Revision of withholding tax review report denied

80.1997.146Autre juridiction8 oct. 1997Dismissed

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Résumé

The Ticino Tax Chamber dismissed a company’s appeal against the withholding-tax office’s refusal to revise a prior review report. The court held that the alleged CHF 700.10 accounting discrepancy stemmed from the company’s own internal payroll records and could have been raised during the ordinary objection and appeal proceedings. Because revision is an extraordinary remedy unavailable for issues that could have been asserted earlier with due diligence, the request failed. The company was ordered to pay CHF 280 in court costs.

Regest

Art. 196 cpv. 2 LT 1976; art. 232 cpv. 2 LT 1994; art. 147 cpv. 2 LIFD: revision is excluded where the alleged ground could, with the diligence reasonably expected, have been invoked already in the ordinary objection or appeal proceedings. The remedy is extraordinary and cannot serve to remedy omissions in the handling of the original tax procedure, including errors arising from the party’s own internal accounting. A withholding-tax review report, once challenged and adjudicated in ordinary proceedings, cannot later be reopened by revision on the basis of a discrepancy that was discoverable at the time of the review. Costs follow the losing party (art. 144 LIFD; art. 231 LT 1994).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.146

Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00146

Lugano 8 ottobre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 28 agosto 1997

in materia di: imposte alla fonte

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, in data 1° aprile 1995, l’Ufficio imposte alla fonte notificava alla __________ __________ un rapporto di revisione, in cui, oltre ad apportare alcune rettifiche relative a asseriti rimborsi spese, correggeva l’aliquota applicabile alla partita fiscale del dipendente __________, e chiedeva il versamento di un importo di fr. 700.10, conteggiato a titolo di imposte trattenute ma non riversato al fisco;

  • che la __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contestando solo la ripresa relativa al dipendente __________;

  • che l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo con decisione del 3 maggio 1996, contro cui la reclamante interponeva tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario;

  • che, con sentenza dell’11 ottobre 1996, la Camera accoglieva parzialmente il ricorso, riformando la decisione su reclamo del 3 maggio 1996 nel senso che ai salari versati dalla __________ __________ al dipendente __________ dovesse essere applicata l'aliquota dell'8.1%, corrispondente al salario annuo di fr. 66'234.--;

  • che, ricevuto il nuovo conteggio, da cui risultava un debito di fr. 4’556.–, la __________ __________ chiedeva all’autorità fiscale spiegazioni in merito al calcolo degli interessi ed all’importo di fr. 700.10, corrispondente alla differenza fra imposta dovuta e imposta conteggiata;

  • che, in seguito allo scritto dell’Ufficio imposte alla fonte, in cui venivano fornite le spiegazioni richieste, la __________ __________ contestava la ripresa di fr. 700.10, osservando che, dall’esame delle schede contabili, aveva scoperto che «la differenza di CHF 700.15 è dovuta ad un errore di riporto da parte del nostro “programma stipendi”»;

  • che, dopo un ulteriore scambio epistolare, in cui l’autorità fiscale faceva ripetutamente presente alla debitrice d’imposta che il rapporto di revisione non poteva più essere rimesso in discussione, essendo passato in giudicato con la sentenza della Camera di diritto tributario, con decisione del 25 giugno 1997 l’Ufficio imposte alla fonte negava l’esistenza di un motivo di revisione del rapporto in questione;

  • che un reclamo contro la suddetta decisione veniva respinto dallo stesso Ufficio, in data 28 luglio 1997;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la decisione dell’autorità fiscale, adducendo di aver avuto conoscenza della ripresa di fr. 700.10 solo dopo l’intimazione della sentenza della Camera e lamentando la mancata informazione da parte dell’ispettore, nel corso della procedura di revisione;

  • che il datore di lavoro, quale debitore della prestazione, è tenuto, tra l'altro, a riscuotere l'imposta, a specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata, a trasmettere all'autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute, a fornire tutte le informazioni richieste e a permettere i controlli esperiti dall'autorità fiscale (cfr. art. 237 cpv. 1 LT 1976);

  • che, conformemente all'art. 237 cpv. 2 LT 1976, il debitore della imposta alla fonte è solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta ed è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi all'autorità fiscale;

  • che, secondo l'art. 238 cpv. 1 LT 1976, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, I'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il contribuente;

  • che, nella fattispecie, come detto, la revisione presso gli uffici della ricorrente, effettuata nel 1995, aveva permesso di rilevare una serie di errori sia nel calcolo delle imposte da trattenere sia nel conteggio delle imposte trattenute;

  • che, fra l’altro, l’ispettore incaricato della revisione aveva segnalato una differenza tra il totale delle imposte trattenute, registrato nella contabilità della ricorrente, e il totale riportato nel conteggio annuale 1993, trasmesso all’autorità fiscale, per complessivi fr. 700.10;

  • che non deve essere dimenticato che tale discrepanza è stata riscontrata nel corso di una revisione presso gli stessi uffici della società ricorrente, alla presenza del contabile sig. __________, che evidentemente nulla ha eccepito in merito all’asserito errore di conteggio;

  • che, in simili circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a due anni dall’intimazione di detto rapporto, rivolgersi all'autorità fiscale, contestando la ripresa in questione, tanto più che nel frattempo si è svolta una lunga procedura di reclamo prima e di ricorso poi, nella quale però è sempre stata contestata solo la ripresa relativa alla posizione del dipendente __________ __________;

  • che, infatti, la procedura avviata con l’intimazione del rapporto di revisione equivale ad una vera e propria procedura di tassazione nei confronti del debitore dell’imposta, il quale ha pertanto la possibilità di far valere tutte le censure in merito alle correzioni effettuate dall’autorità;

  • che l'unico rimedio giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);

  • che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

  • che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450‑451);

  • che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo il preteso errore censurato dalla ricorrente riconducibile a incongruenze esistenti nella propria contabilità interna;

  • che appare incomprensibile che l’amministratrice unica della ricorrente possa lamentare una “violazione dei principi essenziali della procedura”, per non essere stata personalmente informata delle irregolarità riscontrate nel corso della revisione, alla luce della circostanza che ella stessa ha avviato con il suo reclamo la procedura scaturita nella sentenza di questa Camera, sentenza che è stata preceduta da una fase istruttoria piuttosto lunga, nel corso della quale ella è pure stata sentita personalmente, in contraddittorio con l’autorità fiscale;

  • che il ricorso deve pertanto essere respinto;

  • che, in considerazione della sua soccombenza, la ricorrente è tenuta al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. II ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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