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Numero d'incarto:
80.1996.84
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00084
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliato a __________, lavora a __________ quale funzionario dello Stato.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1995-96, chiedeva una deduzione per spese di trasporto di fr.
8'640.– all'anno, per l'uso dell'automobile privata per recarsi dal luogo di
domicilio a quello di lavoro. L' Ufficio di tassazione di __________, per
contro, ammetteva unicamente una deduzione di fr. 3'000.– all'anno, argomentando
che il contribuente può disporre dell'orario flessibile di lavoro.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ ripropone la richiesta di poter dedurre le spese
per l'uso del mezzo privato, cui vanno aggiunti ulteriori fr. 360.– per spese
di parcheggio. Rileva che usando i mezzi pubblici di trasporto il tempo di trasferta
giornaliero sarebbe di circa due ore e mezza a fronte di poco meno di un'ora
necessaria per andare e tornare con la propria automobile.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
- 4.1.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
4.1.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8
novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se
il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o
di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
4.1.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 84, nota 17).
4.3.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi.
- 5.1.
Il ricorrente, domiciliato
nel centro di __________, può sicuramente raggiungere il posto di lavoro nel
centro di Lugano, usando i mezzi pubblici di trasporto. __________ è infatti
collegata a __________ da numerosi treni regionali o diretti, che senza eccezione
fermano in entrambe le stazioni. Il collegamento con il mezzo pubblico non può
quindi essere certo definito disagevole. Dalla stazione di __________ poi lo
stabile dell'amministrazione cantonale, ove lavora il ricorrente, è
raggiungibile a piedi in una decina di minuti oppure mediante la funicolare che
conduce dalla stazione ferroviaria a __________.
5.2.
Il ricorrente vorrebbe
dimostrare che il tempo impiegato con l'automobile privata è pari alla metà di
quello necessario mediante mezzi pubblici.
Il calcolo proposto non
può però essere condiviso.
In primo luogo, dilata i
tempi necessari per spostarsi da casa alla stazione di __________ e dalla
stazione di __________ al luogo di lavoro. Appare infatti sproporzionata la
stima di sedici minuti per raggiungere la stazione di __________ da __________,
tanto più che il ricorrente aggiunge un tempo di attesa ulteriore, fra l'arrivo
alla stazione e la partenza del treno, che varia da 7 a 35 (!) minuti, a
seconda delle coincidenze fra i due mezzi pubblici. Molto più ragionevole
apparirebbe evidentemente raggiungere la stazione ferroviaria a piedi, data la
breve distanza fra quest'ultima e l'abitazione del contribuente.
Anche la stima di 20
minuti (15 di cammino e 5 di attesa) per il trasferimento dall'ufficio ove
lavora alla stazione di Lugano, al momento del rientro, è senz'altro eccessiva.
In secondo luogo, pare
eccedere nel senso opposto la valutazione del tempo occorrente per gli stessi
spostamenti mediante mezzo privato. Se 25 minuti possono essere sufficienti per
raggiungere il centro di __________ dal centro di __________ alle sei e mezza
del mattino, a condizione di non imbattersi in incidenti o in condizioni
stradali difficili (neve, pioggia...), certo lo stesso non si può dire in
relazione al rientro al domicilio. Intorno alle diciassette, infatti, il
traffico al centro di __________ è tale da rendere inevitabile una certa
perdita di tempo solo per raggiungere l'autostrada. Non molto più agevole è, a
quell'ora, l'entrata a __________.
La stima di 50 minuti al
giorno per il trasferimento da casa al luogo di lavoro e viceversa mediante il
mezzo privato è dunque inaccettabile tanto quella di 150 minuti per il
trasferimento con i mezzi pubblici.
Il risparmio di tempo
effettivo ammonta certamente a meno di un'ora al giorno.
5.3.
Ne consegue che si può
senz'altro pretendere dal ricorrente l'impiego dei mezzi pubblici per recarsi a
lavorare e che non vi è quindi ragione di ammettere la deduzione per il mezzo
privato.
5.4.
Nelle sue osservazioni del
13 giugno 1996, il ricorrente chiede che, se non gli fosse riconosciuta la
deduzione delle spese per l'automobile, gli sia almeno concessa una detrazione
di fr. 5'000.– per i mezzi pubblici. Rileva infatti di avere appreso all'udienza
che in un caso recentemente deciso da questa Camera è stata confermata una
decisione dello stesso Ufficio di tassazione di __________, in cui però alla
contribuente, che, come lui, lavorava a , la deduzione per le spese
di trasporto era stata concessa nella misura di fr. 5'000.–. A tale proposito,
la Camera di diritto tributario non aveva mancato di rilevare, nella sentenza
in questione, che la deduzione concessa dall’Ufficio di tassazione appariva
«oltremodo generosa», tanto da apparire giustificabile solo nella misura in cui
essa tenesse conto non soltanto di tutte le spese di trasferta con il mezzo
pubblico, usufruendo delle agevolazioni concesse dagli abbonamenti periodici o
addirittura annuali, ma prudenzialmente anche in misura non trascurabile di
altre spese di trasporto con il mezzo privato, che si fossero eccezionalmente
rese necessarie (CDT n. .. del 10
maggio 1996 in re C.C.). Affermato, anche in quell'occasione, che la situazione
concreta della ricorrente giustificava solo la deduzione delle spese per il
trasporto con mezzi pubblici, la Camera aveva cioè rinunciato ad effettuare una
«reformatio in peius», come avrebbe probabilmente potuto fare, calcolando
esattamente i costi effettivamente sostenuti dalla ricorrente.
Allo stesso modo, nel caso
qui in esame, la Camera ha rinunciato ad una modifica della decisione impugnata
a svantaggio del ricorrente, sebbene il costo annuale dell'abbonamento delle
FFS per la tratta __________ -__________ ammonti a fr. 1'503.– all'anno e la
deduzione di fr. 3'000.– annui risulti conseguentemente anche in questo caso
«oltremodo generosa». La Camera di diritto tributario non può che invitare
l'Ufficio di tassazione ad una prassi uniforme.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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