AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.149
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00149
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1971, celibe, __________ di __________ della
Confederazione a __________, è domiciliato a __________. Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 l'UT ha ammesso la deduzione a titolo di spese
professionali dei seguenti importi:
-
trasferte con il
mezzo di trasporto privato: fr. 5'000.--, invece di fr. 14'400.-- richiesti dal
contribuente;
-
fr. 6'531 per doppia
economia domestica (fr. 5'200.-- per i pasti e fr. 1'332.-- per la camera)
invece di fr. 3'979,50 chiesti dal contribuente (cfr. decisione su reclamo
dell'11 agosto 1997).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione dell'UT, facendo
presente di essere obbligato per ragioni di servizio ad avere una camera nel
luogo di lavoro, ma di non essere obbligato a risiedervi. Ribadisce che il suo
rientro al domicilio è quotidiano.
In sede di audizione,
sentite le spiegazioni del ricorrente sulle modalità di svolgimento a turni del
lavoro e sul numero di rientri al domicilio, il giudice delegato, trovando
l’immediato consenso dell’autorità fiscale, ha proposto di aumentare di fr.
1'500.-- la deduzione per spese di trasferta, portandola così da fr. 5'000.-- a
fr. 6'500.--, mantenendo invece invariate le altre deduzioni.
Il ricorrente non ha
accettato detta proposta, per cui si è reso necessario un complemento
d’istruttoria, in particolare presso la Direzione delle __________.
Pronunciandosi sull’esito
del complemento d’indagine, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha
proposto sostanzialmente di ammettere la deduzione delle spese di trasporto per
il rientro giornaliero al domicilio per l’effettivo numero di giorni lavorativi
del biennio di computo e di concedere la deduzione per doppia economia
domestica, dato il rientro al domicilio, limitatamente a un pasto giornaliero.
- 3.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre costi che è
costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre
1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
3.2
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici
la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE
10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di
un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di
andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
3.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase
Ordinanza del 10 febbraio 1993, modifictata il 31 maggio 1996).
3.4.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 10 dicembre 1996).
La deduzione massima per spese
di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.-- l'anno, se i pasti a
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del
10 dicembre 1996), risp. in fr. 5'200.-- se il contribuente soggiorna
regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4
cpv. 2 lett. b).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10
febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.--
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31
maggio 1996).
3.5.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Sono considerate
altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che
sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di
lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per
l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 DE 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 10 dicembre 1996). La deduzione
complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è
esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7
cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti
di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31
maggio 1996). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo
di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la
riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo
parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio
1996).
- 4.1.
Nel caso di specie, il
ricorrente, guardia di confine presso la __________ di __________ __________,
dispone sul luogo di lavoro, come gli è imposto da norme regolamentari di
servizio, di una camera situata in una abitazione di proprietà della
Confederazione, per la quale versa un canone di locazione mensile di fr.
111.--.
Non è dato di sapere - ma
la questione, per quanto si dirà in seguito, non è di rilievo per il presente
giudizio - se il ricorrente sia tenuto in virtù di disposizioni di servizio a
soggiornare sul luogo di lavoro o se invece, come parrebbe, possa fare rientro
al proprio domicilio civile di __________.
Per l’Autorità fiscale
cantonale, dal momento che il ricorrente dispone di una camera nel luogo di lavoro,
egli va considerato un “Wochenaufenthalter”. Per il ricorrente invece e per
l’AFC, se non vi fosse obbligo di soggiorno nel luogo di lavoro, fa stato la
situazione effettiva e, meglio, la trasferta quotidiana.
Per meglio cogliere la
rilevanza concreta di questa diversa impostazione è opportuno verificare le due
ipotesi:
4.1.1. Rientro
quotidiano al domicilio (per l’IC)
spese
di trasferta
(km
100 al giorno a fr. 0,60/km; giorni lavorativi:
130
nel 1995 e 209 nel 1996; km totali: 33'900):
in
media annua (fr. 20'340.-- : 2) fr.
10'170.--
- doppia
economia domestica
(fr.
12.-- per 339 giorni, in media annua) fr.
2'034.--
(giugno
'95 - dicembre '96 in media annua) fr. 1'055.--
Per
l’IFD la deduzione complessiva ammonta a fr. 15'059.--, poiché la deduzione per
altre spese professionali è di soli fr. 1'800.-- invece di fr. 2'000.--.
Va rilevato che nel suddetto calcolo si ammette,
senza ulteriori accertamenti, che il ricorrente sia effettivamente rientrato
ogni giorno al proprio domicilio, pur avendo a disposizione una camera nel
luogo di lavoro. Diversamente, nei giorni in cui avesse pernottato nel luogo di
lavoro, bisognerebbe ammettere la deduzione di un ulteriore pasto (fr. 12.--) e
togliere il costo di una trasferta (fr. 60.--), per una minor deduzione di fr.
48.-- al giorno.
4.1.2. Rientro
settimanale (“Wochenaufenthalter”) (per l’IC, secondo proposta di transazione).
spese
di trasferta
(come
da proposta di transazione) fr. 6'500.--
- doppia
economia domestica
(due
pasti al giorno) fr.
5’200.--
Per
l’IFD la deduzione complessiva ammonta a fr. 14'832.--, poiché la deduzione per
altre spese professionali è di soli fr. 1'800.-- invece di fr. 2'000.--.
4.2.
Nel caso in esame, se si
raffronta la proposta di transazione, invero formulata con eloquente
generosità, con il risultato ottenuto seguendo la proposta di accoglimento del
ricorso formulata dall’AFC, sostanzialmente nel solco di quanto chiesto dal
ricorrente, ci si rende conto che il risultato è sostanzialmente analogo. Se
poi si accertasse puntigliosamente:
-
se il ricorrente aveva o
meno l'obbligo, impostogli dal servizio, di risiedere a __________ durante
determinati periodi lavorativi,
-
se egli non abbia
effettivamente mai fatto uso della camera che aveva a __________,
si perverrebbe a un
risultato ancor meno favorevole, poiché, come si è visto, vi sarebbe una
diminuzione della deduzione complessiva di fr. 48.-- per pernottamento
effettivo.
In simili condizioni,
senza che per ragioni di economia di giudizio si giustifichino ulteriori
accertamenti, che non potrebbero comunque portare a un risultato più favorevole
per il ricorrente, e lasciando altresì impregiudicata la questione di sapere
se, chi disponga di una camera nel luogo di lavoro ma non ne faccia uso, sia da
considerare dimorante settimanale o meno questa Camera considera di poter
confermare la proposta formulata dal Presidente in sede di audizione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 agosto 1997 è riformata nel senso
che la deduzione complessiva per spese professionali di dipendente viene
stabilita in fr. 15'032.-- per l’IC e in fr. 14'832.-- per l’IFD.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster