AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.120
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00120
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 luglio 1997
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________
__________, con sede a __________, è una società anonima, costituita il 18
aprile 1989 con lo scopo di acquistare, vendere, costruire e amministrare
immobili. Il capitale sociale di fr. 120’000.– è suddiviso in 120 azioni nominative
da 1’000 franchi ciascuna.
Con contratto del 23
maggio 1995, __________ __________ alienava 20 azioni della società citata a
__________ __________, al prezzo di fr. 20’000.–, ed altre venti a __________
__________, allo stesso prezzo.
Con due decisioni del 26
settembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava all’alienante
la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alle cessioni in
questione.
Il valore di alienazione
relativo ad ognuna delle due cessioni era così stabilito:
valore nominale fr. 120’000.–
– perdite riportate fr. 143’963.–
valore a bilancio delle
azioni fr. – 23’963.–
prezzo di vendita azioni fr. 120’000.–
– valore a bilancio delle
azioni fr. – 23’963.–
riserva occulta fr. 143’963.–
- valore contabile
immobile a bilancio fr. 3’063’863.–
valore attribuito
all’immobile fr. 3’207’826.–
1/6 = fr. 534’637.–
Dal valore di alienazione
così determinato l’autorità fiscale deduceva il valore di acquisto di fr.
510’643.– (1/6 del valore di acquisto di fr. 3’063’863.–) e commisurava
pertanto l’utile imponibile in fr. 23’994.– e l’imposta in fr. 5’758.55.
- Con reclamo del 25
ottobre 1996, il venditore contestava il calcolo fatto dall’autorità fiscale,
chiedendo di considerare quale valore di alienazione l’importo di fr. 20’000.–,
pattuito quale prezzo per ognuna delle cessioni in occasione della conclusione
del contratto. Il reclamante negava in particolare che la pretesa riserva
occulta potesse essere considerata quale rivalutazione dell’immobile,
trattandosi di perdite di gestione corrente.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo con decisione del 26 giugno 1997, con la seguente
motivazione:
«Il calcolo di prima sede
viene integralmente confermato in quanto per la determinazione del valore di
cessione del pacchetto azionario si deve tener conto, in aggiunta del valore a
bilancio dell’immobile, degli utili e delle perdite riportate».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula, in
via principale, l’annullamento della tassazione impugnata e, in via subordinata,
la riduzione dell’utile a fr. 1’720.–. Egli argomenta che, per stabilire il
valore di alienazione del pacchetto azionario della società immobiliare, «non
si può definire il valore delle azioni deducendo dal loro valore nominale le
perdite riportate e considerare pertanto tale differenza quale riserva occulta
dell’immobile», come dimostrerebbe il fatto che l’autorità fiscale «non applica
tale parametro al momento di definire il valore imponibile quale sostanza delle
azioni da esporre alla voce “titoli e numerario” nella notifica di tassazione».
Subordinatamente, osserva
che, considerando quale valore di alienazione la somma del prezzo pattuito (fr.
20’000.–), del rimborso dei crediti da lui vantati nei confronti della società
al momento della vendita (fr. 80’000.–) e dell’assunzione della quota parte dei
debiti ipotecari (fr. 412’363.–), l’utile si ridurrebbe a fr. 1’720.–.
- 4.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT 1994).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT 1994).
4.3.
Un risultato
economicamente corrispondente a quello dell'alienazione civilistica di
immobili si può conseguire mediante il trasferimento di azioni o quote di una
società per azioni o di una cooperativa proprietaria di un immobile. In un
simile caso, non vi è infatti alcun trasferimento dell'immobile dal punto di
vista del diritto civile, tale da dare luogo ad un'imposizione dell'utile immobiliare.
In tutti i cantoni si è tuttavia instaurata una prassi che assimila la
compravendita di quote di una società immobiliare all'alienazione della
proprietà fondiaria (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 101).
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) si
limita a prevedere l'imposizione del «trasferimento di partecipazioni a società
immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale
preveda l'assoggettamento in questo caso» (art. 12 cpv. 2 lett. d LAID).
Il legislatore cantonale
ha ripreso la norma relativa all'imposizione delle alienazioni di quote sociali
dall’abrogato art. 2 cpv. 2 lett. a LIMVI. Per l’art. 124 cpv. 2 lett. h
LT sono dunque imponibili «le alienazioni di azioni o di quote di società
immobiliari o di altre società, se nel patrimonio hanno un valore preponderante
i fondi e le partecipazioni a società immobiliari».
- Il ricorrente non
contesta il principio dell’imposizione dell’utile immobiliare sorto in
occasione della cessione delle azioni della __________ __________ ma solo il relativo
calcolo. Precisamente, non concorda con il valore dell’alienazione, così come
commisurato nella decisione impugnata.
5.1.
L’art.
131 cpv. 1 LT dispone che il valore di alienazione è quello risultante
dall'atto notarile o dalla contrattazione.
Nel valore di alienazione
rientrano tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti
dell'alienante, purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano
pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di
immobili o diritti ad essi relativi. È peraltro irrilevante quale forma assuma
tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene pagato in denaro;
tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di cose, quali fondi (è
il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni accessorie, la
concessione di diritti d'uso all'alienante, l'assunzione di obblighi dell'alienante,
la remissione di debiti a favore dell'alienante, ecc. (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 209 e dottrina citata).
5.2.
La legge tributaria pone,
come primo criterio di determinazione del valore di alienazione, il riferimento
al valore risultante dall'atto notarile. All'atto pubblico la legge attribuisce
un'efficacia probatoria superiore (art. 9 CC). Il contribuente può allora pretendere
che per il calcolo dell'utile ci si fondi su tale valore; tuttavia, l'autorità
fiscale può provare che il prezzo indicato nel rogito non corrisponde al prezzo
pattuito per il trasferimento della proprietà sull'immobile, per il fatto che
sono state convenute o effettuate altre prestazioni particolari.
Accanto al riferimento al
valore risultante dall'atto pubblico, la legge prevede il riferimento al valore
risultante dalla contrattazione, per quei trasferimenti che non sono
effettuati mediante atto pubblico (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 210 e
dottrina citata).
5.3.
Quale valore di
alienazione, nel caso di una cessione di azioni di una società immobiliare, ci
si riferisce al prezzo complessivo pagato per acquistare il pacchetto azionario,
a prescindere dal fatto che tale partecipazione sia stata acquisita in una sola
volta oppure in tempi diversi (Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 231; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 746; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987,
p. 161). Tale prezzo comprende però anche i debiti sociali, vale a dire i
passivi esistenti al momento della vendita, in particolare le ipoteche. Il valore
di alienazione deve pertanto essere calcolato computando tutte le assunzioni di
debiti e il capitale di terzi (p. es. creditori, debiti garantiti da pegno,
ecc.); poi si devono dedurre i valori non immobiliari (p. es. cassa, titoli,
mutui degli azionisti, mobili). Il valore di alienazione dell'immobile è dunque
identico al prezzo di vendita delle azioni solo quando non vi è stata alcuna
assunzione di debiti, non è stato ricevuto alcun capitale di terzi e non esistono
valori non immobiliari (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 231 s.;
Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 739 e 747; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
op. cit., p. 161; Soldini/Pedroli, op. cit., p. 211 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p.
1033).
5.4.
L’autorità di tassazione
ha correttamente proceduto a commisurare il valore di alienazione aggiungendo,
al valore contabile dell’immobile di cui la società è proprietaria, la riserva
occulta esistente sull’immobile.
Per calcolare la riserva
occulta ha dedotto dal prezzo pattuito dalle parti contraenti (fr. 120’000) il
valore a bilancio delle azioni. Quest’ultimo, a sua volta, è stato determinato
aggiungendo al valore nominale delle azioni le riserve risultanti dall’ultimo bilancio;
poiché però il bilancio al 31 dicembre 1994 presentava solo perdite, per un
ammontare superiore al valore dello stesso capitale sociale, il valore a
bilancio delle azioni risulta negativo:
calcolo
del valore a bilancio delle azioni:
valore
nominale fr. 120’000
–
perdita riportata fr. 95’076
–
perdita d’esercizio fr. 48’887
valore
contabile azioni fr. – 23’963
Così poi è stata calcolata
la riserva occulta:
prezzo
di vendita azioni fr. 120’000
–
valore a bilancio delle azioni fr. – 23’963
riserva
occulta fr. 143’963
La somma del valore
contabile (fr. 3’063’863) e della riserva occulta (fr. 143’963) dà appunto il
valore che le parti hanno attribuito all’immobile (3’207’826).
5.5.
Allo stesso risultato si
perviene, d’altronde, anche seguendo il criterio di calcolo indicato in
precedenza, che consiste nell’aggiungere al prezzo pattuito dai contraenti i
passivi esistenti al momento della vendita e nel dedurne poi i valori non immobiliari:
prezzo
azioni fr. 120’000
capitale di terzi fr. 3’185’659
–
sostanza circolante fr. 97’833
valore
dell’immobile fr. 3’207’826
Non si comprende, del
resto, come si giustificherebbe, da parte del ricorrente, l’acquisto di azioni
di valore inferiore a zero, per un prezzo pari al valore nominale.
5.6.
Quanto al calcolo proposto
dal ricorrente, lo stesso è inammissibile, per il fatto che considera quale
debito assunto dagli acquirenti solo quello ipotecario e non l’intero capitale
di terzi risultante dal bilancio.
- Il ricorso è
pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster