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Numero d'incarto:
80.1997.129
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00129
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 29 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è assicuratore alle dipendenze della
__________; la moglie __________ è impiegata della __________.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 9 dicembre 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 135’000.– in
media annua ed il reddito della sostanza in fr. 7’200.–; dopo le deduzioni
previste dalla legge, il reddito imponibile veniva quantificato in fr.
136’100.– per l’IC e in fr. 134’500.– per l’IFD. Si trattava di una tassazione
d’ufficio, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale.
-
__________ interponeva reclamo contro la tassazione in questione, in data 7
gennaio 1997, argomentando di avere inoltrato all'Ufficio di tassazione dei
documenti manifestamente non considerati nella decisione. Comunicava inoltre di
essere separato dalla moglie. In seguito, trasmetteva all’autorità fiscale
alcuni documenti, quali i certificati di salario, i conteggi delle spese
professionali e l’elenco dei debiti.
Con decisione su reclamo
del 30 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione elevava il reddito del lavoro dei
coniugi __________ a fr. 149’351.– (fr. 85’000.– del marito e fr. 59’351.–
della moglie) e concedeva le deduzioni richieste, sicché il reddito imponibile
si riduceva a fr. 85’947.– per l’IC ed a fr. 89’247.– per l’IFD. Nella
motivazione allegata alla decisione, l’autorità di tassazione spiegava di avere
aggiunto al reddito del lavoro del marito una ripresa per tener conto dei costi
per l’uso privato dell’automobile.
Con un’ulteriore decisione
del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto dal 1°
dicembre 1995 al 31 dicembre 1996, stralciando dalla tassazione di base i
redditi della moglie e le relative deduzioni.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
commisurazione del proprio reddito del lavoro ed in particolare la ripresa
delle spese per l’uso privato dell’automobile.
-
All’udienza del 18
febbraio, con l’accordo del giudice delegato, le parti hanno convenuto di
ridurre il reddito del lavoro del marito da fr. 85’000.– a fr. 82’500.– in media
annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 1997 è riformata nel senso
che il reddito del lavoro del marito è ridotto da fr. 85’000.– a fr. 82’500.–
in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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