddito l'UT ha tenuto conto di un
valore di ripartizione complessivo della sostanza, calcolato secondo la LIFD,
di fr. 1'312'001.-- (cfr. Ripartizione degli elementi imponibili allegata alla
decisione su reclamo).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta integralmente la decisione su
reclamo, segnatamente:
-
la
rivalutazione al 150% del valore di stima del terreno inedificato da loro posseduto
nel Canton __________;
-
il
valore locativo dell'immobile di __________ __________;
-
la deduzione degli interessi
passivi;
-
la
deduzione per spese di manutenzione;
-
la deduzione dei
premi d'assicurazione.
Degli argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- Valore della
sostanza ovunque posta
Il ricorrente contesta
l'aumento del valore di stima della sostanza argoviese.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federate gli attivi immobiliari siti all'interno ed all'esterno
di un cantone devono essere valutati secondo il medesimo criterio (cfr. ASA
27 p. 423; ASA 55 p. 547).
Per quanto riguarda la
sostanza immobiliare, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato fissa ogni
periodo fiscale le norme di valutazione dei fondi. Questi valori servono
infatti per ripartire i debiti e gli interessi, in modo che il contribuente
possa beneficare della loro deduzione integrale (cfr. Circolare n. 14
della Divisione delle contribuzioni, del 16 maggio 1997, p. 14).
Per il periodo fiscale
1995-96 il valore di stima del Canton Ticino deve essere rivalutato del 130%
(nel periodo 1997-98 del 120%), quello del Canton Zurigo del 110% (senza
variazioni nel periodo successivo) e quello del Canton __________ del 150% (nel
periodo 1997-98 addirittura del 180%) (cfr. Regole per la valutazione degli
immobili ai fini dell'IFD, allegate alla Circolare citata).
3.2.
L'UT nella ripartizione
degli elementi imponibili 1995-96 non ha fatto altro che applicare
correttamente detti parametri alla valutazione della sostanza dei diversi
cantoni interessati: Zurigo, __________ e Ticino.
Su questo punto il ricorso
è manifestamente infondato.
- Valore locativo
Il ricorrente contesta il
valore locativo dell'immobile di __________ __________, stabilito dall' Ufficio
di tassazione in fr. 13'000.--.
A suo dire il valore
sarebbe di soli fr. 6'500.-- per utilizzazione ridotta.
4.1
Giusta l'art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo
immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Anche l'uso di quote
di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondi secondo
l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme
fiscali.
4.2
La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di
mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un
terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di
principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3
Il Tribunale federale ha
per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che
si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere, tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF
69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988,
p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una
rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF
66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il
corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del
valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12
novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
4.4
L'art. 20 cpv. 2 LT
precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione e
dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Tale precisazione è
stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di stabilire il valore
locativo mediante parametri schematici prudenziali. Per l'imposta cantonale
esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di stima
dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio
secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è
consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15
del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale
delle contribuzioni, cifra 2.2.1; CDT n. 80.95.274 del 13 febbraio 1996
in re K.D.).
4.5
A titolo del tutto
abbondanziale si rileva inoltre che, in materia di imposta federale diretta,
l'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione
al domicilio del contribuente. Il riferimento alle condizioni locali usuali sta
a significare, come per il passato, che determinante per l'IFD rimane il valore
di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo
conto anche delle vecchie abitazione e quindi non necessariamente il canone di
locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz die direkte Bundessteuer, p. 92). Il riferimento all'utilizzazione
effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma
non temporale dell'uso dell'immobile da parte del proprietario. Con ciò il
Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente
a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere
in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell'abitazione spetta al
contribuente. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione effettiva
dell'abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per
ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella
secondaria, solo durante determinati periodi dell'anno (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz die direkte Bundessteuer, p. 93; CDT n. 80.95.274
del 13 febbraio 1996 in re K.D.).
4.6
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di
stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1°
gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la
compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in
linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986
in re C.S.; CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996
in re K.D.).
4.7
Nel presente caso l'UT si
é sostanzialmente attenuto, conformemente a quanto esposto sopra, al calcolo
del valore locativo secondo parametri schematici, applicando al valore
ufficiale di stima del fabbricato (fr. 199'000.--) l'aliquota prevista dall'autorità
fiscale cantonale in funzione della vetustà della stima (6,5%).
Il valore locativo così
stabilito merita conferma. L'abitazione del ricorrente consta infatti di un
appartamento principale e di due monolocali indipendenti e può globalmente
ospitare un numero elevato di persone, da sei a sette (cfr. decisione del Consiglio
di Stato del 5 agosto 1997 in materia di tassa per la raccolta dei rifiuti). Il
che fa apparire la determinazione del valore locativo secondo i parametri
tutt'altro che sfavorevole e ingenerosa per i ricorrenti. Non si può certo
affermare che esso non corrisponda a valori di mercato reperibili.
4.8.
A nulla vale invocare
l'uso ridotto ("Mindernutzung") nel senso invocato dai ricorrenti.
Determinante nel caso del valore locativo è, come si è visto, non tanto l'occupazione
effettiva dell'abitazione ma il fatto stesso d'averla a disposizione tutto
l'anno.
La nozione di uso ridotto
- sia rilevato a titolo abbondanziale - è conosciuta solo dal diritto federale
e si riferisce, contrariamente a quanto sembrerebbero asserire i ricorrenti, a
situazioni del tutto particolari, segnatamente, come ricordato sopra, a quelle
di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in
abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione
effettiva dell'abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a
chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella
secondaria, solo durante determinati periodi dell'anno (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz die direkte Bundessteuer, p. 93; CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re K.D.).
Anche su questo punto,
dunque, il ricorso di rivela destituito di ogni fondamento.
- Deduzione
degli interessi passivi
Secondo il ricorrente
l'ammontare complessivo degli interessi passivi pagati ammonta fr. 24'032.-- di
media annua e la deduzione proporzionale dal reddito della sostanza imponibile
in Ticino, deve essere stabilita in fr. 3'934.--.
5.1.
Il Tribunale federale,
partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale
di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei
sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno
alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia
di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e
giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti).
Gli interessi debitori
vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della
sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e
credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato per es. da DTF 104 Ia 256,
cons. 4 b e da DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto
dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai
cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF
104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti).
Va nondimeno rilevato che
la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente
alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi
con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi
verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe
assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al
reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli
interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della
sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono
essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza
(Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7,
16, 27). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti
si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (DTF
97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6).
Quando poi il totale degli
interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da
attribuire al reddito restante (Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7,
16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal
cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri
redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF
66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8).
5.2.
Va inoltre ricordato che
nel Canton Zurigo nel caso delle persone fisiche il periodo di computo connesso
al periodo di tassazione biennale è di un solo anno, a meno che non si
verifichino modificazioni del reddito o della sostanza che oltrepassino i
limiti posti dal § 54 LT-ZH. L'anno 1994 costituisce così, di regola, il
periodo di computo per il periodo di tassazione 1995-96, (cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad §§ 53-61 N. 6f, p. 431).
5.3.
L'UT ha stabilito
l'ammontare degli attivi della sostanza del ricorrente in complessivi fr.
1'838'980, sommando il valore dell'attivo mobiliare (fr. 580'000.--) agli
attivi immobiliari nei Cantoni Zurigo, __________ e Ticino, secondo le regole
per la valutazione degli immobili ai fini dell'IFD (cfr. consid. 3.1.).
La proporzione da
attribuire al Canton Ticino risulta essere, come stabilito dall'UT e ammesso
anche dal ricorrente nel suo gravame, del 16,37%.
Il ricorrente afferma
d'aver pagato complessivamente interessi passivi per fr. 26'064.-- nel 1993 e
nel 1994 per fr. 22'000.--, quindi fr. 24'032.-- in media annua. La quota-parte
deducibile dal reddito della sostanza imponibile nel Cantone Ticino ammonta
così, in linea di principio, a fr. 3'934.-- di media annua.
L'UT, per contro, ha
considerato unicamente un importo di fr. 22'000.-- di media annua, assumendo
verosimilmente come media biennale gli interessi dell'anno di computo 1994,
determinante nel Canton Zurigo per la tassazione del biennio 1995-96.
Dal verbale di tassazione
relativo alla decisione su reclamo (cfr. dichiarazione d'imposta, cifre 16.c,
importo manoscritto in rosso) risulta nondimeno che l’UT ha ammesso una
deduzione per interessi passivi addirittura di fr. 4'768.-- di media annua.
Come si evince da una nota manoscritta in calce al reclamo a suo tempo
presentato dai contribuenti all’UT e dalla Ripartizione degli elementi
imponibili alla voce “compensazioni”, il Canton Ticino si è accollato una parte
degli interessi eccedenti del Canton Zurigo e, meglio, fr. 1'166.--, andando
così addirittura al di là della richiesta ricorsuale.
5.4.
Appare quindi opportuno,
su questo punto, retrocedere gli atti all’UT di Locarno per ulteriore verifica
dell’importo deducibile in Ticino a titolo di interessi passivi e per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Deduzione per
spese di manutenzione
Nel suo ricorso __________
__________ chiede che l’importo delle spese di manutenzione venga stabilito in
fr. 5'082.-- di media annua.
6.1.
Secondo le regole
stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i costi in relazione
diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione
al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (DTF 104 Ia 256,
cons. 4a p. 261). Tale è il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un
immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui pertengono, al
cantone di situazione dell'immobile.
6.2.
Secondo l'art. 31 cpv. 2
LT 1994 il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da
parte di terzi.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2.a edizione, vol. I,
Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT
n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
In
caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono
venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di
assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare
cit., cifra 5.4; inoltre sentenza 7 giugno 1995 della Pretura del
distretto di Lugano - sezione 4 - Inc. LA 95; CDT n.
,.__________ dell'8 ottobre 1997).
Le normali spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, come pure le imposte sul
reddito e la sostanza, le imposte immobiliari e altre imposte o tasse che non
costituiscono spese per conseguire il reddito, non sono infatti deducibili per
legge (cfr. art. 33 lett. a e c LT).
6.3.
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 31 cpv. 4
LT).
La deduzione complessiva
ammonta:
-
al
15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all’inizio del
periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
-
al
25% per l’IC del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,
all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv.
1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
6.4.
Orbene, l’esame dei
giustificativi prodotti dai ricorrenti (per complessivi fr. 4’131,85 per il
1993 e per complessivi fr. 7'618.60 per il 1994) rivela che la maggior parte
dei costi, di cui viene chiesta la deduzione, non configurano costi di
manutenzione o comunque costi di assicurazione deducibili dal valore locativo.
Basti pensare alle tasse di soggiorno, alla tassa per la raccolta dei rifiuti,
ma anche a altre spese che riguardano il giardino o comunque l’esterno del
fabbricato abitativo, non compreso nel calcolo del valore locativo, come pure
alle spese che per il proprietario che abita il proprio immobile costituiscono
spese per il normale mantenimento suo e della sua famiglia.
Senza che metta conto
esaminare nel dettaglio le singole posizioni, risulta manifesto che le spese
effettive deducibili sono manifestamente inferiori all’importo della deduzione
forfetaria. Si giustifica quindi, nell’interesse stesso dei ricorrenti, di
ripristinare su questo punto la notifica di tassazione, che ammetteva una
deduzione di fr. 3'250.-- di media annua, pari alla quarta parte del valore
locativo.
- Deduzione dei premi
d'assicurazione
Il ricorrente chiede
infine la deduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie per fr.
6'325.-- di media annua.
7.1.
Secondo le regole
stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di contribuenti
soggetti a due diverse sovranità fiscali, le deduzioni sociali vengono fatte in
proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni
interessati (DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF 107 Ia 43
cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali
vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di
due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà
immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF dell' 8 novembre
1995 in re PF.B., consid. 5a).
7.2.
A torto, quindi, il
ricorrente chiede la deduzione integrale dal reddito della sostanza conseguito
nel Cantone Ticino dei premi versati all’assicurazione contro le malattie.
A giusta ragione l’UT l’ha
ammessa proporzionalmente ai redditi conseguiti nei diversi Cantoni e, meglio,
a Zurigo (84,10%) e nel Ticino (15,90%).
Anche su questo punto,
dunque, il ricorso si rivela manifestamente privo di fondamento.
Gli atti del procedimento
vengono nondimeno retrocessi all’UT anche su questo punto, poiché dalla
verifica della deduzione degli interessi passivi e dal ripristino della
deduzione forfetaria per spese di manutenzione, la chiave il riparto della
deduzione per premi d'assicurazione potrebbe leggermente, per non dire
impercettibilmente variare.
- Tassa di giudizio
8.1
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è
ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 231 cpv.
1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella
procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto
ottenere soddisfazione (art. 231 cpv. 2 LT).
8.2
L'esito del ricorso, al di
là di alcune leggere modifiche, è sostanzialmente sfavorevole al ricorrente. La
tassa di giustizia e le spese gli vanno pertanto accollate nella misura di due
terzi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 1997 è annullata e gli atti
sono retrocessi all'UT per nuova decisione conformemente a quanto esposto nei
considerandi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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